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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 31245/2026

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tea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 0639WSU)avverso la sentenza del 30/04/2026 emessa dalla Corte di appello di Bologna;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria e relativi allegati, depositata in data 10/07/2026, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna harigettato la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. e 10d.lgs. n. 161/2020, di riconoscimento ed esecuzione in Italia della sentenza n. 8/Aemessa in data 13/01/2021 dalla Corte di appello di Bucarest.Per un’utile comprensione dell’oggetto del ricorso è necessario dare conto dialcuni antefatti.1.1.

Con sentenza del 13 gennaio 2021, la Corte di appello di Bucarest hacondannato [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati di corruzione alla pena complessiva dianni otto e mesi sei di reclusione.1.2.

A seguito di emissione del mandato di arresto europeo da partedell'autorità giudiziaria rumena, è stato avviato innanzi alla Corte di appello diBologna un articolato procedimento che, all'esito di due annullamenti da partedella Corte di cassazione delle pronunce che avevano disposto la consegna, è statodefinito con sentenza di quella Corte territoriale dell'11 marzo 2022, divenutairrevocabile, con la quale era stata rifiutata la consegna (per ragioni che qui nonassumono rilievo).1.3.

L'autorità giudiziaria rumena ha dunque chiesto che la sentenza dellaCorte di appello di Bucarest venisse eseguita in Italia; il Ministro della giustizia haespresso il consenso all'attivazione della procedura ai sensi degli artt. 4, par. 1,lett. c), della decisione-quadro 2008/909/GAI e 10, comma 2, e 12, d.lgs. n. 161del 2010.1.4.

Sennonché, con una prima sentenza (del 12/06/2025), la Corte di appellodi Bologna ha disposto il riconoscimento della sentenza del 13 gennaio 2021 dellaCorte di appello di Bucarest limitatamente alla sanzione di anni due di reclusione,corrispondente alla pena irrogata in primo grado dal Tribunale di Bucarest consentenza del 28 dicembre 2017, respingendo l'istanza di riconoscimento quantoalla ulteriore pena detentiva.La Corte di appello di Bologna aveva infatti ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse statoassolto in primo grado dalle condotte corruttive riconducibili al c.d.

"caso Selgros",per poi essere condannato dalla Corte di appello di Bucarest per quelle stessecondotte pur in assenza di specifico appello sul punto da parte del procuratoregenerale.

In ragione di ciò, la Corte territoriale aveva ritenuto violato il dirittofondamentale di [OSCURATO:PERSONA] ad un doppio grado di giudizio di merito e avevaconseguentemente ritenuto sussistente una condizione ostativa alla consegna aisensi dell'art. 733, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. in relazione alriconoscimento "integrale" della pena irrogata con la sentenza della Corte diappello di Bucarest; pertanto, la Corte di appello di Bologna ha disposto – con lacitata sentenza 11/06/2025 il riconoscimento e l'esecuzione della sola pena di annidue di reclusione irrogata con sentenza di primo grado per reati di corruzionediversi da quelli individuati come afferenti al c.d. caso Selgros, respingendo,perciò, la richiesta di riconoscimento quanto alla ulteriore parte della penadetentiva inflitta all'estero.1.5.

La predetta sentenza della Corte territoriale è stata poi impugnata dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Bologna; questa Corte haannullato senza rinvio la citata sentenza, ritenendola «affetta da abnormitàstrutturale, in quanto espressione di un potere astrattamente riconosciutodall'ordinamento, ma esercitato, in concreto, al di fuori dei casi consentiti».

Il viziorilevato da questa Corte nel citato precedente è stato ravvisato nel fatto che laCorte territoriale aveva emesso la sentenza di riconoscimento solo parziale perl'esecuzione della sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unioneeuropea, «in assenza di previa interlocuzione e di accordo con lo Stato di emissionesulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale» (Sez. 6, n. 37379del 29/10/2025, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288886 - 01).1.6.

Procedendo al nuovo giudizio, la Corte di appello di Bologna ha:(i) ritenuto che fosse coperta da “giudicato interno” la questione relativa allacorrettezza della “prima” decisione della Corte territoriale circa “la nonriconoscibilità integrale della decisione straniera” (in quanto non impugnata sulpunto dal Procuratore generale e, dunque, non colpita dalle censure di abnormitàespresse da Sez. 6, n. 37379 del 29/10/2025, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], cit.);(ii) preso atto del fatto che – avviata la necessaria interlocuzione – l’autoritàrumena ha espresso il diniego esplicito al riconoscimento e all’esecuzione soloparziale della sentenza straniera.Sulla scorta di tali premesse, la Corte territoriale ha pertanto rigettato larichiesta di riconoscimento ed esecuzione della sentenza n. 8/A emessa in data13/01/2021 dalla Corte di appello di Bucarest.2.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna impugna lasentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, quisintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Non può assumere rilievo, ai fini della pretesa formazione di un giudicatointerno, il fatto che – nell’impugnare la “prima” sentenza – il Procuratore generaledistrettuale non avesse esplicitato censure sul merito delle ragioni che avevanoindotto la Corte territoriale a disporre il riconoscimento solo parziale della sentenzarumena.

Nel ricorso ora in esame, si evidenzia che l’esplicitazione di dette censurecontro la “prima” sentenza della Corte territoriale era superflua alla luce del fattoche il motivo di ricorso poi accolto dalla Corte di legittimità rivestiva caratterepreliminare e assorbente.Il Procuratore generale ricorrente evidenzia dunque che la prima sentenza, inquanto annullata senza rinvio per ritenuta abnormità strutturale, è inidonea aprodurre effetti di giudicato interno.Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioalla Corte territoriale, affinché valuti nuovamente la richiesta di riconoscimentodell’autorità giudiziaria rumena, anche alla luce delle informazioni da quest’ultimatrasmesse, trattandosi di informazioni potenzialmente utili ad escludere chesussista la condizione ostativa al riconoscimento integrale della sentenzainizialmente ravvisata dalla Corte territoriale con la prima sentenza.3.

Con memoria depositata in data 10/07/2026, corredata di allegati, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarareinammissibile, o quantomeno infondato, il ricorso del Procuratore generale.Da un lato, difetterebbe l’interesse dell’organo requirente a coltivarel’impugnazione, alla luce dell’espresso diniego delle autorità rumene ad unriconoscimento solo parziale della sentenza emessa dalla Corte di appello diBucarest.

Dall’altro lato, soffermandosi incidentalmente sul fatto che leinformazioni trasmesse dalle autorità rumene non erano adeguate a superare ildubbio che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato privato del diritto fondamentale a godere di undoppio grado di giudizio, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’annullamentosenza rinvio della “prima” sentenza, per la ravvisata abnormità, non travolgel’intero procedimento, ma rimuove solo l’ostacolo alla sua regolare prosecuzione.In altri termini, perché «l'invalidità rilevata dalla Cassazione colpiva la modalitàesecutiva (l'assenza di previo accordo con lo stato estero sul quantum parziale),non la prodromica e autonoma valutazione sull'esistenza o meno di un limiteinvalicabile al riconoscimento integrale della sentenza».Sicché, tale segmento della prima decisione della Corte territoriale non potevadirsi travolto dalla sentenza di annullamento senza rinvio; conseguentemente, ladecisione della Corte di appello di Bologna, ora impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], risulta corretta, laddove ravvisa una preclusione a ridiscutere dellacorrettezza di tale aspetto della decisione, coperto da “giudicato interno”.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 15 luglio 2026, in camera diconsiglio.

Non essendo comparso il difensore, ha rassegnato le conclusioni ilPubblico ministero che, ritenendo condivisibili gli argomenti proposti nel ricorso,ha chiesto di annullare con rinvio la decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve, preliminarmente, escludersi che difetti un interesse all’impugnazionein capo al Procuratore generale ricorrente, come invece eccepito nella memoriadepositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte – nella precedente sentenza emessa in questo procedimento –ha già avuto modo di rilevare che la regola procedurale la cui mancata osservanzacostituisce oggetto di censura è posta «a presidio del corretto rapporto dicooperazione giudiziaria tra Stati sovrani» e che la sua corretta applicazionedetermina risultati concreti, tanto sulla posizione dell’interessato, quanto conriferimento al recupero della «piena sovranità sulla pena» da parte dello Stato diemissione (Sez. 6, n. 37379 del 29/10/2025, Pg, Rv. 288886 – 01, considerato indiritto n. 7).Per escludere la sussistenza di tale interesse in concreto, il resistente sidiffonde sull’infondatezza della prospettazione dell’autorità giudiziaria rumena(che intende contestare la sussistenza dei presupposti che giustificherebbero ilriconoscimento solo parziale della sentenza).Tuttavia, la prospettazione del resistente muove dal postulato che la lesionedel diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad un doppio grado di giurisdizione vi sia stata e sia dato nonpiù controvertibile.

Si tratta, all’evidenza, proprio del punto oggetto delle censuredel Procuratore generale ricorrente (che ritiene che si tratti di punto della decisioneancora suscettibile di controversia, lamentandone il mancato esame da parte dellaCorte territoriale).Ne discende che sussiste l’interesse ad impugnare da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.

Venendo ora all’esame del ricorso del Procuratore generale, il Collegioritiene che esso sia fondato.L’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. dispone che «se l’annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosagiudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».Da questa disposizione – oggetto anche di una articolata elaborazione pretoria– muove, implicitamente, la Corte territoriale per ritenere che si sia formato un“giudicato interno” alla decisione in ordine all’accertamento della sussistenza omeno di una lesione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad un doppio grado di giudizio nel processocelebrato nei suoi confronti nello Stato di emissione.

Proprio la ravvisata esistenzadi tale “giudicato interno” ha indotto la Corte territoriale a ritenere non necessariotornare a soffermarsi su tale aspetto, dandolo per dato processualmenteconsolidato, il cui riesame è precluso dalla mancata impugnazione su tale puntodella “prima” sentenza della Corte territoriale da parte del Procuratore generale.Si tratta di impostazione non condivisibile.2.1.

In primo luogo, si osserva che questa Corte (Sez. 6, n. 37379 del29/10/2025, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato la “prima” sentenza della Corte diappello di Bologna nella sua interezza, sicché viene meno il primo presuppostoindicato dall’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. («se l’annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza…»).2.2.

In secondo luogo, si deve evidenziare che la ragione dell’annullamentosenza rinvio della “prima” decisione ha carattere radicale, posto che questa Corteha ritenuto che essa fosse «affetta da abnormità strutturale, in quanto espressionedi un potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato, inconcreto, al di fuori dei casi consentiti».

Sicché risulterebbe illogica l’attribuzionead una sentenza affetta da un vizio così radicale di un’attitudine a conferire«autorità di cosa giudicata» a taluna delle sue statuizioni (art. 624, comma 1, cod.proc. pen.).Sotto questo profilo, non coglie nel segno l’obiezione del resistente, laddoveafferma che «l'annullamento per abnormità, nella giurisprudenza delle SezioniUnite, è sempre stato concepito come uno strumento volto a rimuovere l'attoabnorme per consentire la prosecuzione del processo» (memoria Avv. [OSCURATO:PERSONA],pag. 10).

Si tratta di informazione che potrebbe, al più, dirsi pertinente rispettoalle ipotesi di abnormità funzionale, ma che non può dirsi riferibile ad un’ipotesi diabnormità strutturale, in cui questa Corte, annullando senza rinvio la “prima”decisione ha ravvisato un esercizio di un potere giurisdizionale al di fuori dei casiconsentiti.2.3.

In terzo luogo, occorre evidenziare una serie di ulteriori considerazioni,per escludere l’attitudine della prima decisione a consolidare un “giudicato interno”nelle parti non oggetto di esplicita impugnazione da parte del Procuratore generalenel “primo” ricorso.Secondo il resistente, «l’annullamento senza rinvio [della “prima” decisionedella Corte territoriale; n.d.e.] – che consegue alla tipologia di vizio riscontrata –concerne quindi esclusivamente il segmento procedurale (il riconoscimentoparziale disposto senza interlocuzione), lasciando intatta – nella suaprospettazione – la valutazione di merito sulla non riconoscibilità della parte dipena relativa al "caso Selgros"».

In altri termini, «l'invalidità rilevata dallaCassazione colpiva la modalità esecutiva (l'assenza di previo accordo con lo statoestero sul quantum parziale), non la prodromica e autonoma valutazionesull'esistenza o meno di un limite invalicabile al riconoscimento integrale dellasentenza» (memoria Avv. [OSCURATO:PERSONA], pag. 10).Si tratta di impostazione che il Collegio ritiene non condivisibile.L’art. 10, paragrafo 1, Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27novembre 2008 prevede che «l’autorità competente dello Stato di esecuzione, seè in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della penain parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza el’esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l’autorità competentedello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo2».

Il successivo paragrafo 2 prevede che «le autorità competenti dello Stato diemissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, ilriconoscimento e l’esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da lorostabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumentodella durata della pena.

In mancanza di accordo il certificato è ritirato».Il dato testuale allude ad elementi valutativi (paragrafo 1: «l’autoritàcompetente dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare») e dialettici(paragrafo 2: «le autorità competenti … possono convenire… alle condizioni da lorostabilite») che non avrebbero senso se, a confrontarsi, fossero solo posizioniinterpretative (delle autorità dei due Stati) non suscettibili di confronto ediscussione; l’evocazione di tali dati valutativi e dialettici, dunque, esprime inmodo chiaro la necessità di un confronto anche sui presupposti che conduconoall’alternativa secca tra consenso o rifiuto di un riconoscimento solo parziale dellasentenza.In altri termini: l’interlocuzione con lo Stato di emissione non può intendersicome circoscritta al solo tema della manifestazione del consenso (o del diniego)all’esecuzione solo parziale della pena da parte dello Stato di esecuzione.L’interlocuzione è necessaria – e coerente con il principio di mutuo riconoscimentoe di leale collaborazione tra i Paesi membri dell’UE – anche al fine di verificare seil presupposto interpretativo da cui muove l’autorità giudiziaria dello Stato diesecuzione si fondi su elementi che, nella prospettiva dello Stato di emissione,risultano condivisibili.È alla luce di tali disposizioni che – secondo Sez. 6, n. 37379 del 29/10/2025,Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], cit. – deve essere interpretato l’art. 10 d.lgs. n. 161/2010.

Edè l’assenza delle interlocuzioni previste dall’art. 10 della decisione quadro chedetermina il vizio procedurale che, secondo la citata decisione di questa Corte,conduce a ritenere l’abnormità strutturale della “prima” decisione della Corteterritoriale.In questa prospettiva, dunque, nemmeno può dirsi sussistente l’ulterioreelemento che potrebbe giustificare l’esistenza di un giudicato interno; dato ilquadro interpretativo sopra delineato, si deve ritenere che la questione dellaesistenza o meno di una lesione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al doppio grado di giudizio dimerito sia una parte della “prima” sentenza che ha connessione essenziale con laparte annullata.3.

Alla luce delle premesse che precedono, si deve ritenere che sussista il viziodenunciato dal Procuratore generale.La Corte territoriale – nel ritenere precluso il riesame sulla questione dellalesione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al doppio grado di giudizio relativamente al “casoSelgros” – ha di fatto omesso di motivare sul punto (e sulle informazioni chel’autorità dello Stato di emissione aveva trasmesso unitamente alla manifestazionedi dissenso rispetto ad un riconoscimento e ad un’esecuzione solo parziale dellasentenza emessa dalle autorità giudiziarie della Romania).Sicché, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Bologna, che, non essendo il riesame dellaquestione precluso, dovrà motivare anche su tale aspetto, tenendo conto delleinformazioni trasmesse dall’autorità competente dello Stato di emissione e, ovenecessario, assumendone ulteriori.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tea [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 0639WSU)avverso la sentenza del 30/04/2026 emessa dalla Corte di appello di Bologna;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria e relativi allegati, depositata in data 10/07/2026, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna harigettato la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. e 10d.lgs. n. 161/2020, di riconoscimento ed esecuzione in Italia della sentenza n. 8/Aemessa in data 13/01/2021 dalla Corte di appello di Bucarest.Per un’utile comprensione dell’oggetto del ricorso è necessario dare conto dialcuni antefatti.1.1. Con sentenza del 13 gennaio 2021, la Corte di appello di Bucarest hacondannato [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati di corruzione alla pena complessiva dianni otto e mesi sei di reclusione.1.2. A seguito di emissione del mandato di arresto europeo da partedell'autorità giudiziaria rumena, è stato avviato innanzi alla Corte di appello diBologna un articolato procedimento che, all'esito di due annullamenti da partedella Corte di cassazione delle pronunce che avevano disposto la consegna, è statodefinito con sentenza di quella Corte territoriale dell'11 marzo 2022, divenutairrevocabile, con la quale era stata rifiutata la consegna (per ragioni che qui nonassumono rilievo).1.3. L'autorità giudiziaria rumena ha dunque chiesto che la sentenza dellaCorte di appello di Bucarest venisse eseguita in Italia; il Ministro della giustizia haespresso il consenso all'attivazione della procedura ai sensi degli artt. 4, par. 1,lett. c), della decisione-quadro 2008/909/GAI e 10, comma 2, e 12, d.lgs. n. 161del 2010.1.4. Sennonché, con una prima sentenza (del 12/06/2025), la Corte di appellodi Bologna ha disposto il riconoscimento della sentenza del 13 gennaio 2021 dellaCorte di appello di Bucarest limitatamente alla sanzione di anni due di reclusione,corrispondente alla pena irrogata in primo grado dal Tribunale di Bucarest consentenza del 28 dicembre 2017, respingendo l'istanza di riconoscimento quantoalla ulteriore pena detentiva.La Corte di appello di Bologna aveva infatti ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse statoassolto in primo grado dalle condotte corruttive riconducibili al c.d. "caso Selgros",per poi essere condannato dalla Corte di appello di Bucarest per quelle stessecondotte pur in assenza di specifico appello sul punto da parte del procuratoregenerale. In ragione di ciò, la Corte territoriale aveva ritenuto violato il dirittofondamentale di [OSCURATO:PERSONA] ad un doppio grado di giudizio di merito e avevaconseguentemente ritenuto sussistente una condizione ostativa alla consegna aisensi dell'art. 733, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. in relazione alriconoscimento "integrale" della pena irrogata con la sentenza della Corte diappello di Bucarest; pertanto, la Corte di appello di Bologna ha disposto – con lacitata sentenza 11/06/2025 il riconoscimento e l'esecuzione della sola pena di annidue di reclusione irrogata con sentenza di primo grado per reati di corruzionediversi da quelli individuati come afferenti al c.d. caso Selgros, respingendo,perciò, la richiesta di riconoscimento quanto alla ulteriore parte della penadetentiva inflitta all'estero.1.5. La predetta sentenza della Corte territoriale è stata poi impugnata dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Bologna; questa Corte haannullato senza rinvio la citata sentenza, ritenendola «affetta da abnormitàstrutturale, in quanto espressione di un potere astrattamente riconosciutodall'ordinamento, ma esercitato, in concreto, al di fuori dei casi consentiti». Il viziorilevato da questa Corte nel citato precedente è stato ravvisato nel fatto che laCorte territoriale aveva emesso la sentenza di riconoscimento solo parziale perl'esecuzione della sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unioneeuropea, «in assenza di previa interlocuzione e di accordo con lo Stato di emissionesulle condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale» (Sez. 6, n. 37379del 29/10/2025, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288886 - 01).1.6. Procedendo al nuovo giudizio, la Corte di appello di Bologna ha:(i) ritenuto che fosse coperta da “giudicato interno” la questione relativa allacorrettezza della “prima” decisione della Corte territoriale circa “la nonriconoscibilità integrale della decisione straniera” (in quanto non impugnata sulpunto dal Procuratore generale e, dunque, non colpita dalle censure di abnormitàespresse da Sez. 6, n. 37379 del 29/10/2025, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], cit.);(ii) preso atto del fatto che – avviata la necessaria interlocuzione – l’autoritàrumena ha espresso il diniego esplicito al riconoscimento e all’esecuzione soloparziale della sentenza straniera.Sulla scorta di tali premesse, la Corte territoriale ha pertanto rigettato larichiesta di riconoscimento ed esecuzione della sentenza n. 8/A emessa in data13/01/2021 dalla Corte di appello di Bucarest.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna impugna lasentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, quisintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Non può assumere rilievo, ai fini della pretesa formazione di un giudicatointerno, il fatto che – nell’impugnare la “prima” sentenza – il Procuratore generaledistrettuale non avesse esplicitato censure sul merito delle ragioni che avevanoindotto la Corte territoriale a disporre il riconoscimento solo parziale della sentenzarumena. Nel ricorso ora in esame, si evidenzia che l’esplicitazione di dette censurecontro la “prima” sentenza della Corte territoriale era superflua alla luce del fattoche il motivo di ricorso poi accolto dalla Corte di legittimità rivestiva caratterepreliminare e assorbente.Il Procuratore generale ricorrente evidenzia dunque che la prima sentenza, inquanto annullata senza rinvio per ritenuta abnormità strutturale, è inidonea aprodurre effetti di giudicato interno.Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioalla Corte territoriale, affinché valuti nuovamente la richiesta di riconoscimentodell’autorità giudiziaria rumena, anche alla luce delle informazioni da quest’ultimatrasmesse, trattandosi di informazioni potenzialmente utili ad escludere chesussista la condizione ostativa al riconoscimento integrale della sentenzainizialmente ravvisata dalla Corte territoriale con la prima sentenza.3. Con memoria depositata in data 10/07/2026, corredata di allegati, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarareinammissibile, o quantomeno infondato, il ricorso del Procuratore generale.Da un lato, difetterebbe l’interesse dell’organo requirente a coltivarel’impugnazione, alla luce dell’espresso diniego delle autorità rumene ad unriconoscimento solo parziale della sentenza emessa dalla Corte di appello diBucarest. Dall’altro lato, soffermandosi incidentalmente sul fatto che leinformazioni trasmesse dalle autorità rumene non erano adeguate a superare ildubbio che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato privato del diritto fondamentale a godere di undoppio grado di giudizio, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’annullamentosenza rinvio della “prima” sentenza, per la ravvisata abnormità, non travolgel’intero procedimento, ma rimuove solo l’ostacolo alla sua regolare prosecuzione.In altri termini, perché «l'invalidità rilevata dalla Cassazione colpiva la modalitàesecutiva (l'assenza di previo accordo con lo stato estero sul quantum parziale),non la prodromica e autonoma valutazione sull'esistenza o meno di un limiteinvalicabile al riconoscimento integrale della sentenza».Sicché, tale segmento della prima decisione della Corte territoriale non potevadirsi travolto dalla sentenza di annullamento senza rinvio; conseguentemente, ladecisione della Corte di appello di Bologna, ora impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], risulta corretta, laddove ravvisa una preclusione a ridiscutere dellacorrettezza di tale aspetto della decisione, coperto da “giudicato interno”.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 15 luglio 2026, in camera diconsiglio. Non essendo comparso il difensore, ha rassegnato le conclusioni ilPubblico ministero che, ritenendo condivisibili gli argomenti proposti nel ricorso,ha chiesto di annullare con rinvio la decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve, preliminarmente, escludersi che difetti un interesse all’impugnazionein capo al Procuratore generale ricorrente, come invece eccepito nella memoriadepositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte – nella precedente sentenza emessa in questo procedimento –ha già avuto modo di rilevare che la regola procedurale la cui mancata osservanzacostituisce oggetto di censura è posta «a presidio del corretto rapporto dicooperazione giudiziaria tra Stati sovrani» e che la sua corretta applicazionedetermina risultati concreti, tanto sulla posizione dell’interessato, quanto conriferimento al recupero della «piena sovranità sulla pena» da parte dello Stato diemissione (Sez. 6, n. 37379 del 29/10/2025, Pg, Rv. 288886 – 01, considerato indiritto n. 7).Per escludere la sussistenza di tale interesse in concreto, il resistente sidiffonde sull’infondatezza della prospettazione dell’autorità giudiziaria rumena(che intende contestare la sussistenza dei presupposti che giustificherebbero ilriconoscimento solo parziale della sentenza).Tuttavia, la prospettazione del resistente muove dal postulato che la lesionedel diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad un doppio grado di giurisdizione vi sia stata e sia dato nonpiù controvertibile. Si tratta, all’evidenza, proprio del punto oggetto delle censuredel Procuratore generale ricorrente (che ritiene che si tratti di punto della decisioneancora suscettibile di controversia, lamentandone il mancato esame da parte dellaCorte territoriale).Ne discende che sussiste l’interesse ad impugnare da parte del [OSCURATO:PERSONA].2. Venendo ora all’esame del ricorso del Procuratore generale, il Collegioritiene che esso sia fondato.L’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. dispone che «se l’annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosagiudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».Da questa disposizione – oggetto anche di una articolata elaborazione pretoria– muove, implicitamente, la Corte territoriale per ritenere che si sia formato un“giudicato interno” alla decisione in ordine all’accertamento della sussistenza omeno di una lesione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad un doppio grado di giudizio nel processocelebrato nei suoi confronti nello Stato di emissione. Proprio la ravvisata esistenzadi tale “giudicato interno” ha indotto la Corte territoriale a ritenere non necessariotornare a soffermarsi su tale aspetto, dandolo per dato processualmenteconsolidato, il cui riesame è precluso dalla mancata impugnazione su tale puntodella “prima” sentenza della Corte territoriale da parte del Procuratore generale.Si tratta di impostazione non condivisibile.2.1. In primo luogo, si osserva che questa Corte (Sez. 6, n. 37379 del29/10/2025, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA]) ha annullato la “prima” sentenza della Corte diappello di Bologna nella sua interezza, sicché viene meno il primo presuppostoindicato dall’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. («se l’annullamento non èpronunciato per tutte le disposizioni della sentenza…»).2.2. In secondo luogo, si deve evidenziare che la ragione dell’annullamentosenza rinvio della “prima” decisione ha carattere radicale, posto che questa Corteha ritenuto che essa fosse «affetta da abnormità strutturale, in quanto espressionedi un potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato, inconcreto, al di fuori dei casi consentiti». Sicché risulterebbe illogica l’attribuzionead una sentenza affetta da un vizio così radicale di un’attitudine a conferire«autorità di cosa giudicata» a taluna delle sue statuizioni (art. 624, comma 1, cod.proc. pen.).Sotto questo profilo, non coglie nel segno l’obiezione del resistente, laddoveafferma che «l'annullamento per abnormità, nella giurisprudenza delle SezioniUnite, è sempre stato concepito come uno strumento volto a rimuovere l'attoabnorme per consentire la prosecuzione del processo» (memoria Avv. [OSCURATO:PERSONA],pag. 10). Si tratta di informazione che potrebbe, al più, dirsi pertinente rispettoalle ipotesi di abnormità funzionale, ma che non può dirsi riferibile ad un’ipotesi diabnormità strutturale, in cui questa Corte, annullando senza rinvio la “prima”decisione ha ravvisato un esercizio di un potere giurisdizionale al di fuori dei casiconsentiti.2.3. In terzo luogo, occorre evidenziare una serie di ulteriori considerazioni,per escludere l’attitudine della prima decisione a consolidare un “giudicato interno”nelle parti non oggetto di esplicita impugnazione da parte del Procuratore generalenel “primo” ricorso.Secondo il resistente, «l’annullamento senza rinvio [della “prima” decisionedella Corte territoriale; n.d.e.] – che