CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 15380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
f ORDINANZA sul ricorso 31588/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Mordini n. 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Milano, via California n. 6 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2973/2019 del~ di MILANO, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: nell'anno 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata di reperire acquirenti per un appartamento di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], fece visionare l'immobile a [OSCURATO:PERSONA], il quale formulò una proposta di acquisto (per 1.500.000,00 euro) che venne respinta dai venditori (perché ritenuta inadeguata), tramite il loro procuratore [OSCURATO:PERSONA]; a distanza di un anno, senza ulteriore intermediazione della [OSCURATO:SOCIETA], lo stesso immobile venne acquistato (al minor prezzo di 1.290.000,00 euro) dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], che aveva contattato direttamente la [OSCURATO:PERSONA] ed era stato, da essa, messo in contatto col nuovo procuratore dei venditori (tale Canal); la [OSCURATO:SOCIETA] agì separatamente, in via monitoria, nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Rapaccionbi e del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della provvigione; all'emissione di un primo decreto ingiuntivo nei confronti dei venditori (che era stato dichiarato inefficace per mancata notifica nel termine di sessanta giorni) seguì la pronuncia di un nuovo d.i. (per l'importo di 31.218,00 euro) che venne tempestivamente opposto (causa n. 70070/2013); nelle more fra l'emissione dei due decreti, i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio sia la [OSCURATO:SOCIETA], proponendo domanda di accertamento negativo della sussistenza del diritto alla provvigione, che il [OSCURATO:PERSONA], per esserne eventualmente manlevati nel caso in cui fossero stati dichiarati tenuti al pagamento della provvigione (causa n. 19951/2013); costituendosi in tale giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] chiese il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, per il caso in cui la domanda fosse stata accolta, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite; il [OSCURATO:PERSONA] contestò entrambe le domande svolte nei suoi confronti e richiese -in via riconvenzionale- la condanna dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] a pagargli la somma che fosse stato costretto a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di provvigioni, in forza del separato decreto ingiuntivo (n. 7213/2012) che era stato emesso nei suoi confronti; le due cause (di accertamento negativo e di opposizione a d.i.) promosse dai [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] -contraddistinte, rispettivamente, dai numeri 19951/2013 e 70070/2013- vennero riunite; venne invece rigettata l'istanza di riunione, ad esse, della causa n. 28872/2013 (concernente l'opposizione a d.i. proposta dal [OSCURATO:PERSONA]); il Tribunale di Milano rigettò l'opposizione a d.i. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (dando atto che gli stessi avevano nel frattempo versato alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma ingiunta) e respinse anche la domanda svolta dai medesimi nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], rigettando altresì la riconvenzionale proposta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] contro i due coniugi; pronunciando sul gravame principale dei [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e su quello incidentaie dei [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei due venditori e condannando la [OSCURATO:SOCIETA] a restituire agli opponenti le somme nel frattempo versate; la Corte ha affermato, fra l'altro, che il diritto alla provvigione sorge in capo al mediatore quando l'affare è effettivamente concluso per effetto del suo intervento, ossia «quando vi sia un nesso causale tra la messa in contatto delle parti, procurata dal mediatore, e la conclusione dell'affare»; che, nello specifico, «il contatto tra le parti, procurato dal mediatore nell'ottobre del 2010, non ha prodotto alcun esito, in quanto la proposta formulata dall'acquirente non è stata accettata dal venditore e le parti hanno interrotto qualunque rapporto tra di loro»; che «la ripresa del contatto diretto tra acquirente e venditori nell'ottobre 2011 non è stata procurata da [OSCURATO:SOCIETA]. né è stata in alcun modo determinata o agevolata dal precedente contatto dell'ottobre 2010», tanto più che il contratto effettivamente concluso era risultato radicalmente differente quanto all'entità del prezzo; la Corte ha aggiunto che «l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], avendo come presupposto il riconoscimento della sussistenza del diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. alla provvigione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto, in quanto questa Corte ha accertato l'insussistenza del diritto suddetto»; la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; hanno resistito il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, con distinto controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: il ricorso è improcedibile in quanto la ricorrente, pur dando atto (nell'intestazione del ricorso) che la sentenza impugnata, depositata il 4.7.2019, è stata notificata in data 4.9.19, ha prodotto una copia della stessa priva della relata di notificazione, con ciò violando la prescrizione di cui all'art. 369, comma 2, n. 2) C.P.C.; deve pertanto trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, «nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art.369 cod. proc. civ.» (Cass., S.U. n. 9005/2009); ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, tenuto conto che la relata non risulta nella disponibilità della Corte neppure «perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio», come indicato da Cass., S.U. n. 10648/2017 a parziale superamento del precedente orientamento espresso da Cass., S.U. n. 9005/2009; né può ritenersi, per superare tale improcedibilità, che il ricorso sia stato comunque notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da rispettare in ogni caso il termine "breve" di impugnazione, giacché la notifica del ricorso è stata effettuata in data 19.10.2019 a fronte della pubblicazione avvenuta il 4.7.2019: oLvvv\ tonA. 101,5wika- wtw,,,Ate: i 5LIL., Ritenuto, peraltro, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono; x-c \ate .-scì ~vyst Invero: -,c col primo motivo («sulla violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 disp. att. legge in generale ex art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.; nonché in relazione agli artt. 1754-1755 c.c.»), la ricorrente deduce «il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Milano [...] n. 11545/2015 [...] pubblicata il 14.10.2015 e divenuta definitiva il 14.10.2016, per mancata impugnazione nei termini di legge, con conseguente formazione, prima dell'instaurazione del giudizio di appello [relativo alla presente controversia], del "giudicato esterno" in punto di diritto della [OSCURATO:SOCIETA] a percepire la provvigione dal sig. [OSCURATO:PERSONA]»; dato atto che nessuna delle parti aveva sollevato, nei due gradi di merito, l'eccezione di intervenuto giudicato esterno, rileva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di essere manlevato dai venditori di quanto pagato alla [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione della sentenza n. 11545/2015, «producendo copia libera della suddetta sentenza, tuttavia senza attestazione alcuna dell'avvenuto passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c., di talché la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che il suddetto giudicato esterno non si fosse formato nel momento della sua decisione», pur avendo dato atto dell'esistenza della sentenza; tanto premesso, evidenzia come la giurisprudenza di legittimità sia costante nel ritenere «che l'eccezione di giudicato esterno sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; dato atto di produrre (unitamente al ricorso) copia della sentenza n. 11545/2016 munita di formula ex art. 124 disp. att. c.p.c., la trascrive (evidenziando la parte in cui il Tribunale ha affermato che, rispetto alla conclusione dell'affare nel 2011, la precedente messa in relazione delle parti ad opera dell'agenzia costituiva «un antecedente causalmente necessario, posto che senza tale informazione il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe altrimenti appreso della volontà dei [OSCURATO:PERSONA] di rivendere l'immobile») e rileva che «qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero ala soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo»; evidenzia, inoltre, che «un giudicato può spiegare "efficacia riflessa" anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento ed il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato è intervenuto» e conclude che, «poiché la [OSCURATO:SOCIETA]. vantava due distinti diritti di credito nei confronti dei Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e del Sig. [OSCURATO:PERSONA], in virtù del medesimo titolo/causa petendi [...], la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che la forza del giudicato esterno formatosi con la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 11545/2015 [...] doveva necessariamente dispiegare la propria efficacia riflessa anche nel rapporto intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»;il motivo è infondato, dovendosi escludere che ricorrano, nello specifico, le condizioni per rilevare l'esistenza del giudicato nella presente sede di legittimità e, comunque, che possa ritenersi operante l'efficacia riflessa dell'invocato giudicato; deve considerarsi, infatti, che: il rilievo di un giudicato esterno nel giudizio di cassazione è possibile sia quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito sia quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, non ostandovi, nella seconda ipotesi, il divieto posto dall'art. 372 c.p.c. che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, che pertanto possono essere prodotti unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione (cfr. Cass., S.U. n. 13916/2006, Cass. n. 26041/2010, Cass. n. 1534/2018 e