CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 11272/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CastelvetranoUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso dell’imputata, con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 23 giugno2025 dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Castelvetrano, che ha condannato per minaccia MariaAbbruzzo alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento del danno nei confrontidella costituita parte civile.2. Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputata si componedi due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denunzia vizio di motivazione e violazione di legge perché– si legge nel ricorso – il [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe motivato in maniera insufficientecirca l’attendibilità della persona offesa, trascurando una serie di dettagli che, adetta della ricorrente, avrebbero dovuto far dubitare della versione dellaquerelante.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta «contraddittorietà e genericità delledichiarazioni testimoniali – difetto di motivazione sulla valutazione delle prove esull’idoneità della condotta a integrare il reato».2.3. Il terzo motivo di ricorso contesta che il [OSCURATO:PERSONA] di pace abbia valutato inmalam partem la scelta dell’imputata di non fornire un proprio contributoricostruttivo.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto allacondanna al risarcimento del danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 569, comma 3 cod. proc. pen.2. La sentenza impugnata era appellabile dall’imputata ex art. 37, comma 1,ultimo periodo, d.lgs 274 del 2000, norma secondo la quale l’imputato puòproporre appello avverso le sentenze del [OSCURATO:PERSONA] di pace che applicano solo unapena pecuniaria quando impugna anche il capo relativo alle statuizioni civili, comeavvenuto nella specie.3. L’appellabilità della sentenza impugnata impone di ritenere che il ricorsoper cassazione proposto dall'imputata avverso detta pronunzia sia un ricorso persaltum, in quanto presentato da chi ha diritto a proporre appello; sicché trovaapplicazione la disposizione di cui all'art. 569, comma 3, primo periodo, cod. proc.pen., che pone fuori dal regime del ricorso immediato i casi – come quello subiudice – in cui vengono denunziati vizi motivazionali, salvo che essi non sianotalmente radicali da privare il provvedimento impugnato di una strutturaargomentativa effettiva, sì da incorrere nella violazione dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.Ebbene, i vizi che la ricorrente lamenta non si risolvono in anomalie di talespessore e, pertanto, si impone, ai sensi dell'art. 569, comma 3, secondo periodo,cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alTribunale di Marsala quale [OSCURATO:PERSONA] competente per l’appello.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11272/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1934/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 31785/2025CARLO RENOLDIROSARIA GIORDANOha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CastelvetranoUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso dell’imputata, con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 23 giugno2025 dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Castelvetrano, che ha condannato per minaccia MariaAbbruzzo alla pena di 400 euro di multa e al risarcimento del danno nei confrontidella costituita parte civile.2. Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputata si componedi due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denunzia vizio di motivazione e violazione di legge perché– si legge nel ricorso – il [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe motivato in maniera insufficientecirca l’attendibilità della persona offesa, trascurando una serie di dettagli che, adetta della ricorrente, avrebbero dovuto far dubitare della versione dellaquerelante.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta «contraddittorietà e genericità delledichiarazioni testimoniali – difetto di motivazione sulla valutazione delle prove esull’idoneità della condotta a integrare il reato».2.3. Il terzo motivo di ricorso contesta che il [OSCURATO:PERSONA] di pace abbia valutato inmalam partem la scelta dell’imputata di non fornire un proprio contributoricostruttivo.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto allacondanna al risarcimento del danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va convertito in appello ex art. 569, comma 3 cod. proc. pen.2. La sentenza impugnata era appellabile dall’imputata ex art. 37, comma 1,ultimo periodo, d.lgs 274 del 2000, norma secondo la quale l’imputato puòproporre appello avverso le sentenze del [OSCURATO:PERSONA] di pace che applicano solo unapena pecuniaria quando impugna anche il capo relativo alle statuizioni civili, comeavvenuto nella specie.3. L’appellabilità della sentenza impugnata impone di ritenere che il ricorsoper cassazione proposto dall'imputata avverso detta pronunzia sia un ricorso persaltum, in quanto presentato da chi ha diritto a proporre appello; sicché trovaapplicazione la disposizione di cui all'art. 569, comma 3, primo periodo, cod. proc.pen., che pone fuori dal regime del ricorso immediato i casi – come quello subiudice – in cui vengono denunziati vizi motivazionali, salvo che essi non sianotalmente radicali da privare il provvedimento impugnato di una strutturaargomentativa effettiva, sì da incorrere nella violazione dell'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.Ebbene, i vizi che la ricorrente lamenta non si risolvono in anomalie di talespessore e, pertanto, si impone, ai sensi dell'art. 569, comma 3, secondo periodo,cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alTribunale di Marsala quale [OSCURATO:PERSONA] competente per l’appello. P.Q.Mconvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala.Così deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLA [OSCURATO:PERSONA].Q.Mconvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala.Così deciso, 10/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLA [OSCURATO:PERSONA]