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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 29519/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12397-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1159 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 8372/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 26/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] quanto vantato a titolo di TFR e crediti diversi dal proprio ex datore di lavoro, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Noia del 22.3.2000; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per avere nelle more l'INPS provveduto ad accogliere le domande proposte nei confronti del Fondo di garanzia con nota pervenutale il 10.5.2016, è infondata, essendosi chiarito che l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza ad essa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione, dovendo presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (cfr. fra le tante Cass.nn. 18187 del 2007, 13429 del 2010, 26860 del 2018); che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 1 e 2, d.lgs. n. 80/1992, e 2,

I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione del diritto alla prestazione corrispondente alle ultime tre mensilità della retribuzione dovuta all'odierna controricorrente non si fosse compiuta per essere passato in giudicato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto i medesimi importi che ella aveva ottenuto nei riguardi dell'ex datore di lavoro e dovendo perciò applicarsi il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c.; che, con il secondo motivo (proposto in via gradata), l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte territoriale condannato l'INPS anche alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul credito relativo alle ultime tre mensilità della retribuzione; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale soggetto a prescrizione annuale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021); che il diverso principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 13988 del 2002, cit. nella sentenza impugnata, secondo cui il credito relativo al TFR e agli altri emolumenti retributivi dovuti negli ultimi tre mesi del rapporto non muterebbe la propria natura retributiva quando venga fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia, risulta disatteso fin da Cass.n. 27917 del 2005, cui sono seguite numerose successive conformi (tra le quali Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014 e 20547 del 2015) che hanno via via consolidato il diverso principio sopra ricordato e recentemente ribadito da Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021, cit., che ormai è assurto al rango di "diritto vivente" (nell'accezione fatta propria da ult. da Cass.

S.U. n. 4135 del 2019, ossia di stabile approdo interpretativo del giudice di legittimità); che una soggezione al dictum dell'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite non è configurabile nemmeno in relazione all'art. 374 comma 30 c.p.c., secondo cui ove la sezione semplice ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione della causa, atteso che tale ultima previsione è stata introdotta ad opera dell'art. 8, d.lgs. n. 40/2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006, e deve logicamente riferirsi alle pronunce a Sezioni Unite per le quali valga la prescrizione dell'art. 384 comma 10 c.p.c. per come a sua volta novellato dall'art. 12, d.lgs. n. 40/2006, secondo cui "la Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza", derivandone altrimenti l'incongruenza di un vincolo negativo per le sezioni semplici soltanto nei riguardi delle pronunce di cassazione con rinvio o seguite dalla decisione della causa nel merito, che - a norma del previgente art. 384 comma 10 c.p.c. - sole potevano legittimamente contenere l'enunciazione del principio di diritto;che, dovendosi in conclusione escludere la ricorrenza della fattispecie dell'obbligazione solidale, non può trovare applicazione il principio di diritto (pacifico nella giurisprudenza di questa Corte almeno fin da Cass. n. 5762 del 1999) secondo cui la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale derivante da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale opera ex art. 1310 c.c. anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio; che, non essendosi i giudici di merito uniformati all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12397-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1159 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - cantroricorrente - avverso la sentenza n. 8372/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 26/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] quanto vantato a titolo di TFR e crediti diversi dal proprio ex datore di lavoro, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Noia del 22.3.2000; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per avere nelle more l'INPS provveduto ad accogliere le domande proposte nei confronti del Fondo di garanzia con nota pervenutale il 10.5.2016, è infondata, essendosi chiarito che l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza ad essa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione, dovendo presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (cfr. fra le tante Cass.nn. 18187 del 2007, 13429 del 2010, 26860 del 2018); che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 1 e 2, d.lgs. n. 80/1992, e 2, I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione del diritto alla prestazione corrispondente alle ultime tre mensilità della retribuzione dovuta all'odierna controricorrente non si fosse compiuta per essere passato in giudicato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto i medesimi importi che ella aveva ottenuto nei riguardi dell'ex datore di lavoro e dovendo perciò applicarsi il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c.; che, con il secondo motivo (proposto in via gradata), l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, per avere la Corte territoriale condannato l'INPS anche alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul credito relativo alle ultime tre mensilità della retribuzione; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale soggetto a prescrizione annuale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando pertanto esclusa la fattispecie dell'obbligazione solidale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021); che il diverso principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 13988 del 2002, cit. nella sentenza impugnata, secondo cui il credito relativo al TFR e agli altri emolumenti retributivi dovuti negli ultimi tre mesi del rapporto non muterebbe la propria natura retributiva quando venga fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia, risulta disatteso fin da Cass.n. 27917 del 2005, cui sono seguite numerose successive conformi (tra le quali Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014 e 20547 del 2015) che hanno via via consolidato il diverso principio sopra ricordato e recentemente ribadito da Cass. nn. 16852 del 2020 e 23533 del 2021, cit., che ormai è assurto al rango di "diritto vivente" (nell'accezione fatta propria da ult. da Cass. S.U. n. 4135 del 2019, ossia di stabile approdo interpretativo del giudice di legittimità); che una soggezione al dictum dell'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite non è configurabile nemmeno in relazione all'art. 374 comma 30 c.p.c., secondo cui ove la sezione semplice ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione della causa, atteso che tale ultima previsione è stata introdotta ad opera dell'art. 8, d.lgs. n. 40/2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006, e deve logicamente riferirsi alle pronunce a Sezioni Unite per le quali valga la prescrizione dell'art. 384 comma 10 c.p.c. per come a sua volta novellato dall'art. 12, d.lgs. n. 40/2006, secondo cui "la Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza", derivandone altrimenti l'incongruenza di un vincolo negativo per le sezioni semplici soltanto nei riguardi delle pronunce di cassazione con rinvio o seguite dalla decisione della causa nel merito, che - a norma del previgente art. 384 comma 10 c.p.c. - sole potevano legittimamente contenere l'enunciazione del principio di diritto;che, dovendosi in conclusione escludere la ricorrenza della fattispecie dell'obbligazione solidale, non può trovare applicazione il principio di diritto (pacifico nella giurisprudenza di questa Corte almeno fin da Cass. n. 5762 del 1999) secondo cui la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale derivante da un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato solidale opera ex art. 1310 c.c. anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio; che, non essendosi i giudici di merito uniformati all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
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