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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 45195/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] l DEL tgl(o1i5c., [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 del Tribunale di Catania, che ha parzialmente accolto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del 24 gennaio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania lo aveva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile, n. 110 e 648 cod. pen. 2.

Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 648 cod. pen., 2 legge n. 67 del 1985 e 23 legge n. 110 del 1975, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che Scalisi avesse mai avuto il possesso delle armi.

Dalla lettura degli atti, infatti, si sarebbe potuto ritenere soltanto che lo stesso - il quale coabitava con la coindagata [OSCURATO:PERSONA] e con il suo compagno [OSCURATO:PERSONA] - fosse a conoscenza del luogo nel quale Montalto stava detenendo le armi sequestrate.

A tal fine, il ricorrente evidenzia che lo stesso Montalto, come si evinceva da una delle conversazioni captate, si era attribuita la paternità delle pistole.

La mera conoscenza del luogo nel quale erano detenute le armi, peraltro meramente presunta e non pienamente riscontrata, non poteva essere considerata condotta penalmente rilevante, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe ritenuto in maniera apodittica sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. Esigenze di ordine logico impongono il prioritario esame del primo motivo di ricorso, ancorché infondato, poiché avente a oggetto questioni relative alla ricostruzione del fatto contestato.

Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità e attesa la loro concordanza, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, al momento dell'intervento degli agenti di Polizia presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'indagato, era presente solo quest'ultimo, il quale era stato colto nella disponibilità delle armi, poiché unico soggetto a conoscenza del luogo nel quale le stesse erano nascoste.

Pertanto, la circostanza relativa al fatto che l'indagato, come confermato dalla madre e dal compagno di quest'ultima, sapesse dove si trovavano le armi, appariva in via logica altamente indiziante sotto il profilo accusatorio, a prescindere dal fatto che lo stesso ne fosse o meno il proprietario: Scalisi, infatti, poteva autonomamente disporre delle armi, anche solo per fornire indicazioni a terzi che le avrebbero prese in consegna. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che il giudice di merito abbia correttamene applicato il principio di diritto secondo il quale integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace, Rv. 278698).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato: le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo.

Il Tribunale, infatti, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ma si è limitato a evidenziare in maniera apodittica la non episodicità del reato e il rischio di reiterabilità di azioni delittuose.

Il giudice di merito, invece, anche considerando lo stato di incensuratezza di Scalisi, avebbe dovuto sul punto fornire ampia e idonea motivazione.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che debba essere annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e che debba disporsi il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania.3.

Si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art.309 c.p.p.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] l DEL tgl(o1i5c., [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2022 del Tribunale di Catania, che ha parzialmente accolto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del 24 gennaio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania lo aveva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile, n. 110 e 648 cod. pen. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen., 648 cod. pen., 2 legge n. 67 del 1985 e 23 legge n. 110 del 1975, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che Scalisi avesse mai avuto il possesso delle armi. Dalla lettura degli atti, infatti, si sarebbe potuto ritenere soltanto che lo stesso - il quale coabitava con la coindagata [OSCURATO:PERSONA] e con il suo compagno [OSCURATO:PERSONA] - fosse a conoscenza del luogo nel quale Montalto stava detenendo le armi sequestrate. A tal fine, il ricorrente evidenzia che lo stesso Montalto, come si evinceva da una delle conversazioni captate, si era attribuita la paternità delle pistole. La mera conoscenza del luogo nel quale erano detenute le armi, peraltro meramente presunta e non pienamente riscontrata, non poteva essere considerata condotta penalmente rilevante, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe ritenuto in maniera apodittica sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Esigenze di ordine logico impongono il prioritario esame del primo motivo di ricorso, ancorché infondato, poiché avente a oggetto questioni relative alla ricostruzione del fatto contestato. Giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, li ha ricondotti ad unità e attesa la loro concordanza, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine al reato allo stesso contestato. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, al momento dell'intervento degli agenti di Polizia presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], madre dell'indagato, era presente solo quest'ultimo, il quale era stato colto nella disponibilità delle armi, poiché unico soggetto a conoscenza del luogo nel quale le stesse erano nascoste. Pertanto, la circostanza relativa al fatto che l'indagato, come confermato dalla madre e dal compagno di quest'ultima, sapesse dove si trovavano le armi, appariva in via logica altamente indiziante sotto il profilo accusatorio, a prescindere dal fatto che lo stesso ne fosse o meno il proprietario: Scalisi, infatti, poteva autonomamente disporre delle armi, anche solo per fornire indicazioni a terzi che le avrebbero prese in consegna. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che il giudice di merito abbia correttamene applicato il principio di diritto secondo il quale integra un'ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell'abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace, Rv. 278698). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato: le doglianze esposte dal ricorrente e, ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato, evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto che, in effetti, non esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. Il Tribunale, infatti, non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ma si è limitato a evidenziare in maniera apodittica la non episodicità del reato e il rischio di reiterabilità di azioni delittuose. Il giudice di merito, invece, anche considerando lo stato di incensuratezza di Scalisi, avebbe dovuto sul punto fornire ampia e idonea motivazione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che debba essere annullata l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari e che debba disporsi il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania.3. Si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art.309 c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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