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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 12995/2023

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idente del collegio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., l’omessa motivazione in ordine all’eccepita nullità per violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che gli avvisi di accertamento relativi ad i.c.i. 2006 e 2007 avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, mentre sono stati notificati in data 16 gennaio 2013, con decadenza dal potere impositivo.

Il motivo deve essere rigettato.

Dalla sentenza di appello (in cui sono riportate in modo analitico le censure di appello) non risulta essere stata lamentata la decadenza del Comune ed il F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 ricorso difetta di auto-sufficienza sul punto, non trascrivendo la Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 relativa doglianza né precisando la sede processuale in cui è Data pubblicazione 12/05/2023 stata formulata.

Pertanto, non è configurabile alcuna omessa motivazione relativamente ad un motivo che non risulta proposto e che, quindi, è nuovo ed inammissibile.

Peraltro, deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato e i relativi avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Come più volte chiarito da questa Corte (v.

Cass., Sez. civ. 5, 24 marzo 2021, n. 8199), il termine di decadenza previsto dalla disposizione in esame, applicabile, in virtù del comma 171 del medesimo art. 1 in esame, a tutti i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, alla data del 1° gennaio 2007, decorre, limitatamente agli avvisi il cui presupposto è costituito dall’omessa dichiarazione, dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione.

Difatti, per calcolare il dies a quo e verificare se l'ente impositore è decaduto dal termine di accertamento della pretesa impositiva occorre inevitabilmente far riferimento al temine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione.

Da tale premessa consegue che, tenuto conto dell’art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa Data pubblicazione 12/05/2023 all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, il primo dei 5 anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296 del 2006 – con riferimento alla ipotesi di omessa dichiarazione - è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento.

In definitiva, in caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini i.c.i., si applica il più ampio termine di accertamento del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia dovevano essere presentate.

2. Con il secondo motivo il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., il travisamento del fatto e l’omessa o apparente motivazione, atteso che le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli non possono considerarsi fabbricabili, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non essendo richiesta dalla legge la prova della qualità ed attività già in sede di dichiarazione.

Il motivo va rigettato, atteso che la sentenza contiene una motivazione puntuale in ordine alle eccezioni del contribuente.

A ciò si aggiunga che la decisione risulta corretta, in quanto l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 ha eliminato - in via generale - l’obbligo di dichiarazione (comunicazione) ai fini i.c.i., con due uniche eccezioni relative agli elementi da cui deriva una riduzione dell’imposta e agli elementi, rilevanti ai fini dell'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997.

La fattispecie in esame è stata correttamente ricondotta, nella sentenza impugnata, alla prima eccezione.

In definitiva, per usufruire della riduzione i.c.i. di cui al combinato disposto degli art. 2 lett.F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 b e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, che incidono sul calcolo Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 dell’imposta, è necessaria la dichiarazione.

Data pubblicazione 12/05/2023

3. Con il terzo motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, doc.proc.civ., la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, mancando la motivazione sulla eccepita nullità degli avvisi di accertamento, in quanto applicativi di una delibera della Giunta invece che del competente Consiglio comunale.

In ordine a tale motivo va ricordato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza in violazione dell'art. 132 c.p.c. non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (Sez.

L, n. 6145 del 1/03/2019, Rv. 653076 – 01).

La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve, difatti, ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 assunta (Sez.

U, n. 2731 del 2/02/2017, Rv. 642269 - 01).Data pubblicazione 12/05/2023 Tuttavia, affinché la Corte possa effettuare tali preliminari verifiche, è necessario che il motivo sia autosufficiente.

Nel caso di specie, la censura è priva di autosufficienza, in quanto nel ricorso non sono riportati gli avvisi di accertamento e le delibere dell’ente locale di cui è stata fatta applicazione, né ne viene indicata la sede processuale di produzione, sicché non è possibile verificare se le delibere sono effettivamente richiamate negli avvisi di accertamento e se sono state adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta: accertamenti indispensabili al fine di verificare la sussistenza di una violazione di legge, anche in considerazione della circostanza che nel testo originario dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 la competenza a stabilire l’aliquota i.c.i. era attribuita al Comune e solo con la legge n. 296 del 2006 si è attribuita specificamente detta competenza al Consiglio comunale (per un preciso e dettagliato esame della ripartizione di competenze tra Consiglio e Giunta comunale, in materia i.c.i., si rinvia a Cass., Sez. civ. 5, 7/07/2022, n. 21534).

In proposito va richiamata la recente pronuncia di Cass., Sez. civ. 1, 19 aprile 2022, n. 12481, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati Data pubblicazione 12/05/2023 prodotti o formati.

Nel caso di specie, tuttavia, come già evidenziato, il ricorrente non ha né trascritto né riassunto il contenuto degli avvisi di accertamento, né fatto alcun riferimento idoneo ad identificare la sede processuale in cui le delibere comunali applicate sono state prodotte. 4.Con il quarto motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., l’omessa e criptica motivazione in relazione alla violazione degli artt. 5, 6 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000.

Anche tale motivo, per cui vanno richiamate le considerazioni svolte al punto 3, difetta di autosufficienza, non essendo stata trascritta la motivazione degli avvisi di accertamento né precisato in quale sede processuale gli avvisi sono stati prodotti.

A ciò si aggiunga che, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. civ. 5, 8/11/2017, n. 26431).F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 5.Con l’ultimo motivo il contribuente ha lamentato, ai sensi ai Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., la Data pubblicazione 12/05/2023 violazione dell’art. 11 d.prel. cod.cic. e la conseguente illegittimità dell’efficacia retroattiva della delibera della Giunta comunale n. 227 del 2011, che ha determinato il valore venale del bene per gli anni precedenti.

Con tale motivo, il contribuente ha, inoltre, lamentato la mancata valutazione di alcuni vincoli e la illegittima applicazione delle sanzioni, stante l’incertezza sul carattere edificabile dell’area.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile – infondato, atteso che si pretende l’applicazione dell’art. 11 disp.prel.cod.civ., che pone il principio generale di irretroattività della legge, relativamente ad atti amministrativi generali, quali le delibere di cui all'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha affermato che si tratti di atti che non hanno natura imperativa, ma integrano fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori ad essa (Sez. 6 - 5, n. 3757 del 18/02/2014, Rv. 629983 - 01); inammissibile nella parte in cui cerca di introdurre elementi di fatto che questa Corte, giudice di legittimità e non di merito, non può esaminare, salvo che siano riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (che, però, non è consentito in presenza di una doppia conforme).

6. Deve, inoltre, sottolinearsi che tutte le censure proposte denunciano l’omessa motivazione, ma si traducono, poi, nella contestazione dell’accertamento di fatto o della soluzione giuridica, in questo modo risultando poco chiare.

Occorre, dunque, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idente del collegio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., l’omessa motivazione in ordine all’eccepita nullità per violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che gli avvisi di accertamento relativi ad i.c.i. 2006 e 2007 avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, mentre sono stati notificati in data 16 gennaio 2013, con decadenza dal potere impositivo. Il motivo deve essere rigettato. Dalla sentenza di appello (in cui sono riportate in modo analitico le censure di appello) non risulta essere stata lamentata la decadenza del Comune ed il F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 ricorso difetta di auto-sufficienza sul punto, non trascrivendo la Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 relativa doglianza né precisando la sede processuale in cui è Data pubblicazione 12/05/2023 stata formulata. Pertanto, non è configurabile alcuna omessa motivazione relativamente ad un motivo che non risulta proposto e che, quindi, è nuovo ed inammissibile. Peraltro, deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato e i relativi avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Come più volte chiarito da questa Corte (v. Cass., Sez. civ. 5, 24 marzo 2021, n. 8199), il termine di decadenza previsto dalla disposizione in esame, applicabile, in virtù del comma 171 del medesimo art. 1 in esame, a tutti i rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, alla data del 1° gennaio 2007, decorre, limitatamente agli avvisi il cui presupposto è costituito dall’omessa dichiarazione, dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione. Difatti, per calcolare il dies a quo e verificare se l'ente impositore è decaduto dal termine di accertamento della pretesa impositiva occorre inevitabilmente far riferimento al temine entro il quale il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione. Da tale premessa consegue che, tenuto conto dell’art. 4 del d.lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa Data pubblicazione 12/05/2023 all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, il primo dei 5 anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296 del 2006 – con riferimento alla ipotesi di omessa dichiarazione - è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In definitiva, in caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini i.c.i., si applica il più ampio termine di accertamento del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia dovevano essere presentate. 2. Con il secondo motivo il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., il travisamento del fatto e l’omessa o apparente motivazione, atteso che le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli non possono considerarsi fabbricabili, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non essendo richiesta dalla legge la prova della qualità ed attività già in sede di dichiarazione. Il motivo va rigettato, atteso che la sentenza contiene una motivazione puntuale in ordine alle eccezioni del contribuente. A ciò si aggiunga che la decisione risulta corretta, in quanto l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 ha eliminato - in via generale - l’obbligo di dichiarazione (comunicazione) ai fini i.c.i., con due uniche eccezioni relative agli elementi da cui deriva una riduzione dell’imposta e agli elementi, rilevanti ai fini dell'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 463 del 1997. La fattispecie in esame è stata correttamente ricondotta, nella sentenza impugnata, alla prima eccezione. In definitiva, per usufruire della riduzione i.c.i. di cui al combinato disposto degli art. 2 lett.F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 b e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, che incidono sul calcolo Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 dell’imposta, è necessaria la dichiarazione. Data pubblicazione 12/05/2023 3. Con il terzo motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, doc.proc.civ., la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, mancando la motivazione sulla eccepita nullità degli avvisi di accertamento, in quanto applicativi di una delibera della Giunta invece che del competente Consiglio comunale. In ordine a tale motivo va ricordato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza in violazione dell'art. 132 c.p.c. non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (Sez. L, n. 6145 del 1/03/2019, Rv. 653076 – 01). La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve, difatti, ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 assunta (Sez. U, n. 2731 del 2/02/2017, Rv. 642269 - 01).Data pubblicazione 12/05/2023 Tuttavia, affinché la Corte possa effettuare tali preliminari verifiche, è necessario che il motivo sia autosufficiente. Nel caso di specie, la censura è priva di autosufficienza, in quanto nel ricorso non sono riportati gli avvisi di accertamento e le delibere dell’ente locale di cui è stata fatta applicazione, né ne viene indicata la sede processuale di produzione, sicché non è possibile verificare se le delibere sono effettivamente richiamate negli avvisi di accertamento e se sono state adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta: accertamenti indispensabili al fine di verificare la sussistenza di una violazione di legge, anche in considerazione della circostanza che nel testo originario dell’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 la competenza a stabilire l’aliquota i.c.i. era attribuita al Comune e solo con la legge n. 296 del 2006 si è attribuita specificamente detta competenza al Consiglio comunale (per un preciso e dettagliato esame della ripartizione di competenze tra Consiglio e Giunta comunale, in materia i.c.i., si rinvia a Cass., Sez. civ. 5, 7/07/2022, n. 21534). In proposito va richiamata la recente pronuncia di Cass., Sez. civ. 1, 19 aprile 2022, n. 12481, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati Data pubblicazione 12/05/2023 prodotti o formati. Nel caso di specie, tuttavia, come già evidenziato, il ricorrente non ha né trascritto né riassunto il contenuto degli avvisi di accertamento, né fatto alcun riferimento idoneo ad identificare la sede processuale in cui le delibere comunali applicate sono state prodotte. 4.Con il quarto motivo il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., l’omessa e criptica motivazione in relazione alla violazione degli artt. 5, 6 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992, 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000. Anche tale motivo, per cui vanno richiamate le considerazioni svolte al punto 3, difetta di autosufficienza, non essendo stata trascritta la motivazione degli avvisi di accertamento né precisato in quale sede processuale gli avvisi sono stati prodotti. A ciò si aggiunga che, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. civ. 5, 8/11/2017, n. 26431).F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13846/2017 5.Con l’ultimo motivo il contribuente ha lamentato, ai sensi ai Numero sezionale 1877/2023Numero di raccolta generale 12995/2023 sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., la Data pubblicazione 12/05/2023 violazione dell’art. 11 d.prel. cod.cic. e la conseguente illegittimità dell’efficacia retroattiva della delibera della Giunta comunale n. 227 del 2011, che ha determinato il valore venale del bene per gli anni precedenti. Con tale motivo, il contribuente ha, inoltre, lamentato la mancata valutazione di alcuni vincoli e la illegittima applicazione delle sanzioni, stante l’incertezza sul carattere edificabile dell’area. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile – infondato, atteso che si pretende l’applicazione dell’art. 11 disp.prel.cod.civ., che pone il principio generale di irretroattività della legge, relativamente ad atti amministrativi generali, quali le delibere di cui all'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha affermato che si tratti di atti che non hanno natura imperativa, ma integrano fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori ad essa (Sez. 6 - 5, n. 3757 del 18/02/2014, Rv. 629983 - 01); inammissibile nella parte in cui cerca di introdurre elementi di fatto che questa Corte, giudice di legittimità e non di merito, non può esaminare, salvo che siano riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (che, però, non è consentito in presenza di una doppia conforme). 6. Deve, inoltre, sottolinearsi che tutte le censure proposte denunciano l’omessa motivazione, ma si traducono, poi, nella contestazione dell’accertamento di fatto o della soluzione giuridica, in questo modo risultando poco chiare. Occorre, dunque, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6
Sentenza Cassazione n. 12995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris