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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 32524/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24104-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BOLOGNA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 La Corte d'Appello di Milano con decreto del 10 luglio 2020, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del consigliere designato della stessa Corte d’Appello, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo pari ad € 6.300,00, oltre spese di lite.

Il provvedimento opposto aveva invece ritenuto la domanda inammissibile in quanto tardiva, sul presupposto che avendo la Rosa chiesto l’indennizzo per la durata non ragionevole di una procedura fallimentare, escludendosi pertanto che il provvedimento di chiusura del fallimento fosse divenuto definitivo solo al decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. pari ancora ad un anno.

Secondo il Collegio, alla fattispecie risultava applicabile ancora la previsione di cui all’art. 119 della legge fallimentare previgente rispetto alle modifiche della legge stessa, trattandosi di procedura aperta con dichiarazione di fallimento del 26 settembre 1990, il che implicava anche l’inapplicabilità della previsione di cui all’art. 36 bis della legge fallimentare, che esclude la sospensione feriale per i termini di cui agli artt. 26 e 36 della legge fallimentare.

Inoltre, il termine di cui all’art. 327 c.p.c. da applicare era quello annuale, sempre in considerazione della data cui risaliva la pendenza della procedura fallimentare.

Una volta quindi ritenuta la tempestività della domanda di equo indennizzo, la Corte d’Appello riteneva che la procedura per la ricorrente, creditrice ammessa al passivo in data 28 marzo 1991, avesse avuto una durata complessiva pari a 27 anni, un mese e 19 giorni, a fronte di una durata ragionevole individuata dal legislatore in sei anni, risultando quindi un irragionevole ritardo di 21 anni, 1 mese e 19 giorni.

In merito al quantum dell’indennizzo, la Corte di merito, dopo aver ricordato che la legge n. 208/2015 ha previsto che l’indennizzo annuale vada da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00, e che di norma in materia fallimentare si riteneva congruo 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 in via pretoria un indennizzo pari ad € 500,00 annuali, avuto Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 riguardo alla particolare complessità della procedura, che prevedeva una partecipazione di numerosi creditori, riteneva di poter scendere al di sotto della soglia minima dettata dal legislatore, quantificando l’indennizzo nell’importo di € 300,00 annui, comprensivi degli aumenti di cui all’art. 2 co. 1 bis della legge n. 89/2001, risultando comunque una liquidazione complessiva inferiore rispetto alla somma per la quale vi era stata insinuazione al passivo in favore della ricorrente.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 119 della legge fallimentare, nonché dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto, pur essendo pacifico che non venne comunicato il decreto di chiusura del fallimento, occorreva aver riguardo al termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare nella sua versione più recente, onde individuare il termine per l’impugnazione del decreto stesso, e senza che abbia rilievo il fatto che la procedura concorsuale fosse stata iniziata nel settembre del 1990.

Occorre evidenziare che la chiusura del fallimento costituisce un procedimento autonomo e che quindi bisogna fare applicazione della legge vigente al momento in cui la stessa ha avuto inizio.

Ne deriva che appare erronea la data di individuazione della definitività del decreto di chiusura come operata dalla Corte d’Appello.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 327 c.p.c. nonché dell’art. 119 della legge fallimentare, in relazione all’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per l’impugnazione del decreto, ove si opini per l’inapplicabilità del termine di cui al novellato art. 26 della legge fallimentare, sarebbe quello semestrale di cui alla legge n. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 69/2009, senza che rilevi a tal fine che la procedura risalga ad Numero sezionale 9082/2021Numero di raccolta generale 32524/2021 epoca anteriore alla novella dell’art. 327 c.p.c.

Data pubblicazione 08/11/2021 Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis della legge fallimentare nonché dell’art. 150 del d. lgs. n. 5/2006 laddove ha ritenuto che il termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento fosse sottoposto alla sospensione feriale dei termini, in contrasto con la norma che ha invece precluso l’applicazione della sospensione alle procedure di reclamo di cui all’art. 26, dovendo a tal fine prevalere l’interpretazione che l’art. 36 bis è norma di carattere processuale di immediata applicazione.

I tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fallimentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs.

N. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz.

Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e gia' individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 caso trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione.

In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez.

I, 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 l. fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza ( in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, lo stesso diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospesone feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, non condividendo il Collegio quanto affermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, circa l’applicazione del diverso termine semestrale, sul presupposto che si tratti di un subprocedimento camerale autonomo, dovendo invece prevalere ai fini della pendenza la data di dichiarazione del fallimento, di cui il decreto in questione costituisce l’esito.

Il ricorrente sostiene che il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare sia estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, patrocinando un’erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex lege n. 89/2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018, che ha appunto ritenuto che non 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 possa ritenersi che la procedura di chiusura del fallimento sia Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 un’autonoma sub procedura, ma che rilevi la data di inizio dell’intera procedura fallimentare, come peraltro avallato dallo stesso art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006, che detta norme di diritto intertemporale, prevedendo un regime differenziato, e nel quale si applicano le disposizioni previgenti, per tutte le procedure di fallimento già pendenti alla stessa data, valutate quindi in maniera unitaria, sicché anche per individuare il termine per impugnare il provvedimento di chiusura, ove applicabile, deve farsi riferimento a quello posto dalla norma di cui all’art. 327 ante novella del 2009).

La necessità di fare applicazione, in ragione della data di inizio della procedura fallimentare cui si riferisce la domanda di equo indennizzo, in epoca anteriore alla novella del 2006, esclude altresì che possa invocarsi l’applicazione dell’art. 36 bis, quanto all’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, e ciò perché il richiamo alla disciplina dell’art. 26 della legge fallimentare (cui fa richiamo l’art. 36 bis) per il procedimento di impugnazione del provvedimento di chiusura del fallimento è opera solo della novella.

Ne deriva che deve darsi continuità al principio già affermato da questa Corte secondo cui (Cass. n. 3586/1995) la norma ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo cui le controversie relative "alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti" sono sottratte al regime di sospensione in periodo feriale, non si applica alla proposizione del reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiari chiuso il fallimento, che resta invece soggetto alla sospensione dei termini nel predetto periodo (a conforto di tale conclusione, si veda anche la motivazione di Cass.n. 22271/2017, che nel ritenere che, applicandosi all’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare la norma dell’art. 26 l.fall., richiamato dall’art. 129, comma 3, l.fall., ha affermato che trovi applicazione l’art. 36-bis l.fall. a mente del quale tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall. non sono soggetti alla 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 sospensione feriale, ma facendo leva nel proprio ragionamento Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 proprio sul fatto che si trattava di procedura assoggettata alle norme successivamente emanate dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, che tra le altre cose ha rimodulato la norma dell'art. 129, assoggettando le opposizioni alla proposta concordataria alla disciplina di cui all’art. 26 legge fallimentare, con un’innovazione analoga a quella che ha toccato la disciplina della chiusura del fallimento).

Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendosi che erroneamente sarebbe stata reputata applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969, occorrendo però tenere conto degli effetti della novella del 2012 la quale ha previsto che, una volta rigettata la domanda di equo indennizzo, ancorché per motivi di rito, la stessa non sia più proponibile, sebbene non risulti ancora maturato il termine semestrale, il che dovrebbe portare ad assimilare il termine de quo a quelli a carattere sostanziale.

Il quinto motivo denuncia la violazione della medesima norma as- sumendosi che oggi sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento di cui alla legge n. 89/2001, posto che il diritto all’indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010.

Il sesto motivo denuncia del pari la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, nella parte in cui si ritiene al termine de quo applicabi- le la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all’art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare.

Si deduce che paradossalmente potrebbe verificarsi che al termine endoprocessuale lungo di cui alla norma ora richiamata potrebbe non risultare applicabile la sospensione feriale dei termini che inve- ce sarebbe invocabile per il termine decadenziale per la proposizio- ne della domanda di equo indennizzo. 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L’ottavo motivo denuncia la violazione sempre dell’art. 4 della leg- ge n. 89/2001, posto che, una volta ammesso il ricorso all’istituto della mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, la norma consenti- rebbe la partecipazione al relativo procedimento, peraltro facoltati- vo, anche senza l’assistenza di un difensore, il che rene dubbia la possibilità di invocare la sospensione feriale dei termini.

