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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2013

Cassazione n. 17087/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5996/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce a l ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma via F. Crispi n. 36presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n.138/10/13, pronunciata in data 14 /03/ 2013 e pubblicata in data 10/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

IRES r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con d istinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, impugnava due avvisi di accertamento, con cui era determinato un maggior reddito Ires, Iva e Irap annidi imposta 2006 e 2007 , e con cui era qualificata come società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724.

La C.T.P. accoglieva i ricorsi evidenziando che la società non aveva svolto attività per la mancatapreventiva autorizzazione delle opere da parte del Comune di Polignano a Mare.

2. L’Agenzia delle entrate, Ufficio controlli di Bari , proponeva appello, che era accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia.

In particolare la C.T.R., in relazione all’anno 2006, preso atto che la società aveva presentato l’interpello previsto dall’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30 l. n. 724 del 1994, che l’Ufficio l’aveva dichiarato improcedibile perché priv o di elementi conoscitivi adeguati, e che non era stata presentata altra istanza, evidenziava che le circostanziate doglianze sul punto, riportate nell’appello sono legittime e pertanto sono accolte; per l’anno 2007, condivideva la tesi dell’ufficio secondo cui l’appellata non poteva avvalersi della disapplicazione delle norme relative alle società non operative non avendo la stessa presentato nei termini di legge la obbligatoria istanza di interpello.

3. Contro tale sentenza propone ricorsola società, con tre motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Con ordinanza pubblicata in data19/10/2022 la Corte ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate, rinnovazione eseguita in data 16/12/2022. r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. I l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197 .

Considerato che:

1. La ricorrente propone tre motivi di ricorso.

I primi due motivi si riferiscono all’accertamento per l’annualità 2006, il terzo all’accertamento per l’annualità 2007.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. ci v . , lamentando che la disposizione in parola non preveda che,ove l’istanza di disapplicazione sia dichiarata inammissibile,essa possa considerarsi come non presentata.

Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa i motivi per i quali l’istanza dovesse considerarsi come non presentata.

Col terzo motivo deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., laddove ha ritenuto che la mancata presentazione dell’interpello previsto dall’art. 37-bis, ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994, precludesse la valutazione delle situazioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, senza possibilità per il contribuente di provarne in giudizio la sussistenza.

2. Occorre premettere che l’originario ricorso era stato notificato all’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato mentre dalla sentenza emerge che l’ufficio, nel giudizio di merito, non fosse difeso da quest’ultima.

Questa Corte, con ordi nanza interlocutoria, dato atto che in casi siffatti la notificazione è nulla né r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tantomeno sanata dalla costituzione dell'Ufficio, rimasto intimato nel presente giudizio (Cass., Sez.

U., 29/10/2007, n. 22641; successivamente, di recente, Cass. 22/06/2021, n. 17700 ), ha ordinato pertanto rinnovarsi la notificazione all’Agenzia delle entrate.

La ricorrente ha depositato i documenti comprovanti la rinnovazione della notifica in data 17/01/2023, attestanti la notifica avvenuta in data 17/12/2022.

Ai sensi dell’art. 1,comma 199, della l. n. 197 del 2022, trattandosi di controversia suscettibile di definizione agevolata in relazione alla citata legge (art. 1, comma 186 e ss.), i termini per il deposito del controricorso che scadono nel periodo dall’entrata in vigore della legge fino al 31 ottobre 2023 (come nel caso di specie) sono sospesi.

Occorre pertanto rinviar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5996/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce a l ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma via F. Crispi n. 36presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n.138/10/13, pronunciata in data 14 /03/ 2013 e pubblicata in data 10/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. IRES r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con d istinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, impugnava due avvisi di accertamento, con cui era determinato un maggior reddito Ires, Iva e Irap annidi imposta 2006 e 2007 , e con cui era qualificata come società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724. La C.T.P. accoglieva i ricorsi evidenziando che la società non aveva svolto attività per la mancatapreventiva autorizzazione delle opere da parte del Comune di Polignano a Mare. 2. L’Agenzia delle entrate, Ufficio controlli di Bari , proponeva appello, che era accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia. In particolare la C.T.R., in relazione all’anno 2006, preso atto che la società aveva presentato l’interpello previsto dall’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30 l. n. 724 del 1994, che l’Ufficio l’aveva dichiarato improcedibile perché priv o di elementi conoscitivi adeguati, e che non era stata presentata altra istanza, evidenziava che le circostanziate doglianze sul punto, riportate nell’appello sono legittime e pertanto sono accolte; per l’anno 2007, condivideva la tesi dell’ufficio secondo cui l’appellata non poteva avvalersi della disapplicazione delle norme relative alle società non operative non avendo la stessa presentato nei termini di legge la obbligatoria istanza di interpello. 3. Contro tale sentenza propone ricorsola società, con tre motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Con ordinanza pubblicata in data19/10/2022 la Corte ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate, rinnovazione eseguita in data 16/12/2022. r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. I l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24/05/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197 . Considerato che: 1. La ricorrente propone tre motivi di ricorso. I primi due motivi si riferiscono all’accertamento per l’annualità 2006, il terzo all’accertamento per l’annualità 2007. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. ci v . , lamentando che la disposizione in parola non preveda che,ove l’istanza di disapplicazione sia dichiarata inammissibile,essa possa considerarsi come non presentata. Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa i motivi per i quali l’istanza dovesse considerarsi come non presentata. Col terzo motivo deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., laddove ha ritenuto che la mancata presentazione dell’interpello previsto dall’art. 37-bis, ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994, precludesse la valutazione delle situazioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, senza possibilità per il contribuente di provarne in giudizio la sussistenza. 2. Occorre premettere che l’originario ricorso era stato notificato all’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato mentre dalla sentenza emerge che l’ufficio, nel giudizio di merito, non fosse difeso da quest’ultima. Questa Corte, con ordi nanza interlocutoria, dato atto che in casi siffatti la notificazione è nulla né r.g. n. 5996/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tantomeno sanata dalla costituzione dell'Ufficio, rimasto intimato nel presente giudizio (Cass., Sez. U., 29/10/2007, n. 22641; successivamente, di recente, Cass. 22/06/2021, n. 17700 ), ha ordinato pertanto rinnovarsi la notificazione all’Agenzia delle entrate. La ricorrente ha depositato i documenti comprovanti la rinnovazione della notifica in data 17/01/2023, attestanti la notifica avvenuta in data 17/12/2022. Ai sensi dell’art. 1,comma 199, della l. n. 197 del 2022, trattandosi di controversia suscettibile di definizione agevolata in relazione alla citata legge (art. 1, comma 186 e ss.), i termini per il deposito del controricorso che scadono nel periodo dall’entrata in vigore della legge fino al 31 ottobre 2023 (come nel caso di specie) sono sospesi. Occorre pertanto rinviar