CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 24 novembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita Osservato che il primo motivo, in ordine alla ritualità della querela, è manifestamente infondato in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche - e non esclusivamente - al soggetto, diverso dal proprietario, che detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente (cfr., ad es., Sez. 2, n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino, Rv. 267037-01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Kohut, Rv. 284431-01); considerato che, in tema di responsabilità, avuto particolare riguardo alla sussistenza del dolo, la difesa per un verso ha violato il principio di autosufficienza del ricorso, estrapolando solo alcune risposte date da un teste nel corso dell'esame dibattimentale, e per altro verso, pur denunciando formalmente il vizio della motivazione, ha sollecitato di fatto una non consentita rivalutazione del materiale probatorio: a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); osservato che la motivazione della sentenza impugnata è incensurabile anche in ordine: alla omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen„ in ragione della ritenuta non particolare tenuità dell'offesa, visto il danno patito dalla persona offesa (secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti: v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); al diniego delle attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep.2023, Ventimiglia; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); alla determinazione della pena, fissata in misura ampiamente inferiore al medio edittale, diversamente da quanto affermato dal ricorrente («una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale»: così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am