CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 30255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10945-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 2308 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1631/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2015 R.G.N. 5452/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10945/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado con la quale, in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'INPS dal maggio 1967 al luglio 2006, il primo giudice aveva riconosciuto in capo alla stessa il diritto alla ricostruzione del trattamento pensionistico integrativo computando, nella base di calcolo, quattro voci retributive originariamente escluse dall'ente datore (indennità di ente codice 0059; indennità di funzione codice 0078; indennità di arricchimento professionale codice 0153; indennità di funzione codice 0299); la Corte territoriale, aderendo alla conclusioni del primo giudice, ha evidenziato il carattere fisso e continuativo degli emolumenti richiesti; richiamando precedenti di questa Corte ed in particolare la pronuncia delle Sezioni Unite n. 7154 del 2010, ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di diritto secondo cui "Ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la (\v‘ necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione"; ha richiamato altresì il principio secondo cui "Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste e quindi la relativa indennità possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto." (Sez. Un. n. 7154 del 2010); la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS, sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del CCNL per il personale del comparto Enti pubblici non economici per gli anni 2002-2005, dell'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, numero 70, nonché degli articoli 5 e 27 del regolamento per il trattamento di previdenza integrativa del personale con rapporto di impiego con l'INPS, dell'articolo 64 della legge 17 maggio 1999, numero 144"; la tesi difensiva dell'Istituto fonda sulla circostanza che uno dei quattro emolumenti in contestazione, segnatamente quello denominato "indennità di ente", non sarebbe spettato in quanto trattasi di istituto contrattuale introdotto per gli anni 2002-2005, in epoca, perciò, successiva alla soppressione del fondo integrativo per i dipendenti INPS (avvenuta nel 1999); a sostegno di siffatte conclusioni richiama la giurisprudenza di legittimità ed in particolare Cass. n. 26142 del 2010, che ha escluso la computabilità, ai fini del computo della pensione integrativa, degli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva in epoca successiva alla soppressione del fondo istitutivo, avvenuta nel 1999; va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente; ai fini dell'individuazione del termine d'impugnazione, annuale o semestrale, il discrimen temporale è segnato dalla data d'inizio del giudizio, antecedente o successiva al 4 luglio 2009 (di entrata in vigore della I. n. 69 del 2009), che all'art. 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art. 327 cod.proc.civ.; nel caso in esame il ricorso introduttivo data 17 settembre 2008, dunque, la causa soggiace al termine annuale d'impugnazione; il deposito della sentenza di appello è avvenuto il 21 aprile 2015 e la notifica del ricorso per cassazione reca la data del 21 aprile 2016; pertanto, il ricorso per cassazione risulta tempestivo, alla stregua del termine annuale applicabile ratione temporis al procedimento; il motivo di ricorso merita accoglimento; l'Istituto ricorrente sostiene le proprie ragioni richiamandosi a quanto affermato da questa Corte, in fattispecie sovrapponibile, ove si afferma che "Non rientra nella base di calcolo della pensione integrativa prevista in favore dei dipendenti dell'INPS l'indennità di ente, introdotta soltanto con l'art. 26 del c.c.n.l. per il personale del comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 9 ottobre 2003, e, quindi, in epoca successiva alla I. n. 144 del 1999, che ha operato la cristallizzazione della prestazione pensionistica integrativa alle voci retributive utili erogate alla data del 30 settembre 1999" (così Cass. n. 16019 del 2018); nel dare continuità a tale principio di diritto il ricorso va i in definitiva /accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di ' fatto, la causa va decisa nel merito, disponendo il rigetto dell'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla non sussistenza, in capo alla stessa, del diritto alla ricostruzione del trattamento pensionistico integrativo erogato dall'INPS mediante computo, nella base di calcolo dello stesso, della cd. indennità di ente; stante la sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito in epoca successiva alla proposizione del ricorso, dispone la compensazione delle spese dell'intero processo; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito rigetta l'originaria domanda stabilendo la non sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], del diritto alla ricostruzione del trattamento pensionistico integrativo mediante computo, nella base di calcolo dello stesso, della cd. indennità di ente. Compensa le spese dell'intero processo. Così