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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 34614/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1597/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/07/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 Numero sezionale 9528/2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 34614/2021Data pubblicazione 16/11/2021 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata n. 1597/2019, il Tribunale di Venezia rigettava il gravame proposto dal Comune di Venezia avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di Venezia aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un’ordinanza ingiunzione emessa per superamento della velocità massima consentita in laguna.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Venezia, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con sentenza n.440/2018 il Giudice di Pace di Venezia accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per violazione dell’art. 1 del Regolamento per la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Venezia, a seguito di superamento della velocità massima consentita, rilevata mediante apparato di rilevamento a distanza del tipo “Argos”.

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, n.1597/2019, rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la decisione di prime cure.

Ambedue i giudici di merito valorizzavano la circostanza che il sistema “Argos” non fosse stato sottoposto alle previste verifiche periodiche sulla taratura.

Il ricorso, proposto dal Comune di Venezia, si articola in quattro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Numero sezionale 9528/2021Numero di raccolta generale 34614/2021 Con il primo motivo, il Comune lamenta la violazione degli Data pubblicazione 16/11/2021 artt.12 e 14 delle Preleggi, 13 della Legge n. 689 del 1981, 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], adottato ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del D. Lgs. n. 422 del 1997, nonché dell’art.45 del D. Lgs. n. 285 del 1992.

Ad avviso dell’ente locale, il sistema “Argos”, a differenza di quello “Tutor” in funzione sulle strade, misurerebbe la velocità del natante mediante una serie di fotogragfie successive, elaborate poi rispetto alla posizione GPS del natante stesso, e non invece mediante il calcolo della velocità percorsa su una determinata superficie, e sarebbe dunque molto più attendibile.

Non vi sarebbe spazio, peraltro, per l’applicazione analogica dell’art. 45, comma sesto, del Codice della strada, oggetto della pronuncia di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, ed il sistema di verifica della velocità nelle acque veneziane sarebbe regolato soltanto dall’art. 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], che prescrive soltanto la “debita omologazione” degli apparati di rilevamento.

Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. 13 della Legge n. 689 del 1981 e 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], perché nel giudizio di merito sarebbe stato dimostrato che il sistema era stato sottoposto a verifiche e tarature periodiche dal produttore, e non dall’amministrazione comunale.

Poiché le verifiche sono avvenute secondo parametri tecnico-scientifici, non vi sarebbe motivo di revocare in dubbio l’attendibilità dei loro risultati e, quindi, l’affidabilità del sistema di rilevamento a distanza.

Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. 45 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, 23 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 e 97 della Costituzione, 1 della Legge n. 241 del 1990, perché Numero sezionale 9528/2021Numero di raccolta generale 34614/2021 l’unica norma applicabile sarebbe l’art. 39 del già richiamato Data pubblicazione 16/11/2021 Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], che non prevede alcuna competenza, per la verifica dell’apparato di cui è causa, in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come invece è previsto, per gli analoghi sistemi esistenti sulle strade, dall’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, richiamato dall’art. 45 del Codice della strada.

Con il quarto motivo, il Comune lamenta la violazione degli artt. 111 della Costituzione, 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la mancanza dell’omologazione ministeriale renderebbe inaffidabile il sistema, nonostante che collaudo e verifiche periodiche siano stati assicurati da soggetti dotati di specifica competenza tecnica.

Le quattro censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili.

E’ vero che la circolazione nelle acque del Comune di Venezia, ed in genere della laguna veneta, non è regolata dalle norme del codice della strada, bensì dal Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], ma è egualmente vero che detta normativa, in particolare all’art. 39, prescrive l’obbligo che gli apparati di rilevamento della velocità dei natanti a distanza siano “debitamente omologati”.

Il Tribunale afferma che detta omologazione debba provenire dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ipotizzando un’applicazione analogica dell’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, espressamente richiamato, per gli apparati di rilevazione sulle strade, dall’art. 45 del Codice della strada.

A prescindere dalla correttezza di tale ipotesi interpretativa, contestata dal Comune in quanto il già richiamato Regolamento della laguna veneta non contiene il richiamo esplicito dell’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, va F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 evidenziato che il Tribunale afferma comunque la necessità che Numero sezionale 9528/2021Numero di raccolta generale 34614/2021 l’apparecchiatura sia “omologata e periodicamente tarata”, Data pubblicazione 16/11/2021 applicando alla fattispecie le prescrizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 per gli analoghi sistemi di rilevamento a distanza esistenti sulle strade.

Questa seconda affermazione, pienamente condivisibile alla luce della sostanziale analogia delle due fattispecie (il fatto, invero, che il sistema “Argos” utilizzi una tecnologia differente dal “Tutor” non appare rilevante, posto che la Corte Costituzionale ha affermato che, in ogni caso, a fronte dell’uso della tecnologia di rilevamento a distanza, sussiste l’interesse pubblico alla garanzia dell’affidabilità del sistema utilizzato), non risulta specificamente attinta dai motivi di censura.

Il Comune richiama infatti, ai fini della prova dell’omologazione del sistema, alcuni documenti contenuti nel fascicolo dei gradi di merito, senza tuttavia neppure riportarne il contenuto; detti documenti, inoltre, risultano essere dei meri collaudi tecnici, e dunque qualcosa di diverso, tanto dall’omologazione, che dalla taratura periodica del sistema.

Inoltre, essi non provengono da un soggetto terzo, in quanto recano la firma di un funzionario del Comune e di altrettanti rappresentanti di due società private, il cui ruolo, sia in ordine alla fornitura dell’apparato in esame, sia in relazione alle operazioni relative al suo controllo, non è stato in alcun modo chiarito nei motivi di ricorso.

Da quanto precede discende la carenza di specificità, e dunque l’inammissibilità, di tutte le censure proposte dal Comune”.

Per effetto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

Non essendo stata documentata l’accettazione della predetta rinuncia, vanno regolate le spese del presente giudizio di legittimità che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 Numero sezionale 9528/2021 La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente Numero di raccolta generale 34614/2021Data pubblicazione 16/11/2021 giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 800, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6864-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1597/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/07/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 Numero sezionale 9528/2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 34614/2021Data pubblicazione 16/11/2021 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata n. 1597/2019, il Tribunale di Venezia rigettava il gravame proposto dal Comune di Venezia avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di Venezia aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un’ordinanza ingiunzione emessa per superamento della velocità massima consentita in laguna. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Venezia, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n.440/2018 il Giudice di Pace di Venezia accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti per violazione dell’art. 1 del Regolamento per la [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Venezia, a seguito di superamento della velocità massima consentita, rilevata mediante apparato di rilevamento a distanza del tipo “Argos”. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza impugnata, n.1597/2019, rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la decisione di prime cure. Ambedue i giudici di merito valorizzavano la circostanza che il sistema “Argos” non fosse stato sottoposto alle previste verifiche periodiche sulla taratura. Il ricorso, proposto dal Comune di Venezia, si articola in quattro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Numero sezionale 9528/2021Numero di raccolta generale 34614/2021 Con il primo motivo, il Comune lamenta la violazione degli Data pubblicazione 16/11/2021 artt.12 e 14 delle Preleggi, 13 della Legge n. 689 del 1981, 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], adottato ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del D. Lgs. n. 422 del 1997, nonché dell’art.45 del D. Lgs. n. 285 del 1992. Ad avviso dell’ente locale, il sistema “Argos”, a differenza di quello “Tutor” in funzione sulle strade, misurerebbe la velocità del natante mediante una serie di fotogragfie successive, elaborate poi rispetto alla posizione GPS del natante stesso, e non invece mediante il calcolo della velocità percorsa su una determinata superficie, e sarebbe dunque molto più attendibile. Non vi sarebbe spazio, peraltro, per l’applicazione analogica dell’art. 45, comma sesto, del Codice della strada, oggetto della pronuncia di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, ed il sistema di verifica della velocità nelle acque veneziane sarebbe regolato soltanto dall’art. 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], che prescrive soltanto la “debita omologazione” degli apparati di rilevamento. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. 13 della Legge n. 689 del 1981 e 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], perché nel giudizio di merito sarebbe stato dimostrato che il sistema era stato sottoposto a verifiche e tarature periodiche dal produttore, e non dall’amministrazione comunale. Poiché le verifiche sono avvenute secondo parametri tecnico-scientifici, non vi sarebbe motivo di revocare in dubbio l’attendibilità dei loro risultati e, quindi, l’affidabilità del sistema di rilevamento a distanza. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione degli artt. 45 del D. Lgs. n. 285 del 1992, 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, 23 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 e 97 della Costituzione, 1 della Legge n. 241 del 1990, perché Numero sezionale 9528/2021Numero di raccolta generale 34614/2021 l’unica norma applicabile sarebbe l’art. 39 del già richiamato Data pubblicazione 16/11/2021 Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], che non prevede alcuna competenza, per la verifica dell’apparato di cui è causa, in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, come invece è previsto, per gli analoghi sistemi esistenti sulle strade, dall’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, richiamato dall’art. 45 del Codice della strada. Con il quarto motivo, il Comune lamenta la violazione degli artt. 111 della Costituzione, 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c., 39 del Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la mancanza dell’omologazione ministeriale renderebbe inaffidabile il sistema, nonostante che collaudo e verifiche periodiche siano stati assicurati da soggetti dotati di specifica competenza tecnica. Le quattro censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili. E’ vero che la circolazione nelle acque del Comune di Venezia, ed in genere della laguna veneta, non è regolata dalle norme del codice della strada, bensì dal Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella [OSCURATO:PERSONA], ma è egualmente vero che detta normativa, in particolare all’art. 39, prescrive l’obbligo che gli apparati di rilevamento della velocità dei natanti a distanza siano “debitamente omologati”. Il Tribunale afferma che detta omologazione debba provenire dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, ipotizzando un’applicazione analogica dell’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, espressamente richiamato, per gli apparati di rilevazione sulle strade, dall’art. 45 del Codice della strada. A prescindere dalla correttezza di tale ipotesi interpretativa, contestata dal Comune in quanto il già richiamato Regolamento della laguna veneta non contiene il richiamo esplicito dell’art. 192 del D.P.R. n. 495 del 1992, va F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 evidenziato che il Tribunale afferma comunque la necessità che Numero sezionale 9528/2021Numero di raccolta generale 34614/2021 l’apparecchiatura sia “omologata e periodicamente tarata”, Data pubblicazione 16/11/2021 applicando alla fattispecie le prescrizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015 per gli analoghi sistemi di rilevamento a distanza esistenti sulle strade. Questa seconda affermazione, pienamente condivisibile alla luce della sostanziale analogia delle due fattispecie (il fatto, invero, che il sistema “Argos” utilizzi una tecnologia differente dal “Tutor” non appare rilevante, posto che la Corte Costituzionale ha affermato che, in ogni caso, a fronte dell’uso della tecnologia di rilevamento a distanza, sussiste l’interesse pubblico alla garanzia dell’affidabilità del sistema utilizzato), non risulta specificamente attinta dai motivi di censura. Il Comune richiama infatti, ai fini della prova dell’omologazione del sistema, alcuni documenti contenuti nel fascicolo dei gradi di merito, senza tuttavia neppure riportarne il contenuto; detti documenti, inoltre, risultano essere dei meri collaudi tecnici, e dunque qualcosa di diverso, tanto dall’omologazione, che dalla taratura periodica del sistema. Inoltre, essi non provengono da un soggetto terzo, in quanto recano la firma di un funzionario del Comune e di altrettanti rappresentanti di due società private, il cui ruolo, sia in ordine alla fornitura dell’apparato in esame, sia in relazione alle operazioni relative al suo controllo, non è stato in alcun modo chiarito nei motivi di ricorso. Da quanto precede discende la carenza di specificità, e dunque l’inammissibilità, di tutte le censure proposte dal Comune”. Per effetto della dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Non essendo stata documentata l’accettazione della predetta rinuncia, vanno regolate le spese del presente giudizio di legittimità che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6864/2020 Numero sezionale 9528/2021 La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente Numero di raccolta generale 34614/2021Data pubblicazione 16/11/2021 giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 800, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P
Sentenza Cassazione n. 34614/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris