CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 47924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. lette le memorie di replica e conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 23 giugno 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110- 629 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 2.1. Con il primo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 42, 43, 110 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione - l'affermazione di responsabilità. A detta del ricorrente, infatti, la sua intermediazione sarebbe stata diretta esclusivarnente a perseguire l'effetto richiesto dalla vittima, previa richiesta di intervento in favore di quest'ultima da parte del nipote. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione, poiché sarebbe stata erroneamente sottovalutata la marginalità del contributo concorsuale dell'imputato, trascurandosi che il "cavallo di ritorno" era già stato autonomamente richiesto, appena due ore dopo il furto dell'auto. 2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., del momento che la somma richiesta ammontava a soli euro 800. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata, asseritamente, soltanto con vuote formule di stile. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. La Corte di appello ha congruamente chiarito come, a fronte della richiesta estorsiva, la persona offesa si sia immediatamente attivata per contattare un affidabile intermediario, una volta capito che avrebbe riavuto la propria autovettura solo dietro pagamento di un riscatto. Le concrete peculiarità del contesto lasciano escludere, in punto di fatto, un disinteressato prodigarsi dell'imputato; d'altronde, mentre non risulta c:he una superficiale conoscenza con il fratello del derubato, è emersa invece una pregressa confidenza con l'altro còrreo, Russo (e le dichiarazioni di quest'ultimo, in disparte ogni riflessione sulla loro attendibilità, risultano comunque probatoriamente neutre). Su questa congrua argomentazione, tutt'altro che illogica o contraddittoria (e conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di penale rilevanza del ruolo dell'intermediario, in difetto di acclarati motivi di solidarietà urnana - cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723, e Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117), non possono incidere le sollecitazioni del ricorrente a rivalutare pro reo le emergenze istruttorie. 2. La centralità dell'intermediazione posta in essere da Fabozzo è stata ampiamente rimarcata dalla Corte partenopea, muovendo dalla suaccennata ricostruzione dei fatti, di modo che i giudici di appello concludono coerentemente per l'impossibilità di considerare il ruolo del ricorrente come di minima partecipazione. L'estorsione è stata, di fatto, portata a compimento solo grazie al suo ruolo di «ponte» tra gli estorsori e il proprietario della vettura rubata. La conclusione è corretta. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, per l'integrazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è neppure sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un còrreo rispetto a quella realizzata dagli altri; è invece necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (cfr., Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051). 3. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in riferimento ai reati di estorsione o di rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo il danno patrimoniale per la vittima (che deve essere di rilevanza minima), ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla violenza o alla minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). La Corte di appello ha ineccepibilmente illustrato l'impossibilità di riconoscere un danno patrimoniale di speciale tenuità, richiamando non solo la consistenza tutt'altro che irrisoria della somma considerata in astratto, ma anche il peso ancora maggiore per la persona offesa, che versava in una difficile situazione economica ed è dovuto ricorrere a un prestito del proprio datore di lavoro per riscattare l'automobile. A fronte di questo lineare percorso giustificativo, incensurabile nel giudizio di cassazione, le censure del ricorrente si pongono come di mera contrapposizione dimostrativa. 4. Del pari, il mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. è giustificato richiamando la commissione del reato mentre l'imputato era sottoposto a misura alternativa alla detenzione, lo stato di latitanza con cui si era sottratto per mesi alla disposta misura cautelare e la capacil:à a delinquere non comune, desumibile dai numerosi e gravi precedenti, anche specifici. La motivazione è dunque esente da manifesta illogicità e pertarto insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); non è invero necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ati, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am