CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23413/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCostantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, depositata il 9 marzo 2026, ilTribunale di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale locale avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari dello stesso Tribunale del 16 agosto 2025, che avevarespinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lovede indagato per il reato di partecipazione a un’associazione per delinquerefinalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipo cocaina, facentecapo a [OSCURATO:PERSONA], operante in Roma e [OSCURATO:PERSONA] dal 10maggio 2024 e tutt’ora permanente, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309(capo 50), nonché per svariati reati fine, ex art. 73, comma 1, 80, comma 1,lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 6 e 21) ed ex art. 73, comma 1, d.P.R. n.309 del 1990 (capi 1, 2, 5 e 7), commessi tra marzo 2023 e agosto 2024, haapplicato al predetto la misura richiesta.2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, hainterposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione degli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, cod. proc.pen. e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari.Si censura che il Tribunale di Roma abbia ritenuto sussistenti le esigenzecautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonostante lecondotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] siano state consumate fino al mese di luglio 2024,circa un anno e sette mesi prima dell’applicazione della misura, in assenza diulteriori condotte, come evincibili dai certificati penali in atti, sintomatiche diperdurante pericolosità, tralasciando, altresì, la circostanza che il ricorrente èstato espulso dal territorio nazionale a settembre 2024.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio dimotivazione, in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale.Si lamenta, in particolare, richiamando le argomentazioni già sviluppate conriferimento al primo motivo, che i giudici della cautela abbiano fornito unamotivazione apparente, omettendo di prendere in considerazione il cd. «temposilente», in assenza di elementi idonei a comprovare la persistente pericolositàdell’indagato, sostenendo illogicamente che una misura meno afflittiva non fosseidonea a scongiurare il pericolo che lo stesse potesse ristabilire i contatti con icorrei, nonostante tali rapporti fossero cessati con la chiusura della piazza dispaccio del «ponte di ferro» e il ricorrente non fosse più presente sul territorionazionale, essendo stato espulso a settembre 2024.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. In data 30 aprile 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corteha depositato conclusioni scritte, nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di doglianza, riguardante le esigenze cautelari, èaspecifico, in quanto il ricorrente formula critiche generiche, a fronte di unapparato argomentativo, privo di illogicità e coerente con i principi elaborati inmateria.2.1. In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur seper i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista unapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorsodai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47,e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deveessere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurantepericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che nonsussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod.proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Conspecifico riferimento alle misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si è affermato che la sussistenza delle esigenzecautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desuntada specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che talefattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamentel'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincoloassociativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416 bis, cod. pen., sicchérisulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata,della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti ilrecesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo (Sez. 4, n. 19751del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del 07/11/2023,dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì, precisato,con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, chela prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alladata ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione direati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione diappartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la merarescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata lapresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293- 01; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).2.2. L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, rilevando che nonrisultavano offerti elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità, talinon essendo né le modalità e le circostanze dell’azione, né la personalitàdell’indagato, soffermandosi, poi, diffusamente sulla non significatività del lassotemporale trascorso, posto che le cessioni di sostanza stupefacente siestendevano fino a epoca prossima rispetto all’adozione della misura. IlTribunale, con ragionamento coerente e privo di aporie logiche, ha sottolineato laparticolare resistenza dell’organizzazione, la quale aveva continuato a operareincessantemente nonostante gli intervenuti arresti e sequestri, spostandoterritorialmente le piazze di spaccio. Quanto poi alla personalità dell’indagato, ilTribunale ha fornito una motivazione specifica, evidenziando che il Rahmaniaveva fornito il proprio contributo all’associazione mentre il capo era sottopostoagli arresti domiciliari, dimostrando un’estrema spregiudicatezza, e valorizzando,a riprova del suo radicato inserimento nell’ambiente del traffico di droga, glistretti legami con il capo e gli altri partecipi, la sua condizione di irregolarità sulterritorio nazionale e l’assenza di attività lavorativa lecita.3. Medesime considerazioni valgono anche per il secondo motivo,concernente la scelta della misura.Il Tribunale del riesame ha espressamente escluso la sussistenza di elementiidonei al superamento della presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., richiamando le argomentazioni già svolte sullespecifiche modalità della condotta e sulla personalità dell’indagato (pag. 17),ritenendo, con uno sviluppo argomentativo coerente, che misure meno afflittive,rimesse alla spontanea osservanza e all’autocontrollo, non avrebbero impeditoall’indagato di riprendere i contatti con i sodali in vista di nuove operazioni nelsettore in cui è risultato stabilmente radicato e da cui ha tratto le risorsenecessarie alle sue esigenze di vita.A fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a contrapporre una diversavalutazione di merito, prospettando come meramente congetturali conclusioniche, invece, trovano puntuale fondamento nel percorso argomentativodell’ordinanza.Neppure assume rilievo decisivo, ai fini della dedotta illogicità, il riferimentoall’espulsione dell’indagato dal territorio nazionale, trattandosi di elemento,peraltro non documentato, che non esclude la possibilità di un nuovo ingressoclandestino.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria,determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]