CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16113/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di lesioni personali. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale valorizza esclusivamente il silenzio serbato dall'instante in sede di interrogatorio di garanzia, nonostante il giudice del merito avesse reso noti al Perjoka tutti gli elementi a suo carico e segnatamente quelli in base ai quali il Perjoca era stato identificato come uno dei tre aggressori della parte lesa. Solo l'interessato avrebbe dunque potuto fornire, secondo il giudice a quo, una versione alternativa alle accuse mossegli. La Corte d'appello non considera però che queste ultime erano basate su un verbale di polizia giudiziaria non sottoscritto né erano mai state confermate nel contraddittorio. Il giudice a quo, da un lato, afferma poi che la parte lesa aveva sin dall'inizio deciso di ridurre al minimo la sua collaborazione con l'autorità evidentemente perché intimorita, e, dall'altro, asserisce, contraddittoriamente, che la famiglia della persona offesa aveva sempre continuato a risiedere nella piccola cittadina teatro delle condotte criminose, ritenendo addirittura che ciò confermasse e non smentisse il clima intimidatorio che poteva aver indotto la parte lesa a sottrarsi al vaglio dibattimentale. Il giudice a quo non chiarisce nemmeno quali siano le specifiche circostanze di fatto la cui omessa indicazione avrebbe potuto consentire di correggere l'errore in cui è incorsa l'autorità giudiziaria né specifica i termini nei quali la condotta tenuta dal Perjoca abbia violato le regole di prudenza e diligenza e abbia inciso sull'esito delle indagini ovvero sul più rapido chiarimento dei fatti. Ancor meno indica i fatti idonei ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del titolo cautelare. La Corte territoriale non tiene poi conto che il silenzio non può mai costituire elemento fondante della colpa grave se non nell'ipotesi in cui sia stato, tramite esso, impedito che emergessero dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, avrebbero precluso l'emissione o la conferma della misura detentiva: ipotesi non ricorrente nel caso di specie. 3. Con requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore • generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nella memoria presentata, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. L'apparato giustificativo a supporto della decisione si impernia pressochè esclusivamente sull'esercizio, da parte del Perjoka, del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che la colpa grave del Perjoka consiste nella negligenza riscontrabile nel suo atteggiamento processuale sia in sede di adozione della misura cautelare, a far tempo dalla convalida, sia successivamente, laddove la scelta difensiva inerente al rifiuto di rendere dichiarazioni a fronte delle contestazioni mossegli si è posta in piena sinergia con la valutazione operata in sede cautelare dal giudice. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ad avviso della Corte territoriale, scegliendo di tacere, ha esercitato un'opzione validissima rispetto all'esito del procedimento penale ma determinante rispetto all'adozione e al mantenimento della misura cautelare, poiché solo il ricorrente sapeva e poteva fornire una versione alternativa rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti e ritualmente contestategli. Tale apparato motivazionale è incompatibile con l'attuale assetto normativo, poiché l'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, dispone che l'esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subìta. Tale modifica legislativa ha determinato il superamento del pregresso orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, fermo rimanendo l'insindacabile diritto al silenzio da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini, non rileva, in quanto tale, il silenzio ma il mancato esercizio, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, di una facoltà difensiva, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a indurre a ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 4, n. 16370 del 18-3-2003, Rv. 224774; Sez. 4, n. 14439 del 12-1-2006, Rv. 234026; Sez. 3, n. 44090 del 9-11-2011, Rv. 251325; Sez. 4., n. 7296 del 7-11-2011, Rv. 251928). Quest'orientamento è ormai da ritenersi incompatibile con il nuovo testo dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., essendosi condivisibilmente affermato, in giurisprudenza, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Rv. 283017; Sez. 4, n 19621 del 12/4/2022, Rv. 283241). Né può dubitarsi dell'applicazione anche alle ordinanze pregresse di tale principio, che costituisce adeguazione della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva ( UE) 2016/ 343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riguardo, per quanto di rilievo nel caso in disamina, all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, cit.). Trattasi, infatti, di norme attuative di fondamentali principi di garanzia elaborati anche in sede sovranazionale, con particolare riguardo alla piena esplicazione del diritto di difesa, sancito, in termini di inviolabilità, anche dall'art. 24 Cost., che, tutelando ogni estrinsecazione di quest'ultimo, impone di escludere ogni effetto pregiudizievole dell'esercizio della facoltà di optare per il silenzio, riconosciuta all'indagato e all'imputato dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. Ne deriva che la rilevanza di tale impostazione concettuale si riverbera anche sul contenuto delle ordinanze emanate in epoca antecedente alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., qualora la regiudicanda sia ancora sub iudice. D'altronde, opinando diversamente, verrebbe a determinarsi una evidente e inaccettabile disparità di trattamento tra le situazioni processuali decise in sede di merito in epoca antecedente alla novella legislativa e le situazioni processuali decise successivamente ad essa, nonostante la sostanziale analogia della struttura motivazionale, imperniata sulla valutazione dell'opzione processuale ex art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., dei provvedimenti sottoposti all'esame della Corte di cassazione. Di fronte a quest'ultima, peraltro, è sempre possibile sollevare per la prima volta questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di merito in forza di ius superveniens correlato ad ogni modificazione delle disposizioni normative di riferimento, conseguente a novelle legislative o a interventi demolitori o additivi della Corte costituzionale (Sez. 4, n. 4853 del 3/12/2003, dep. 2004, Rv. 229373), sempre che la decisione non implichi valutazioni di fatto (Sez. 4, n. 3191 del 20/1/1993, Rv 193643; Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Rv. 230425).Dunque nello spettro cognitivo e valutativo del giudice, ai fini delle determinazioni in tema di ravvisabilità o meno della colpa grave, non potrà rientrare l'esercizio della facoltà di non rispondere, che costituirà elemento neutro ai fini in disamina. 2. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione del