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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 35341/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 19 gennaio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 139 di cocaina).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Vizio di motivazione quanto all'omessa formulazione di un giudizio di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

2.3. Con nota del 19 maggio 2023, la difesa del Cicolini reitera le argomentazioni difensive a sostegno del proprio assunto e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attri- buito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa.

Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.

Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).

In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il considerevole dato ponderale di droga; b) la buona qualità degli stupefacenti, dai quali erano ricavabili 484 dosi singole di hashish e 240 dosi singole di marijuana; e) il possesso di un bilancino di precisione; d) la dichiarazione resa solo in sede dibattimentale di essere custode degli stupefacenti per conto di terzi soggetti imprecisati, dei quali non intendeva riferire i nominativi temendo per l'incolumità propria e di quella dei familiari, dato indicativo della fiducia riposta in lui da esponenti della criminalità del settore, capaci di movi- mentare notevoli quantitativi di droga.

Per tali ragioni nella sentenza impugnata i(reattin questione sego statOlogica- mente considerata quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico.

La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità.

Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.

Il ricorrente si limita a contestare l'omessa valutazione complessiva del fatto e a formulare critiche alla possibilità delle parti di determinare una pena inferiore in caso di patteggiamento, senza però riuscire ad apportare elementi concreti, idonei a di- sarticolare l'impianto probatorio a suo carico. 4.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di confer- mare il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, attribuendo rilievo negativo ai precedenti penali e all'atteggiamento omertoso indicativo dell'in- tento di mantenere i collegamenti coi settori della criminalità dedita al traffico di droga.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'apparato argonnentativo sul punto è ampio ed esauriente, sicuramente idoneo a soddisfare l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza in materia.

Anzi, al riguardo, la difesa nel ricorso si duole ripetutamente del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che al con- trario erano state riconosciute già dal Tribunale.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 19 gennaio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro ventiseimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 139 di cocaina). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Vizio di motivazione quanto all'omessa formulazione di un giudizio di preva- lenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. 2.3. Con nota del 19 maggio 2023, la difesa del Cicolini reitera le argomentazioni difensive a sostegno del proprio assunto e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attri- buito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il considerevole dato ponderale di droga; b) la buona qualità degli stupefacenti, dai quali erano ricavabili 484 dosi singole di hashish e 240 dosi singole di marijuana; e) il possesso di un bilancino di precisione; d) la dichiarazione resa solo in sede dibattimentale di essere custode degli stupefacenti per conto di terzi soggetti imprecisati, dei quali non intendeva riferire i nominativi temendo per l'incolumità propria e di quella dei familiari, dato indicativo della fiducia riposta in lui da esponenti della criminalità del settore, capaci di movi- mentare notevoli quantitativi di droga. Per tali ragioni nella sentenza impugnata i(reattin questione sego statOlogica- mente considerata quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente si limita a contestare l'omessa valutazione complessiva del fatto e a formulare critiche alla possibilità delle parti di determinare una pena inferiore in caso di patteggiamento, senza però riuscire ad apportare elementi concreti, idonei a di- sarticolare l'impianto probatorio a suo carico. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di confer- mare il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le attenuanti generiche, attribuendo rilievo negativo ai precedenti penali e all'atteggiamento omertoso indicativo dell'in- tento di mantenere i collegamenti coi settori della criminalità dedita al traffico di droga. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'apparato argonnentativo sul punto è ampio ed esauriente, sicuramente idoneo a soddisfare l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza in materia. Anzi, al riguardo, la difesa nel ricorso si duole ripetutamente del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che al con- trario erano state riconosciute già dal Tribunale. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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