I motivi riportati, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati e vanno di- chiarati inammissibili ex art. 360 bis co. 1 n. 1 c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto investita dai motivi di ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di que- sta Corte (così Cass. n. 4675/2018; Cass. n. 5052/2018; Cass. n. 22512/2018), senza che l’esame dei motivi offra elementi per mu- tare orientamento.

Va, infatti, richiamato il condiviso principio per cui "poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospen- sione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini ineren- ti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, al- lorchè l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'u- nico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo" (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass. n. 26423/2016). 8 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ancora va osservato che l’eventuale speditezza che a seguito della riforma connota la riforma il procedimento in esame, con la sua strutturazione sulla falsariga del procedimento monitorio, mira ad assicurare la sollecita definizione una volta introdotto, ma non può costituire argomento di per sé idoneo ad escludere l’applicazione della sospensione feriale in relazione al diverso termine posto a monte dell’introduzione del procedimento medesimo.

D’altronde, anche in relazione a procedimenti comunque connotati per l’intento del legislatore di favorire una sollecita istruzione e de- finizione, come ad esempio il procedimento sommario di cui all’art.702 bis c.p.c., non si è mai dubitato della necessità di dover fare applicazione della sospensione feriale, laddove la controversia trat- tata con tali modalità processuale esuli da quelle per le quali il legi- slatore abbia espressamente previsto l’inoperatività della detta so- spensione.

La previsione, poi, che l’esercizio dell’azione indennitaria nel termi- ne di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che depo- ne a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di con- 9 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Quanto, infine, alla possibilità di far ricorso alla procedura di me- diazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, la connotazione di tale proce- dura come chiaramente strumentale all’esercizio dell’azione giudi- ziale, costituisce un argomento decisivo per escludere che sia ve- nuto meno il carattere necessitato della procedura giurisdizionale, essendo peraltro tale carattere solo uno degli argomenti che de- pongono per la natura processuale del termine di cui all’art. 4 cita- to.

Per l’effetto, i motivi devono essere dichiarati inammissibili.

Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applica- zione dell’art. 2 co. 2 bis della legge n. 89/2001, quanto all’an de- beatur, in quanto non vi sarebbe adeguata motivazione circa il gra- do di complessità della procedura, pervenendosi ad una fissazione del termine di durata ragionevole pari a sei anni, in presenza di una giurisprudenza che invece aveva in passato ritenuto che si potesse individuare un termine di sette anni per le procedure concorsuali più complesse.

Il motivo è infondato in quanto non si confronta con la circostanza che la fissazione del termine di sei anni è frutto di una precisa scel- ta del legislatore che ha in tal modo predeterminato il potere di in- dividuazione del termine di durata ragionevole delle varie tipologie di procedimenti, in precedenza rimessa alla prudente valutazione del giudice, adeguando la normativa italiana alle indicazioni prove- nienti dalla Corte EDU. 10 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 Ne deriva che, trovando applicazione nella fattispecie la previsione Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 novellata per effetto della legge n. 134/2012 di cui all’art. 2 co. 2 bis, non è censurabile la fissazione in sei anni del termine di durata ragionevole della procedura concorsuale alla quale ha partecipato la originaria parte ricorrente.

Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2 bis, co. 1bis, 1ter e 2 lettera A) della legge n. 89/2001, sostenendosi che la liquidazione dell’indennizzo sarebbe avvenuta in maniera immotiva- ta e senza tenere conto dei fattori che la legge individua come idonei a determinare una riduzione dell’indennizzo.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Il giudice di merito, dopo avere richiamato la forbice entro cui è possibile oggi operare la quantificazione dell’indennizzo annuo ( da € 400,00 ad € 800,00), e dopo avere ricordato che di norma in ma- teria fallimentare si riteneva congrua una quantificazione pari a € 500,00 annui, ha ritenuto, proprio in considerazione della elevata complessità della procedura concorsuale di poter determinare un indennizzo annuo in misura pari ad € 300,00 (e cioè al disotto della soglia minima dettata dall’art. 2 bis co. 1), ma pervenendo a tale risultato in ragione dell’applicazione sia del criterio di riduzione det- tato per la particolare complessità della procedura, in ragione del numero delle parti, sia del criterio di aumento correlato alla durata di cui al co. 1, e ciò tenuto conto del fatto che sia gli aumenti che gli incrementi non sono previsti in una percentuale fissa, ma su- scettibili di discrezionale applicazione da parte del giudice non solo nell’an, ma anche nel quantum (come testimoniato dalla formula letterale “fino al” di cui si è avvalso il legislatore).

In assenza della deduzione che la somma in concreto liquidata sia violativa dei limiti massimi dettati dalla legge, come integrati dai criteri correttivi di cui all’art. 2 bis, la censura si risolve in una non consentita critica all’apprezzamento discrezionale del giudice di me- rito quanto alla determinazione dell’indennizzo, come tale inammis- sibile. 11 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene an- ticipatario.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24104-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BOLOGNA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 La Corte d'Appello di Milano con decreto del 10 luglio 2020, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del consigliere designato della stessa Corte d’Appello, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo pari ad € 6.300,00, oltre spese di lite. Il provvedimento opposto aveva invece ritenuto la domanda inammissibile in quanto tardiva, sul presupposto che avendo la Rosa chiesto l’indennizzo per la durata non ragionevole di una procedura fallimentare, escludendosi pertanto che il provvedimento di chiusura del fallimento fosse divenuto definitivo solo al decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. pari ancora ad un anno. Secondo il Collegio, alla fattispecie risultava applicabile ancora la previsione di cui all’art. 119 della legge fallimentare previgente rispetto alle modifiche della legge stessa, trattandosi di procedura aperta con dichiarazione di fallimento del 26 settembre 1990, il che implicava anche l’inapplicabilità della previsione di cui all’art. 36 bis della legge fallimentare, che esclude la sospensione feriale per i termini di cui agli artt. 26 e 36 della legge fallimentare. Inoltre, il termine di cui all’art. 327 c.p.c. da applicare era quello annuale, sempre in considerazione della data cui risaliva la pendenza della procedura fallimentare. Una volta quindi ritenuta la tempestività della domanda di equo indennizzo, la Corte d’Appello riteneva che la procedura per la ricorrente, creditrice ammessa al passivo in data 28 marzo 1991, avesse avuto una durata complessiva pari a 27 anni, un mese e 19 giorni, a fronte di una durata ragionevole individuata dal legislatore in sei anni, risultando quindi un irragionevole ritardo di 21 anni, 1 mese e 19 giorni. In merito al quantum dell’indennizzo, la Corte di merito, dopo aver ricordato che la legge n. 208/2015 ha previsto che l’indennizzo annuale vada da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00, e che di norma in materia fallimentare si riteneva congruo 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 in via pretoria un indennizzo pari ad € 500,00 annuali, avuto Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 riguardo alla particolare complessità della procedura, che prevedeva una partecipazione di numerosi creditori, riteneva di poter scendere al di sotto della soglia minima dettata dal legislatore, quantificando l’indennizzo nell’importo di € 300,00 annui, comprensivi degli aumenti di cui all’art. 2 co. 1 bis della legge n. 89/2001, risultando comunque una liquidazione complessiva inferiore rispetto alla somma per la quale vi era stata insinuazione al passivo in favore della ricorrente. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di dieci motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 119 della legge fallimentare, nonché dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto, pur essendo pacifico che non venne comunicato il decreto di chiusura del fallimento, occorreva aver riguardo al termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare nella sua versione più recente, onde individuare il termine per l’impugnazione del decreto stesso, e senza che abbia rilievo il fatto che la procedura concorsuale fosse stata iniziata nel settembre del 1990. Occorre evidenziare che la chiusura del fallimento costituisce un procedimento autonomo e che quindi bisogna fare applicazione della legge vigente al momento in cui la stessa ha avuto inizio. Ne deriva che appare erronea la data di individuazione della definitività del decreto di chiusura come operata dalla Corte d’Appello. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 327 c.p.c. nonché dell’art. 119 della legge fallimentare, in relazione all’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. per l’impugnazione del decreto, ove si opini per l’inapplicabilità del termine di cui al novellato art. 26 della legge fallimentare, sarebbe quello semestrale di cui alla legge n. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 69/2009, senza che rilevi a tal fine che la procedura risalga ad Numero sezionale 9082/2021Numero di raccolta generale 32524/2021 epoca anteriore alla novella dell’art. 327 c.p.c. Data pubblicazione 08/11/2021 Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis della legge fallimentare nonché dell’art. 150 del d. lgs. n. 5/2006 laddove ha ritenuto che il termine per impugnare il decreto di chiusura del fallimento fosse sottoposto alla sospensione feriale dei termini, in contrasto con la norma che ha invece precluso l’applicazione della sospensione alle procedure di reclamo di cui all’art. 26, dovendo a tal fine prevalere l’interpretazione che l’art. 36 bis è norma di carattere processuale di immediata applicazione. I tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fallimentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D. Lgs. n. 5 del 2006 ed al D. Lgs. N. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare. Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010, n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e gia' individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 caso trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione. In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 l. fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza ( in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013). Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, lo stesso diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospesone feriale dei termini), occorrendo avere riguardo, non condividendo il Collegio quanto affermato da Cass. n. 3824/2019, richiamata dalla difesa erariale, circa l’applicazione del diverso termine semestrale, sul presupposto che si tratti di un subprocedimento camerale autonomo, dovendo invece prevalere ai fini della pendenza la data di dichiarazione del fallimento, di cui il decreto in questione costituisce l’esito. Il ricorrente sostiene che il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare sia estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, patrocinando un’erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex lege n. 89/2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018, che ha appunto ritenuto che non 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 possa ritenersi che la procedura di chiusura del fallimento sia Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 un’autonoma sub procedura, ma che rilevi la data di inizio dell’intera procedura fallimentare, come peraltro avallato dallo stesso art. 150 del D. Lgs. n. 5/2006, che detta norme di diritto intertemporale, prevedendo un regime differenziato, e nel quale si applicano le disposizioni previgenti, per tutte le procedure di fallimento già pendenti alla stessa data, valutate quindi in maniera unitaria, sicché anche per individuare il termine per impugnare il provvedimento di chiusura, ove applicabile, deve farsi riferimento a quello posto dalla norma di cui all’art. 327 ante novella del 2009). La necessità di fare applicazione, in ragione della data di inizio della procedura fallimentare cui si riferisce la domanda di equo indennizzo, in epoca anteriore alla novella del 2006, esclude altresì che possa invocarsi l’applicazione dell’art. 36 bis, quanto all’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, e ciò perché il richiamo alla disciplina dell’art. 26 della legge fallimentare (cui fa richiamo l’art. 36 bis) per il procedimento di impugnazione del provvedimento di chiusura del fallimento è opera solo della novella. Ne deriva che deve darsi continuità al principio già affermato da questa Corte secondo cui (Cass. n. 3586/1995) la norma ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, secondo cui le controversie relative "alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti" sono sottratte al regime di sospensione in periodo feriale, non si applica alla proposizione del reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiari chiuso il fallimento, che resta invece soggetto alla sospensione dei termini nel predetto periodo (a conforto di tale conclusione, si veda anche la motivazione di Cass.n. 22271/2017, che nel ritenere che, applicandosi all’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare la norma dell’art. 26 l.fall., richiamato dall’art. 129, comma 3, l.fall., ha affermato che trovi applicazione l’art. 36-bis l.fall. a mente del quale tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 l.fall. non sono soggetti alla 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 sospensione feriale, ma facendo leva nel proprio ragionamento Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 proprio sul fatto che si trattava di procedura assoggettata alle norme successivamente emanate dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, che tra le altre cose ha rimodulato la norma dell'art. 129, assoggettando le opposizioni alla proposta concordataria alla disciplina di cui all’art. 26 legge fallimentare, con un’innovazione analoga a quella che ha toccato la disciplina della chiusura del fallimento). Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendosi che erroneamente sarebbe stata reputata applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969, occorrendo però tenere conto degli effetti della novella del 2012 la quale ha previsto che, una volta rigettata la domanda di equo indennizzo, ancorché per motivi di rito, la stessa non sia più proponibile, sebbene non risulti ancora maturato il termine semestrale, il che dovrebbe portare ad assimilare il termine de quo a quelli a carattere sostanziale. Il quinto motivo denuncia la violazione della medesima norma as- sumendosi che oggi sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento di cui alla legge n. 89/2001, posto che il diritto all’indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010. Il sesto motivo denuncia del pari la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, nella parte in cui si ritiene al termine de quo applicabi- le la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all’art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare. Si deduce che paradossalmente potrebbe verificarsi che al termine endoprocessuale lungo di cui alla norma ora richiamata potrebbe non risultare applicabile la sospensione feriale dei termini che inve- ce sarebbe invocabile per il termine decadenziale per la proposizio- ne della domanda di equo indennizzo. 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Il settimo motivo infine lamenta, sempre in relazione alla medesi-Numero sezionale 9082/2021Numero di raccolta generale 32524/2021 ma norma, l’erronea applicazione della sospensione feriale dei ter-Data pubblicazione 08/11/2021 mini sostenendosi la necessità di una sua interpretazione adegua- trice, in ragione della peculiare struttura che il legislatore ha dato al procedimento, conformandolo alle regole del procedimento moni- torio, connotato da speditezza che si pone come incompatibile con la proroga dei termini in periodo feriale. L’ottavo motivo denuncia la violazione sempre dell’art. 4 della leg- ge n. 89/2001, posto che, una volta ammesso il ricorso all’istituto della mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, la norma consenti- rebbe la partecipazione al relativo procedimento, peraltro facoltati- vo, anche senza l’assistenza di un difensore, il che rene dubbia la possibilità di invocare la sospensione feriale dei termini. I motivi riportati, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati e vanno di- chiarati inammissibili ex art. 360 bis co. 1 n. 1 c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto investita dai motivi di ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di que- sta Corte (così Cass. n. 4675/2018; Cass. n. 5052/2018; Cass. n. 22512/2018), senza che l’esame dei motivi offra elementi per mu- tare orientamento. Va, infatti, richiamato il condiviso principio per cui "poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospen- sione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini ineren- ti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, al- lorchè l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'u- nico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo" (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass. n. 26423/2016). 8 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente, in parte sono fondate Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 su considerazioni di politica legislativa che esulano chiaramente dalle conclusioni imposte dal tenore letterale della norma, come ad esempio laddove si ricava dalla dimidiazione dei termini per impu- gnare la pretesa che debba ridursi surrettiziamente anche il termi- ne de quo, impedendo l’operatività della sospensione feriale dei termini, richiamandosi, in altra parte del ricorso incidentale, la ri- correnza di situazioni del tutto eventuali, e riferibili a termini aventi finalità e natura evidentemente diverse, laddove si fa riferimento alla possibilità che al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. possa in concreto non risultare applicabile la sospensione feriale, che invece potrebbe riscontrarsi per il termine di proposizione della domanda di equo indennizzo. Ancora va osservato che l’eventuale speditezza che a seguito della riforma connota la riforma il procedimento in esame, con la sua strutturazione sulla falsariga del procedimento monitorio, mira ad assicurare la sollecita definizione una volta introdotto, ma non può costituire argomento di per sé idoneo ad escludere l’applicazione della sospensione feriale in relazione al diverso termine posto a monte dell’introduzione del procedimento medesimo. D’altronde, anche in relazione a procedimenti comunque connotati per l’intento del legislatore di favorire una sollecita istruzione e de- finizione, come ad esempio il procedimento sommario di cui all’art.702 bis c.p.c., non si è mai dubitato della necessità di dover fare applicazione della sospensione feriale, laddove la controversia trat- tata con tali modalità processuale esuli da quelle per le quali il legi- slatore abbia espressamente previsto l’inoperatività della detta so- spensione. La previsione, poi, che l’esercizio dell’azione indennitaria nel termi- ne di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che depo- ne a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di con- 9 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 seguenza che appare rimessa essenzialmente alla discrezionale Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 scelta del legislatore, senza direttamente incidere sul tema soste- nuto nel motivo di ricorso, e che trova un richiamo anche nella di- sciplina di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., non essendosi mai dubita- to che i termini previsti per le impugnazioni conservino natura pro- cessuale, sebbene la declaratoria di inammissibilità o di improcedi- bilità dell’impugnazione ne precluda la ripresentazione, pur non es- sendo ancora maturati i termini previsti dalla legge. Quanto, infine, alla possibilità di far ricorso alla procedura di me- diazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, la connotazione di tale proce- dura come chiaramente strumentale all’esercizio dell’azione giudi- ziale, costituisce un argomento decisivo per escludere che sia ve- nuto meno il carattere necessitato della procedura giurisdizionale, essendo peraltro tale carattere solo uno degli argomenti che de- pongono per la natura processuale del termine di cui all’art. 4 cita- to. Per l’effetto, i motivi devono essere dichiarati inammissibili. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applica- zione dell’art. 2 co. 2 bis della legge n. 89/2001, quanto all’an de- beatur, in quanto non vi sarebbe adeguata motivazione circa il gra- do di complessità della procedura, pervenendosi ad una fissazione del termine di durata ragionevole pari a sei anni, in presenza di una giurisprudenza che invece aveva in passato ritenuto che si potesse individuare un termine di sette anni per le procedure concorsuali più complesse. Il motivo è infondato in quanto non si confronta con la circostanza che la fissazione del termine di sei anni è frutto di una precisa scel- ta del legislatore che ha in tal modo predeterminato il potere di in- dividuazione del termine di durata ragionevole delle varie tipologie di procedimenti, in precedenza rimessa alla prudente valutazione del giudice, adeguando la normativa italiana alle indicazioni prove- nienti dalla Corte EDU. 10 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 Ne deriva che, trovando applicazione nella fattispecie la previsione Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 novellata per effetto della legge n. 134/2012 di cui all’art. 2 co. 2 bis, non è censurabile la fissazione in sei anni del termine di durata ragionevole della procedura concorsuale alla quale ha partecipato la originaria parte ricorrente. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2 bis, co. 1bis, 1ter e 2 lettera A) della legge n. 89/2001, sostenendosi che la liquidazione dell’indennizzo sarebbe avvenuta in maniera immotiva- ta e senza tenere conto dei fattori che la legge individua come idonei a determinare una riduzione dell’indennizzo. Anche tale motivo deve essere disatteso. Il giudice di merito, dopo avere richiamato la forbice entro cui è possibile oggi operare la quantificazione dell’indennizzo annuo ( da € 400,00 ad € 800,00), e dopo avere ricordato che di norma in ma- teria fallimentare si riteneva congrua una quantificazione pari a € 500,00 annui, ha ritenuto, proprio in considerazione della elevata complessità della procedura concorsuale di poter determinare un indennizzo annuo in misura pari ad € 300,00 (e cioè al disotto della soglia minima dettata dall’art. 2 bis co. 1), ma pervenendo a tale risultato in ragione dell’applicazione sia del criterio di riduzione det- tato per la particolare complessità della procedura, in ragione del numero delle parti, sia del criterio di aumento correlato alla durata di cui al co. 1, e ciò tenuto conto del fatto che sia gli aumenti che gli incrementi non sono previsti in una percentuale fissa, ma su- scettibili di discrezionale applicazione da parte del giudice non solo nell’an, ma anche nel quantum (come testimoniato dalla formula letterale “fino al” di cui si è avvalso il legislatore). In assenza della deduzione che la somma in concreto liquidata sia violativa dei limiti massimi dettati dalla legge, come integrati dai criteri correttivi di cui all’art. 2 bis, la censura si risolve in una non consentita critica all’apprezzamento discrezionale del giudice di me- rito quanto alla determinazione dell’indennizzo, come tale inammis- sibile. 11 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 24104/2020 Numero sezionale 9082/2021 Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Numero di raccolta generale 32524/2021Data pubblicazione 08/11/2021 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene an- ticipatario. Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosene antistatario. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32524/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris