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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32585/2022

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21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6229/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. st. di Siracusa, n. 6799/4/2019depositata in data 25.11.2019; N. 6229/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, rigettò l’appelloproposto da ll ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 1852/2014 della C.T.P. di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della curateladel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il diniego di rimborso dell’eccedenza IVA in relazione all’anno 2004; osservò in particolare il giudice d’appello che il credito IVA in discorso era maturato nel 1999(come emergente dalla relativa dichiarazione IVA) e che con la dichiarazione del 2004 era stato chiesto a rimborso per € 29.408,00, stante la chiusura della partita IVA per cessazione attività (a fallimento già intervenuto), aggiungendo che era irrilevante – ai fini del rimborso - che la società non avesse presentato le dichiarazioni per gli anni 2000 e 2001, giacché la perdita del diritto alla detrazione non pregiudica il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza,se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la curatela è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto la spettanza del rimborso del credito IVA ancorché l’istante non avesse fornito N. 6229/21 R.G. qualsivoglia documentazione comprovante l’effettiva spettanza, così violando la regola sul riparto dell’onere della prova, gravante ex legesul contribuente; 1.2 –la doglianza è inammissibile perché affetta da novità ; come risulta dall’esposizione dello stesso ricorso erariale, il diniego di rimborso per cui è processo venne espresso dall’Agenzia delle Entrate sul mero rilievo della mancata presentazione delledichiarazioni precedenti (per gli anni 2000 e 2001) a quella in cui venne avanzata la richiesta(2004); è ben noto che l’onere della prova degli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborso grava sul contribuente, ma ciò solo in caso di contestazione (ex multis, Cass. 1822/2019), in caso contrario la parte tenutavi restando esonerata, secondo le regole generali desumibili dall’art. 115, comma 1, c.p.c.; ebbene, stando a quanto emerge dallo stesso ricorso, neppure nell’ambito del giudizio di primo grado l’Agenzia ha proceduto ad una simile contestazione(tanto vero che essa –al di là di generiche affermazioni -non è stata in grado di indicare in ricorso, con la necessaria precisione, quando e dove ciò fosse avvenuto) , sicché la questione della sussistenza degli elementi costitutivi del credito s’è definitivamente consolidatanel senso suddetto; 2.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, l’intimato non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .

P .

R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v.

Cass. n. 1778/2016); N. 6229/21 R.G.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6229/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. - intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. st. di Siracusa, n. 6799/4/2019depositata in data 25.11.2019; N. 6229/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, rigettò l’appelloproposto da ll ’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 1852/2014 della C.T.P. di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della curateladel [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il diniego di rimborso dell’eccedenza IVA in relazione all’anno 2004; osservò in particolare il giudice d’appello che il credito IVA in discorso era maturato nel 1999(come emergente dalla relativa dichiarazione IVA) e che con la dichiarazione del 2004 era stato chiesto a rimborso per € 29.408,00, stante la chiusura della partita IVA per cessazione attività (a fallimento già intervenuto), aggiungendo che era irrilevante – ai fini del rimborso - che la società non avesse presentato le dichiarazioni per gli anni 2000 e 2001, giacché la perdita del diritto alla detrazione non pregiudica il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza,se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la curatela è rimasta intimata; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R. ritenuto la spettanza del rimborso del credito IVA ancorché l’istante non avesse fornito N. 6229/21 R.G. qualsivoglia documentazione comprovante l’effettiva spettanza, così violando la regola sul riparto dell’onere della prova, gravante ex legesul contribuente; 1.2 –la doglianza è inammissibile perché affetta da novità ; come risulta dall’esposizione dello stesso ricorso erariale, il diniego di rimborso per cui è processo venne espresso dall’Agenzia delle Entrate sul mero rilievo della mancata presentazione delledichiarazioni precedenti (per gli anni 2000 e 2001) a quella in cui venne avanzata la richiesta(2004); è ben noto che l’onere della prova degli elementi costitutivi del credito chiesto a rimborso grava sul contribuente, ma ciò solo in caso di contestazione (ex multis, Cass. 1822/2019), in caso contrario la parte tenutavi restando esonerata, secondo le regole generali desumibili dall’art. 115, comma 1, c.p.c.; ebbene, stando a quanto emerge dallo stesso ricorso, neppure nell’ambito del giudizio di primo grado l’Agenzia ha proceduto ad una simile contestazione(tanto vero che essa –al di là di generiche affermazioni -non è stata in grado di indicare in ricorso, con la necessaria precisione, quando e dove ciò fosse avvenuto) , sicché la questione della sussistenza degli elementi costitutivi del credito s’è definitivamente consolidatanel senso suddetto; 2.1 - in definitiva, il ricorso è inammissibile ; nulla va disposto sulle spese, l’intimato non avendo svolto difese; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); N. 6229/21 R.G. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissi
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