Cass. n. 11754/2018); deve invece escludersi la possibilità di eccepire in sede di legittimità un giudicato che si sia formato in pendenza del giudizio di primo o di secondo grado e che non sia stato attestato (come avrebbe potuto) mediante documenti prodotti nelle fasi di merito (cfr. Cass. n. 14883/2019: «nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d'appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso»); atteso che, nel caso in esame, è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto, con l'appello incidentale, la copia della sentenza n.11545/2016 priva dell'attestazione di passaggio in giudicato -come tale, del tutto inidonea a fornire certezza della formazione del giudicato (cfr. Cass. n. 20974/2018)- e che la copia completa dell'attestazione è stata prodotta (dalla [OSCURATO:SOCIETA]) soltanto col ricorso per cassazione, deve ritenersi che il giudicato, formatosi e documentabile in fase di merito, non possa essere documentato e dedotto o, comunque, rilevato d'ufficio in sede di legittimità; a prescindere da tale assorbente rilievo, deve escludersi che il giudicato intervenuto fra la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA] potesse avere efficacia riflessa nella diversa controversia intercorsa fa la [OSCURATO:SOCIETA] e i coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, vanno richiamati, fra gli altri, i principi espressi da Cass. n. 8101/2018 («il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento») e da Cass. n. 15599/2019 («l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa»);tanto considerato, deve escludersi che ricorrano le condizioni per configurare un'efficacia riflessa del giudicato intervenuto fra la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:PERSONA], in quanto: il rapporto fra la [OSCURATO:SOCIETA] e i venditori, benché relativo all'attività di mediazione svolta per la medesima vendita, è soggettivamente ed oggettivamente autonomo rispetto al rapporto intercorso fra la [OSCURATO:SOCIETA] e l'acquirente; i terzi ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) subirebbero un evidente "pregiudizio giuridico" dall'estensione dell'efficacia di un giudicato alla cui formazione non sono stati posti in condizione di concorrere, svolgendo attività difensiva nel rispetto del principio del contraddittorio; la situazione affermata nel rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non è tale da non ammettere la possibilità di un diverso accertamento; i terzi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] non sono titolari di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata rispetto a quella su cui è intervenuto il giudicato; il secondo motivo censura la mancata considerazione del giudicato sotto il profilo dell'«omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa», individuando il "fatto" nella sentenza n. 11545/2016; il motivo è infondato, atteso che, anche a voler ritenere che la circostanza del passaggio in giudicato della pronuncia intervenuta fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] possa integrare un "fatto" rilevante ai sensi dell'art.360, n. 5 c.p.c., è pacifico che tale questione non è stata oggetto di discussione fra le parti (anche perché il passaggio in giudicato della sentenza n. 11545/2016 è stato dedotto in giudizio soltanto in sede di legittimità); col terzo motivo («violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.»), la ricorrente censura la sentenza impugnata per «irriducibile contrarietà ed illogicità, quindi incoerenza, perché nel proprio percorso decisionale ha dato luogo ad un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, laddove ha posto alla base della sentenza impugnata pronunce di legittimità di senso contrario alla decisione in seguito adottata»;il motivo è infondato: la sentenza enuncia chiaramente e senza contraddizione alcuna la ratio decisoria, basata sull'assunto della irrilevanza causale del contatto avvenuto nell'ottobre 2010 rispetto alla vendita avvenuta nell'ottobre 2011; né, una volta che la Corte sia pervenuta alla esclusione di qualunque relazione causale fra il contatto mediato dalla [OSCURATO:SOCIETA] e la conclusione della vendita, appare configurabile alcun effettivo contrasto fra la decisione e le pronunce dalla stessa richiamate, affermanti la sufficienza, ai fini del nesso eziologico, che il mediatore abbia posto in essere l'antecedente indispensabile alla conclusione del contratto; la doglianza è pertanto priva di fondamento, dato che la motivazione c'è e non presenta contraddizioni interne, mentre, per quanto attiene all'evocazione di un diverso apprezzamento delle risultanze che vengono commentate, il motivo si pone al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., peraltro neppure evocato; Considerato che: alla improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistenti, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (che ne ha fatto richiesta nella memoria); sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge, disponendo, quanto alla posizione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la distrazione in favore del difensore.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussist