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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2021

Cassazione n. 40221/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 38-9842/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 27 settembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Treviso il 25 marzo 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed il vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale, suffragata da un valido compendio probatorio che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella del pieno coinvolgimento nei fatti dell'imputato, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle modalità del fatto (valore consistente della merce ricettata), alla negativa personalità del prevenuto, che ha commesso il reato mentre si trovava sottoposto a misura cautelare personale e all'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza del medesimo].

Rilevato pure che il primo motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (si veda, in particolare, pacifica giurisprudenza di questa sezione e segnatamente Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud., dep. 27/04/2017, Rv. 270120-01, oltre a numerosi successivi arresti conformi: ex plurimis Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021,Rv. 280883-02, Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02), secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'imputato non ha fornito una spiegazione alternativa in ordine alla provenienza illecita della res rinvenuta nella sua disponibilità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. 38-9842/2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 38-9842/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 27 settembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Treviso il 25 marzo 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed il vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale, suffragata da un valido compendio probatorio che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella del pieno coinvolgimento nei fatti dell'imputato, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle modalità del fatto (valore consistente della merce ricettata), alla negativa personalità del prevenuto, che ha commesso il reato mentre si trovava sottoposto a misura cautelare personale e all'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza del medesimo]. Rilevato pure che il primo motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, nonché con consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (si veda, in particolare, pacifica giurisprudenza di questa sezione e segnatamente Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud., dep. 27/04/2017, Rv. 270120-01, oltre a numerosi successivi arresti conformi: ex plurimis Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021,Rv. 280883-02, Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883-02), secondo la quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso; ed invero, nel caso di specie, l'imputato non ha fornito una spiegazione alternativa in ordine alla provenienza illecita della res rinvenuta nella sua disponibilità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. 38-9842/2022 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso