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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22351/2024

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13145/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al Oggetto: tributi – accise – generatore elettrico –noleggio - soggetto di imposta N.13145/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio PEC – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5476/09/19 depositata in data 30 dicembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle more trasformata in S.r.l.) ha impugnato un avviso di pagamento e un contestuale atto di irrogazione di sanzionicon i quali, a seguito di PVC (il quale faceva seguito a un precedente PVC in data 31 ottobre 2012), si accertava per i periodi di imposta 2012 –2014 che la società aveva noleggiato «a freddo» (senza operatore ma con carburante ) gruppi elettrogeni, per cui veniva contestato l’omesso versamento di accise, oltre sanzioni.

2. La CTP di Milano ha accolto il ricorso.

4. La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio.

Il giudice di appello ha ritenuto che – vertendosi nel caso di autoproduzione – il momento impositivo si realizza al momento del consumo, per cui il soggetto di imposta è colui che prende a noleggio il gruppo elettrogeno e produce energia, valorizzando al riguardo un precedente di merito della stessa CTR.

Nel merito, il giudice di appello ha accertato che la società contribuente non esercita attività di officina di produzione elettrica, limitandosi al solo nolo «a freddo» dei gruppi elettrogeni, per cui il soggetto di imposta è il cliente che, a sua volta, assume il ruolo di distributore.

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi ; resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.13145/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino

1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 52, comma 1, 53, comma 1, lett. b) e 54 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504(TUA).

Osserva parte ricorrente che il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa –e dell’addizionale provinciale sino alperiodo di imposta 2011 - è il titolare dell’officina elettrica e non il semplice utilizzatore saltuario di fatto.

Osserva, sul punto, il ricorrente che l’art. 54 TUA configura i gruppi elettrogeni tra le officine di produzione di energia elettrica, per cui sul titolare degli stessi incombono gli obblighi dichiarativi, compresa la dichiarazione di consumo annuale, senza che la responsabilità di imposta possa spostarsi a valle sull’utilizzatore del gruppo elettronico, in quanto soggetto assimilabile ai consumatori finali di energia.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non esercitasse attività di officina di produzione elettrica e che l’energia prodotta fosse utilizzata per uso proprio.

Osserva parte ricorrente che il generatore, per quanto già visto al superiore motivo, è officina di produzione di energia elettrica, per cui l’affermazione del giudice di appello si traduce in falsa applicazione della disciplina in tema di accise.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 52, comma 1, 53, comma 1 lett. b) TUA, nonché sussistenza in capo alla società contribuente dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’accisa e dell’imposta addizionale quale esercente l’officina, indipendentemente dalla riferibilità del consumo a determinati consumatori finali, quali gli utilizzatori dei gruppi elettrogeni.

N.13145/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino

4. Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte ha rimesso identica questione,la quale verte tra le medesime parti processuali, in pubblica udienza (Cass., Sez.

V, 24 aprile 2024, n. 11015); deve, pertanto, procedersi anche in questo caso a rinvio a nuovo ruolo.

P. Q. M. La Corte dispone rinviarsi la causa a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13145/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al Oggetto: tributi – accise – generatore elettrico –noleggio - soggetto di imposta N.13145/20 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio PEC – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5476/09/19 depositata in data 30 dicembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle more trasformata in S.r.l.) ha impugnato un avviso di pagamento e un contestuale atto di irrogazione di sanzionicon i quali, a seguito di PVC (il quale faceva seguito a un precedente PVC in data 31 ottobre 2012), si accertava per i periodi di imposta 2012 –2014 che la società aveva noleggiato «a freddo» (senza operatore ma con carburante ) gruppi elettrogeni, per cui veniva contestato l’omesso versamento di accise, oltre sanzioni. 2. La CTP di Milano ha accolto il ricorso. 4. La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che – vertendosi nel caso di autoproduzione – il momento impositivo si realizza al momento del consumo, per cui il soggetto di imposta è colui che prende a noleggio il gruppo elettrogeno e produce energia, valorizzando al riguardo un precedente di merito della stessa CTR. Nel merito, il giudice di appello ha accertato che la società contribuente non esercita attività di officina di produzione elettrica, limitandosi al solo nolo «a freddo» dei gruppi elettrogeni, per cui il soggetto di imposta è il cliente che, a sua volta, assume il ruolo di distributore. 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi ; resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] N.13145/20 R.G. Est. F. D’Aquino 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 52, comma 1, 53, comma 1, lett. b) e 54 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504(TUA). Osserva parte ricorrente che il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa –e dell’addizionale provinciale sino alperiodo di imposta 2011 - è il titolare dell’officina elettrica e non il semplice utilizzatore saltuario di fatto. Osserva, sul punto, il ricorrente che l’art. 54 TUA configura i gruppi elettrogeni tra le officine di produzione di energia elettrica, per cui sul titolare degli stessi incombono gli obblighi dichiarativi, compresa la dichiarazione di consumo annuale, senza che la responsabilità di imposta possa spostarsi a valle sull’utilizzatore del gruppo elettronico, in quanto soggetto assimilabile ai consumatori finali di energia. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non esercitasse attività di officina di produzione elettrica e che l’energia prodotta fosse utilizzata per uso proprio. Osserva parte ricorrente che il generatore, per quanto già visto al superiore motivo, è officina di produzione di energia elettrica, per cui l’affermazione del giudice di appello si traduce in falsa applicazione della disciplina in tema di accise. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 52, comma 1, 53, comma 1 lett. b) TUA, nonché sussistenza in capo alla società contribuente dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’accisa e dell’imposta addizionale quale esercente l’officina, indipendentemente dalla riferibilità del consumo a determinati consumatori finali, quali gli utilizzatori dei gruppi elettrogeni. N.13145/20 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte ha rimesso identica questione,la quale verte tra le medesime parti processuali, in pubblica udienza (Cass., Sez. V, 24 aprile 2024, n. 11015); deve, pertanto, procedersi anche in questo caso a rinvio a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte dispone rinviarsi la causa a nuov
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