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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19866/2026

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el 02/12/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti giudicati con tre distinti gruppi di sentenze e decreti penali di condanna.

In particolare, per quanto ancora rilevante in questa sede, ha accolto la richiesta con riferimento al gruppo di provvedimenti costituiti da: 1 sentenza del Tribunale di Pescara del 13 settembre 2022, confermata con sentenza della Corte di appello di L'Aquila irrevocabile il 21 ottobre 2024 avente ad oggetto i delitti di cui all'art. 624-bis cod. pen. e quello di tentata ricettazione commessi a Pescara il 17 agosto 2023;

2. decreto penale di condanna del Tribunale di Pescara del 15 gennaio 2024, esecutivo il 6 marzo 2024 avente ad oggetto i reati di furto aggravato e quello di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 commessi a Pescara il 14 agosto 2023;

3. decreto penale di condanna del Tribunale di Pescara del 5 febbraio 2024, esecutivo il 27 marzo 2024 avente ad oggetto il delitto di furto aggravato commesso a Pescara il 6 agosto 2023;

4. decreto penale di condanna del Tribunale di Pescara del 13 febbraio 2024, esecutivo il 27 marzo 2024 avente ad oggetto il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.Ig. n. 159 del 2011 commesso a Pescara il 15 agosto 2023.

Per tali reati la pena è stata rideterminata, complessivamente, in un anno e sei mesi di reclusione e 6.768 euro di multa.

Ha, altresì, accolto l'istanza riferita ad un altro gruppo di decreti penali di condanna emessi dal Tribunale di Pescara il 20 giugno 2024 ed esecutivi il 17 settembre 2024 aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.Ig. n. 159 del 2011 commesso a Pescara il 14 marzo 2024 (il primo) ed il 4 marzo 2024 (il secondo), rideterminando la pena complessiva in 1.250 euro di multa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 81 CO v"ek cod. pen. e 671i5pd. 1,cod. proc. pen. sotto plurimi profili.

Una prima censura è stata sollevata in merito alla determinazione degli aumenti in continuazione in relazione ai reati ritenuti satellite nell'ambito del primo2 »(fra i gruppi di provvedimenti indicati al paragrafo che precede.

A dire del ricorrente, nel caso di riconoscimento della continuazione, la pena base deve essere aumentata in maniera omogenea; nel caso di specie, individuata la pena più grave del capo B) di cui alla sentenza del Tribunale di Pescara del 13 settembre 2022, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto aumentare sia la pena detentiva che quella pecuniaria, mentre, al contrario, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, ha operato l'aumento solo sulla pena pecuniaria.

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha applicato all'aumento a titolo di continuazione la diminuzione di cui all'art. 459 cod. proc. pen. che, nel caso di specie, non sarebbe ammessa.

Inoltre (altra violazione di legge rilevata) ha fatto riferimento, nel quantificare l'aumento a titolo di continuazione, alla ulteriore riduzione di un quinto che non aveva titolo alcuno ad applicare e che, per stessa ammissione del ricorrente, non è stata applicata.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito altra violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'aumento per il reato di cui al decreto penale del 13 febbraio 2024 atteso che l'aumentoVavrebbe dovuto operarsi sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria.

2.3. Con il terzo motivo la violazione di legge è stata lamentata in relazione alla previsione di cui agli artt. 81, quarto comma e 99, quarto comma, cod. pen. in quanto per i reati unificati in continuazione era stata riconosciuta e applicata la recidiva con la conseguenza che la pena base avrebbe dovuto essere aumentata, ,a.t.4-11.4.1,4 quanto meno, di un terzo, ovverottei mesi di reclusione e 400 euro di multa.

2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha rilevato la violazione di legge con riferimento all'art. 135 cod. pen. atteso che, quale criterio di conversione, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato quello di cui a tale disposizione, in luogo di quello concretamente adottato dal giudice dell'esecuzione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso ha riguardo alla rideterminazione della pena per i provvedimenti di cui ai nn. da 1 a 4 sopra elencati.

Esso è fondato nei limiti di seguito illustrati.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 3La censura attiene a tre diversi profili.

2.1. Il ricorrente, in primo luogo, non reputa riconducibile il caso in esame alla ipotesi descritta da Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 che ha affermato il principio di diritto per il quale «in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.».

In particolare, nel tracciare le linee operative per le singole ipotesi che possono determinarsi in relazione alla natura delle pene stabilite per il reato più grave e per quelli satellite, le Sezioni Unite hanno affermato (par. 6.2.) che «c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva».

Nel caso di specie, essendo tutti i reati satellite puniti con pena congiunta e non con quella pecuniaria, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto operare un aumento omogeneo della pena (anch'essa congiunta) prevista per i reati giudicati con le prime due sentenze unificate in continuazione (quella del 15 gennaio 2024 e del 5 febbraio 2024).

Sul punto, tuttavia, la censura non è accoglibile,atteso che l'aumento, pur essendo stato effettuato solo sulla pena pecuniaria del reato più grave, è stato preceduto dalla conversione della componente detentiva delle pene congiunte determinate in sede esecutiva in termini omogenei a quelli del giudice della cognizione.

La pena di 2.400 euro per la prima delle due sentenze indicate e quella di 2.418 per la seconda sono state il frutto della conversione delle pene detentive quantificate, rispettivamente, in due mesi e quindici giorni di reclusione e un mese e diciassette giorni di reclusione, inclusa la componente della multa.

Ne consegue che, correttamente, gli aumenti sono stati operati tenendo conto del genere di pena già convertita dal giudice della cognizione ed operando nuovamente, per ciascun reato satellite, la conversione precedentemente compiuta, tenendo conto, dunque, sia della componente detentiva delle pene (previa conversione in quella pecuniaria) che di quella originariamente pecuniaria, dando luogo all'unica pena finale della multa, per ciascun reato satellite.

2.2. Il Procuratore della Repubblica lamenta, altresì, l'applicazione della riduzione della pena «sino alla metà» prevista dall'art. 459, comma 2, cod. proc. 4pen.

La censura è articolata in termini puramente assertivi, tenuto conto che non viene esplicitato il punto della decisione dal quale dovrebbe potersi evincere l'operazione concretamente criticata.

Ciò a prescindere dal fatto che, laddove la riduzione fosse stata operata, a tale titolo, dal giudice della cognizione, non si ravvisano (né vengono indicate dal ricorrente) ragioni specifiche affinché quel beneficio avrebbe dovuto essere negato in sede esecutiva.

2.3. Infine, non può trovare accoglimento il rilievo del ricorrente in punto di riduzione «del quinto» atteso che la stessa non è stata, in concreto e come rilevato dallo stesso ricorrente, operata.

3. Il secondo motivo è, anch'esso, infondato.

Richiamate le ragioni esposte al par.

2.1. della presente sentenza, si osserva che, il giudice dell'esecuzione, nel determinare l'aumento per la continuazione per il reato punito con pena detentiva di cui alla sentenza del Tribunale di Pescara del 13 febbraio 2024, ha operato, così come in sede di cognizione, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria quantificandola in 750 euro di multa che ha sommato ai 1.200 euro di multa della componente pecuniaria della pena per il reato più grave.

Il giudice della cognizione, nel caso di specie, aveva già operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, correttamente, il giudice dell'esecuzione ha determinato l'aumento a titolo di continuazione mantenendo la conversione ed operando, quindi, l'aumento della sola pena pecuniaria prevista per il reato più grave.

4. E' fondato il terzo motivo di ricorso.

Nel caso di specie, è incontestato che si vetta in tema di soggetto recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. (come risultante dal certificato del casellario dalla quale risulta tale condizione, giusta decreto penale definitivo il 9 ottobre 2021).

Risulta, quindi applicabile il principio per cui «il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede» (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 - 01).

Al fine di verificare il rispetto della prescrizione, nella individuazione del parametro di riferimento, occorre tenere conto che «il limite minimo di aumento 5della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850 - 01).

Nel caso di specie, l'aumento minimo avrebbe dovuto essere quello di sei mesi di reclusione e 400 euro di multa (essendo stata quantificata la pena per la violazione più grave nella misura di un anno e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa) in luogo di quello quantificato dal giudice dell'esecuzione in cinque mesi e 29 giorni di reclusione e 218 euro di multa risultante dalla somma delle pene quantificate prima della conversione per i tre reati unificati in continuazione.

5. Il quarto motivo è infondato.

Con esso si lamenta l'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, del criterio di conversione di cui all'art. 459 cod. proc. pen., limitato, secondo il ricorrente, al caso di pena determinata in sede di emissione del decreto penale, in luogo di quello di cui all'art. 135 cod. pen.

Nella fattispecie, si afferma, il giudice non stava emettendo un decreto penale, ma riconoscendo la continuazionetn sede esecutiva, sicché avrebbe dovuto applicare il criterio di ragguaglio previsto dal codice penale.

L'assunto è infondato, in primo luogo, in ragione del fatto che l'adozione del criterio indicato dal ricorrente avrebbe determinato un inammissibile trattamento sanzionatorio peggiorativo in sede di concessione della continuazione esecutiva.

Né soccorrono argomenti favorevoli alla tesi avanzata dalla parte impugnante dal principio affermato nel precedente dalla stessa richiamato.

Con tale arresto è stato affermato che «in materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma primo-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all'art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (Sez. 4, n. 49602 del 19/10/2018, D., Rv. 274043 - 01). 6Si tratta di principio dal quale non può, in alcun modo, desumersi che, in sede esecutiva, possa essere rimesso in discussione il criterio di ragguaglio già utilizzato dal giudice della cognizione.

Non si desumono argomenti a favore della tesi del ricorrente neppure dal passaggio della motivazione specificamente dedicata alla mancanza di profili di criticità rispetto all'art. 3 Cost.

S'intende fare riferimento al punto in cui quella sentenza ha evidenziato che «3.

Il diverso ammontare della somma minima di riferimento per il calcolo della conversione è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso individuare un regime sanzionatorio di favore per il rito alternativo del decreto penale, ad evidenti fini deflattivi, sulla falsariga della già prevista possibilità di diminuire la pena in misura maggiore rispetto agli altri riti semplificati (Sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 2018, Becciani, Rv. 272281-01).

3.1. Va ricordato che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che le scelte legislative in materia sanzionatoria penale sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (Corte Cost. n.35 del 6 dicembre 2017, n. 148 del 1° giugno 2016, n. 23 del 13 gennaio 2016, n. 81 del 26 febbraio 2014).

3.2. E', peraltro, consentito al giudice, in entrambi i casi, di calibrare il valore sostitutivo giornaliero della pena pecuniaria in relazione alle condizioni personali ed economiche del reo; l'indicazione di un valore minimo inferiore per la sanzione sostitutiva che può essere irrogata nel procedimento per decreto penale è, dunque, conseguenza di una scelta che la Corte Costituzionale ha ritenuto rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, rendendo manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale».

Deve, quindi, essere affermato il principio di diritto per cui, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva di più reati giudicati con decreti penali di condanna, nel caso ivcuii in sede di cognizione, sia stata disposta la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 459, comma lbis, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può applicare il diverso criterio di cui all'art. 135 cod. pen. in quanto si verrebbe a determinare un inammissibile trattamento peggiorativo in sede esecutiva.

6. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento di pena da applicarsi per i reati-satellite in ragione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini che giudicherà in persona fisica diversa (alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013). 7Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 02/12/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti giudicati con tre distinti gruppi di sentenze e decreti penali di condanna. In particolare, per quanto ancora rilevante in questa sede, ha accolto la richiesta con riferimento al gruppo di provvedimenti costituiti da: 1 sentenza del Tribunale di Pescara del 13 settembre 2022, confermata con sentenza della Corte di appello di L'Aquila irrevocabile il 21 ottobre 2024 avente ad oggetto i delitti di cui all'art. 624-bis cod. pen. e quello di tentata ricettazione commessi a Pescara il 17 agosto 2023; 2. decreto penale di condanna del Tribunale di Pescara del 15 gennaio 2024, esecutivo il 6 marzo 2024 avente ad oggetto i reati di furto aggravato e quello di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 commessi a Pescara il 14 agosto 2023; 3. decreto penale di condanna del Tribunale di Pescara del 5 febbraio 2024, esecutivo il 27 marzo 2024 avente ad oggetto il delitto di furto aggravato commesso a Pescara il 6 agosto 2023; 4. decreto penale di condanna del Tribunale di Pescara del 13 febbraio 2024, esecutivo il 27 marzo 2024 avente ad oggetto il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.Ig. n. 159 del 2011 commesso a Pescara il 15 agosto 2023. Per tali reati la pena è stata rideterminata, complessivamente, in un anno e sei mesi di reclusione e 6.768 euro di multa. Ha, altresì, accolto l'istanza riferita ad un altro gruppo di decreti penali di condanna emessi dal Tribunale di Pescara il 20 giugno 2024 ed esecutivi il 17 settembre 2024 aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.Ig. n. 159 del 2011 commesso a Pescara il 14 marzo 2024 (il primo) ed il 4 marzo 2024 (il secondo), rideterminando la pena complessiva in 1.250 euro di multa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 81 CO v"ek cod. pen. e 671i5pd. 1,cod. proc. pen. sotto plurimi profili. Una prima censura è stata sollevata in merito alla determinazione degli aumenti in continuazione in relazione ai reati ritenuti satellite nell'ambito del primo2 »(fra i gruppi di provvedimenti indicati al paragrafo che precede. A dire del ricorrente, nel caso di riconoscimento della continuazione, la pena base deve essere aumentata in maniera omogenea; nel caso di specie, individuata la pena più grave del capo B) di cui alla sentenza del Tribunale di Pescara del 13 settembre 2022, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto aumentare sia la pena detentiva che quella pecuniaria, mentre, al contrario, previa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, ha operato l'aumento solo sulla pena pecuniaria. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha applicato all'aumento a titolo di continuazione la diminuzione di cui all'art. 459 cod. proc. pen. che, nel caso di specie, non sarebbe ammessa. Inoltre (altra violazione di legge rilevata) ha fatto riferimento, nel quantificare l'aumento a titolo di continuazione, alla ulteriore riduzione di un quinto che non aveva titolo alcuno ad applicare e che, per stessa ammissione del ricorrente, non è stata applicata. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito altra violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione all'aumento per il reato di cui al decreto penale del 13 febbraio 2024 atteso che l'aumentoVavrebbe dovuto operarsi sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria. 2.3. Con il terzo motivo la violazione di legge è stata lamentata in relazione alla previsione di cui agli artt. 81, quarto comma e 99, quarto comma, cod. pen. in quanto per i reati unificati in continuazione era stata riconosciuta e applicata la recidiva con la conseguenza che la pena base avrebbe dovuto essere aumentata, ,a.t.4-11.4.1,4 quanto meno, di un terzo, ovverottei mesi di reclusione e 400 euro di multa. 2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha rilevato la violazione di legge con riferimento all'art. 135 cod. pen. atteso che, quale criterio di conversione, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicato quello di cui a tale disposizione, in luogo di quello concretamente adottato dal giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso ha riguardo alla rideterminazione della pena per i provvedimenti di cui ai nn. da 1 a 4 sopra elencati. Esso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 3La censura attiene a tre diversi profili. 2.1. Il ricorrente, in primo luogo, non reputa riconducibile il caso in esame alla ipotesi descritta da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 che ha affermato il principio di diritto per il quale «in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.». In particolare, nel tracciare le linee operative per le singole ipotesi che possono determinarsi in relazione alla natura delle pene stabilite per il reato più grave e per quelli satellite, le Sezioni Unite hanno affermato (par. 6.2.) che «c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva». Nel caso di specie, essendo tutti i reati satellite puniti con pena congiunta e non con quella pecuniaria, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto operare un aumento omogeneo della pena (anch'essa congiunta) prevista per i reati giudicati con le prime due sentenze unificate in continuazione (quella del 15 gennaio 2024 e del 5 febbraio 2024). Sul punto, tuttavia, la censura non è accoglibile,atteso che l'aumento, pur essendo stato effettuato solo sulla pena pecuniaria del reato più grave, è stato preceduto dalla conversione della componente detentiva delle pene congiunte determinate in sede esecutiva in termini omogenei a quelli del giudice della cognizione. La pena di 2.400 euro per la prima delle due sentenze indicate e quella di 2.418 per la seconda sono state il frutto della conversione delle pene detentive quantificate, rispettivamente, in due mesi e quindici giorni di reclusione e un mese e diciassette giorni di reclusione, inclusa la componente della multa. Ne consegue che, correttamente, gli aumenti sono stati operati tenendo conto del genere di pena già convertita dal giudice della cognizione ed operando nuovamente, per ciascun reato satellite, la conversione precedentemente compiuta, tenendo conto, dunque, sia della componente detentiva delle pene (previa conversione in quella pecuniaria) che di quella originariamente pecuniaria, dando luogo all'unica pena finale della multa, per ciascun reato satellite. 2.2. Il Procuratore della Repubblica lamenta, altresì, l'applicazione della riduzione della pena «sino alla metà» prevista dall'art. 459, comma 2, cod. proc. 4pen. La censura è articolata in termini puramente assertivi, tenuto conto che non viene esplicitato il punto della decisione dal quale dovrebbe potersi evincere l'operazione concretamente criticata. Ciò a prescindere dal fatto che, laddove la riduzione fosse stata operata, a tale titolo, dal giudice della cognizione, non si ravvisano (né vengono indicate dal ricorrente) ragioni specifiche affinché quel beneficio avrebbe dovuto essere negato in sede esecutiva. 2.3. Infine, non può trovare accoglimento il rilievo del ricorrente in punto di riduzione «del quinto» atteso che la stessa non è stata, in concreto e come rilevato dallo stesso ricorrente, operata. 3. Il secondo motivo è, anch'esso, infondato. Richiamate le ragioni esposte al par. 2.1. della presente sentenza, si osserva che, il giudice dell'esecuzione, nel determinare l'aumento per la continuazione per il reato punito con pena detentiva di cui alla sentenza del Tribunale di Pescara del 13 febbraio 2024, ha operato, così come in sede di cognizione, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria quantificandola in 750 euro di multa che ha sommato ai 1.200 euro di multa della componente pecuniaria della pena per il reato più grave. Il giudice della cognizione, nel caso di specie, aveva già operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e, correttamente, il giudice dell'esecuzione ha determinato l'aumento a titolo di continuazione mantenendo la conversione ed operando, quindi, l'aumento della sola pena pecuniaria prevista per il reato più grave. 4. E' fondato il terzo motivo di ricorso. Nel caso di specie, è incontestato che si vetta in tema di soggetto recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. proc. pen. (come risultante dal certificato del casellario dalla quale risulta tale condizione, giusta decreto penale definitivo il 9 ottobre 2021). Risulta, quindi applicabile il principio per cui «il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede» (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602 - 01). Al fine di verificare il rispetto della prescrizione, nella individuazione del parametro di riferimento, occorre tenere conto che «il limite minimo di aumento 5della pena che, in caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo» (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Lovreglio, Rv. 266850 - 01). Nel caso di specie, l'aumento minimo avrebbe dovuto essere quello di sei mesi di reclusione e 400 euro di multa (essendo stata quantificata la pena per la violazione più grave nella misura di un anno e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa) in luogo di quello quantificato dal giudice dell'esecuzione in cinque mesi e 29 giorni di reclusione e 218 euro di multa risultante dalla somma delle pene quantificate prima della conversione per i tre reati unificati in continuazione. 5. Il quarto motivo è infondato. Con esso si lamenta l'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, del criterio di conversione di cui all'art. 459 cod. proc. pen., limitato, secondo il ricorrente, al caso di pena determinata in sede di emissione del decreto penale, in luogo di quello di cui all'art. 135 cod. pen. Nella fattispecie, si afferma, il giudice non stava emettendo un decreto penale, ma riconoscendo la continuazionetn sede esecutiva, sicché avrebbe dovuto applicare il criterio di ragguaglio previsto dal codice penale. L'assunto è infondato, in primo luogo, in ragione del fatto che l'adozione del criterio indicato dal ricorrente avrebbe determinato un inammissibile trattamento sanzionatorio peggiorativo in sede di concessione della continuazione esecutiva. Né soccorrono argomenti favorevoli alla tesi avanzata dalla parte impugnante dal principio affermato nel precedente dalla stessa richiamato. Con tale arresto è stato affermato che «in materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma primo-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all'art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (Sez. 4, n. 49602 del 19/10/2018, D., Rv. 274043 - 01). 6Si tratta di principio dal quale non può, in alcun modo, desumersi che, in sede esecutiva, possa essere rimesso in discussione il criterio di ragguaglio già utilizzato dal giudice della cognizione. Non si desumono argomenti a favore della tesi del ricorrente neppure dal passaggio della motivazione specificamente dedicata alla mancanza di profili di criticità rispetto all'art. 3 Cost. S'intende fare riferimento al punto in cui quella sentenza ha evidenziato che «3. Il diverso ammontare della somma minima di riferimento per il calcolo della conversione è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore, che ha inteso individuare un regime sanzionatorio di favore per il rito alternativo del decreto penale, ad evidenti fini deflattivi, sulla falsariga della già prevista possibilità di diminuire la pena in misura maggiore rispetto agli altri riti semplificati (Sez. 5, n. 9400 del 21/12/2017, dep. 2018, Becciani, Rv. 272281-01). 3.1. Va ricordato che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che le scelte legislative in materia sanzionatoria penale sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (Corte Cost. n.35 del 6 dicembre 2017, n. 148 del 1° giugno 2016, n. 23 del 13 gennaio 2016, n. 81 del 26 febbraio 2014). 3.2. E', peraltro, consentito al giudice, in entrambi i casi, di calibrare il valore sostitutivo giornaliero della pena pecuniaria in relazione alle condizioni personali ed economiche del reo; l'indicazione di un valore minimo inferiore per la sanzione sostitutiva che può essere irrogata nel procedimento per decreto penale è, dunque, conseguenza di una scelta che la Corte Costituzionale ha ritenuto rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, rendendo manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale». Deve, quindi, essere affermato il principio di diritto per cui, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva di più reati giudicati con decreti penali di condanna, nel caso ivcuii in sede di cognizione, sia stata disposta la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 459, comma lbis, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può applicare il diverso criterio di cui all'art. 135 cod. pen. in quanto si verrebbe a determinare un inammissibile trattamento peggiorativo in sede esecutiva. 6. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento di pena da applicarsi per i reati-satellite in ragione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini che giudicherà in persona fisica diversa (alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013). 7Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M
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