CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione, tramite difensore difiducia abilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui la Corte d’appello diMilano, in funzione di giudice dell’esecuzione (n. 1003/2025 SIGE), ha rigettatol’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra ireati di cui alle due sentenze meglio indicate nell’istanza medesima:1) del Tribunale di Milano in data 29/11/2021, irrevocabile dal 25/3/2022 dicondanna in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., consumato il14/6/2021;2) della Corte d’appello di Milano in data 11/3/2025 che, in parziale riformadella sentenza emessa il 5/6/2023 dal Tribunale di Milano, irrevocabile dal11/3/2025, di condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 385 e 582 cod. pen.;Che a fondamento del diniego il Giudice dell’esecuzione esclude quantosostenuto nell’istanza giacché dalla lettura delle due sentenze non emerge che ilcondannato abbia usato violenza nei confronti della “ragazza” né che sia evasodal domicilio di Milano, diretto a Rozzano, per aggredire il fratello responsabile diavergli impedito di acquistare sostanza stupefacente; esclude altresì la rilevanzadell’invocato stato di tossicodipendenza poiché i reati consumati non hanno avutoalcuna derivazione eziologica con tale stato;Che il ricorso è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimitàperché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati emotivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudicedell’esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base delprovvedimento impugnato e per motivi manifestamente infondati perchéattinentiad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione nonemergenti dal provvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego dellacontinuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudicedell’esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale,nell’evidenziare che gli elementi evidenziati dalla difesa nell’istanza (modalitàesecutive, consistenti però nel semplice allontanamento dal luogo dei domiciliari)e il luogo di consumazione) siano “privi di alcuna significatività per laricostruzione del medesimo disegno criminoso” (pag. 2 ord. imp.), hamotivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici agli effetti dell’art. 81cpv. cod. pen. stigmatizzando altresì l’assenza di alcun elemento specifico econcreto posto a sostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dovendosi atal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento dellacontinuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma dicondotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la sempliceestrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n.10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale delreo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numeronon predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sonoidentificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generalepropensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione allevarie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016,Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sullasola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati,ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica,non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo cheindividua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenzastabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.;Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso,la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vitaimprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e,pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nelreato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametrorispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez.1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un propositotroppo scarno per configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza dilegittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01);- incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina dellacontinuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anchedei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare cheil meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato,rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità adelinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv.275451-01; conf. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01);- la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato ditossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuatonon stabilisce una presunzione iuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicitàdel disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamentodella droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 5, n. 29845 del7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che lamodifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo"concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria diautori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un"medesimo disegno criminoso", nel senso sopra enucleato (così, da ultimo, Sez.1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendo essere negata larichiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquereperché il giudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod.proc. pen., così come modificata, non glielo consente - sostituire alla preventivae unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" del soggettotossicodipendente;Che le doglianze non sono consentite perché per lo più tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6,n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisioneimpugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzioneoggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrentequali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudineesplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025,Merendino, non mass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3,n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019,Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e con oscuramentodei dati identificativi del ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.