consegue alla tipologia di vizio riscontrata –concerne quindi esclusivamente il segmento procedurale (il riconoscimentoparziale disposto senza interlocuzione), lasciando intatta – nella suaprospettazione – la valutazione di merito sulla non riconoscibilità della parte dipena relativa al "caso Selgros"». In altri termini, «l'invalidità rilevata dallaCassazione colpiva la modalità esecutiva (l'assenza di previo accordo con lo statoestero sul quantum parziale), non la prodromica e autonoma valutazionesull'esistenza o meno di un limite invalicabile al riconoscimento integrale dellasentenza» (memoria Avv. [OSCURATO:PERSONA], pag. 10).Si tratta di impostazione che il Collegio ritiene non condivisibile.L’art. 10, paragrafo 1, Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27novembre 2008 prevede che «l’autorità competente dello Stato di esecuzione, seè in grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della penain parte, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento della sentenza el’esecuzione della pena integralmente può consultarsi con l’autorità competentedello Stato di emissione al fine di trovare un accordo in conformità del paragrafo2». Il successivo paragrafo 2 prevede che «le autorità competenti dello Stato diemissione e dello Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, ilriconoscimento e l’esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni da lorostabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non comportino un aumentodella durata della pena. In mancanza di accordo il certificato è ritirato».Il dato testuale allude ad elementi valutativi (paragrafo 1: «l’autoritàcompetente dello Stato di esecuzione, se è in grado di considerare») e dialettici(paragrafo 2: «le autorità competenti … possono convenire… alle condizioni da lorostabilite») che non avrebbero senso se, a confrontarsi, fossero solo posizioniinterpretative (delle autorità dei due Stati) non suscettibili di confronto ediscussione; l’evocazione di tali dati valutativi e dialettici, dunque, esprime inmodo chiaro la necessità di un confronto anche sui presupposti che conduconoall’alternativa secca tra consenso o rifiuto di un riconoscimento solo parziale dellasentenza.In altri termini: l’interlocuzione con lo Stato di emissione non può intendersicome circoscritta al solo tema della manifestazione del consenso (o del diniego)all’esecuzione solo parziale della pena da parte dello Stato di esecuzione.L’interlocuzione è necessaria – e coerente con il principio di mutuo riconoscimentoe di leale collaborazione tra i Paesi membri dell’UE – anche al fine di verificare seil presupposto interpretativo da cui muove l’autorità giudiziaria dello Stato diesecuzione si fondi su elementi che, nella prospettiva dello Stato di emissione,risultano condivisibili.È alla luce di tali disposizioni che – secondo Sez. 6, n. 37379 del 29/10/2025,Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], cit. – deve essere interpretato l’art. 10 d.lgs. n. 161/2010. Edè l’assenza delle interlocuzioni previste dall’art. 10 della decisione quadro chedetermina il vizio procedurale che, secondo la citata decisione di questa Corte,conduce a ritenere l’abnormità strutturale della “prima” decisione della Corteterritoriale.In questa prospettiva, dunque, nemmeno può dirsi sussistente l’ulterioreelemento che potrebbe giustificare l’esistenza di un giudicato interno; dato ilquadro interpretativo sopra delineato, si deve ritenere che la questione dellaesistenza o meno di una lesione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al doppio grado di giudizio dimerito sia una parte della “prima” sentenza che ha connessione essenziale con laparte annullata.3. Alla luce delle premesse che precedono, si deve ritenere che sussista il viziodenunciato dal Procuratore generale.La Corte territoriale – nel ritenere precluso il riesame sulla questione dellalesione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] al doppio grado di giudizio relativamente al “casoSelgros” – ha di fatto omesso di motivare sul punto (e sulle informazioni chel’autorità dello Stato di emissione aveva trasmesso unitamente alla manifestazionedi dissenso rispetto ad un riconoscimento e ad un’esecuzione solo parziale dellasentenza emessa dalle autorità giudiziarie della Romania).Sicché, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Bologna, che, non essendo il riesame dellaquestione precluso, dovrà motivare anche su tale aspetto, tenendo conto delleinformazioni trasmesse dall’autorità competente dello Stato di emissione e, ovenecessario, assumendone ulteriori. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Bologna.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris