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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 31040/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA EaLasuiso_alle_paati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 22 aprile 2013 del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento.

Con l'unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge per mancanza della motivazione circa la domanda del difensore di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

La sentenza di secondo grado è stata deliberata in data 21 giugno 2021 e la Corte di appello, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha fissato in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione, che scadeva quindi in data 21 luglio 2021.

La motivazione della sentenza risulta tempestivamente depositata in data 20 luglio 2021.

Ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. il termine per proporre ricorso in cassazione era pari a giorni quarantacinque decorrenti, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. c) prima parte, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ossia dal 21 luglio 2021.

Il termine per la proposizione del ricorso scadeva quindi in data 5 ottobre 2021, tenuto conto della sospensione prevista per il mese di agosto.

Il ricorso in cassazione proposto dall'imputato reca la data del 5 novembre 2021 ed è stato depositato il 18 novembre 2021 4.La tardività del ricorso non consente di rilevare in questa sede l'intervenuta prescrizione.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA EaLasuiso_alle_paati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 22 aprile 2013 del Tribunale di Verona che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Con l'unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge per mancanza della motivazione circa la domanda del difensore di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. La sentenza di secondo grado è stata deliberata in data 21 giugno 2021 e la Corte di appello, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha fissato in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione, che scadeva quindi in data 21 luglio 2021. La motivazione della sentenza risulta tempestivamente depositata in data 20 luglio 2021. Ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. il termine per proporre ricorso in cassazione era pari a giorni quarantacinque decorrenti, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. c) prima parte, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ossia dal 21 luglio 2021. Il termine per la proposizione del ricorso scadeva quindi in data 5 ottobre 2021, tenuto conto della sospensione prevista per il mese di agosto. Il ricorso in cassazione proposto dall'imputato reca la data del 5 novembre 2021 ed è stato depositato il 18 novembre 2021 4.La tardività del ricorso non consente di rilevare in questa sede l'intervenuta prescrizione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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