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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07649/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16561-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1429/1/82019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 14 ottobre 2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. contro l'atto di contestazione di sanzioni ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 conseguente alla omessa fatturazione di operazioni imponibili nell'anno d'imposta 2011.

Riteneva la CTR che l'atto impugnato fosse invalido in quanto emesso dall'Agenzia delle entrate in violazione del contraddittorio endoprocedimentale imposto per i tributi armonizzati dal diritto unionale.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 12, comma 7,

I. n. 212/2000, dell'art. 16, commi 4 e 7, d.lgs. n. 472/1997, in uno con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sostiene che la sentenza impugnata, operando una indebita confusione tra procedimenti di accertamento fiscale e procedimenti sanzionatori, aveva applicato ai secondi la disciplina propria dei primi, senza prendere in considerazione le speciali disposizioni che regolano i procedimenti sanzionatori e le particolari forme di contraddittorio preventivo da queste contemplate.

Ric. 2020 n. 16561 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- Il ricorso è fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7,

I. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione» (Cass. n. 7620 del 2020; in senso conforme, Cass. n. 11391 del 2017).

Orbene, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, ritenendo necessaria, in fattispecie relativa ad impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni, l'attivazione del contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7,

I. n. 212/2000, senza considerare che, in tale ipotesi, trova invece applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio con il contribuente, posteriore all'atto di contestazione ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione delle sanzioni.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2020 n. 16561 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2022.

Il Presidente L92cio N politano W.PCCTATO CANC12124A Ljpi. rn, 9 294' O 9 Vi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16561-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1429/1/82019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 14 ottobre 2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. contro l'atto di contestazione di sanzioni ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 conseguente alla omessa fatturazione di operazioni imponibili nell'anno d'imposta 2011. Riteneva la CTR che l'atto impugnato fosse invalido in quanto emesso dall'Agenzia delle entrate in violazione del contraddittorio endoprocedimentale imposto per i tributi armonizzati dal diritto unionale. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, dell'art. 16, commi 4 e 7, d.lgs. n. 472/1997, in uno con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sostiene che la sentenza impugnata, operando una indebita confusione tra procedimenti di accertamento fiscale e procedimenti sanzionatori, aveva applicato ai secondi la disciplina propria dei primi, senza prendere in considerazione le speciali disposizioni che regolano i procedimenti sanzionatori e le particolari forme di contraddittorio preventivo da queste contemplate. Ric. 2020 n. 16561 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Il ricorso è fondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione» (Cass. n. 7620 del 2020; in senso conforme, Cass. n. 11391 del 2017). Orbene, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, ritenendo necessaria, in fattispecie relativa ad impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni, l'attivazione del contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, I. n. 212/2000, senza considerare che, in tale ipotesi, trova invece applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio con il contribuente, posteriore all'atto di contestazione ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione delle sanzioni. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 16561 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2022. Il Presidente L92cio N politano W.PCCTATO CANC12124A Ljpi. rn, 9 294' O 9 Vi