CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ravenna ha revocato il benefico della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena inflittale con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 23 aprile 2014, irrevocabile il 27 luglio 2014. 2. Ricorre per cassazione la Sandu, per mezzo del difensore fiduciario, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di norme procedurali stabilite a pena di nullità, segnatamente degli artt. 127, 159, 178, 179 e 666 cod. proc. pen., con riferimento al decreto di irreperibilità del 14 dicembre 2020 e, per derivazione, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. Secondo la ricorrente, il decreto di cui all'art. 159 cod. proc. pen. è stato, infatti, emesso in esito a ricerche incomplete perché non estese né al suo luogo di nascita, pur indicato dalla sentenza in esecuzione, né presso l'ultima dimora conosciuta, ossia il campo nomadi di Bitonto in cui aveva eletto domicilio in altro procedimento e che, pertanto, costituiva. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. Evidenzia al riguardo l'incompatibilità del provvedimento di rigetto della eccezione di nullità del decreto di irreperibilità svolta dalla difesa con gli elementi di fatto risultanti dalla sentenza del Tribunale di Pesaro, che consentivano l'estensione delle ricerche al luogo di nascita e al domicilio eletto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile- Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per la connessione delle questioni poste, sono manifestamente infondati- 1. Va, in premessa, ricordato che nella fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato (Sez. 1, n. 7412 del 2/2/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234076). Trova, pertanto, applicazione anche l'art. 159 cod. proc. pen., che consente all'autorità giudiziaria, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., di ricorrere ad una procedura speciale che, nell'osservanza di rigorose prescrizioni, garantisce la conoscenza legale dell'atto in luogo di quella effettiva. La validità ed efficacia di tale procedimento notificatorio postula la sussistenza di una specifica situazione fattuale, ovvero l'esito negativo delle ricerche disposte dall'autorità giudiziaria «nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale». E' altresì necessario l'emissione di un formale atto processuale, il decreto di irreperibilità, avente un duplice contenuto: non solo dichiarativo, laddove da atto delle ricerche eseguite e dei loro risultati, ma anche dispositivo laddove «ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore». E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv.280976) e che la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite (v., tra le tante: Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007 Saura, Rv. 238481). 2. Nel caso in esame è incontestato che il Giudice dell'esecuzione abbia puntualmente osservato il descritto procedimento notificatorio. Sostiene, però, la ricorrente che la condizione di irreperibilità non sia stata adeguatamente accertata per la incompletezza delle ricerche che l'hanno preceduta e che l'eccezione sollevata sia stata rigettata con motivazione illogica. L'assunto è erroneo. Il Tribunale adito ha ritenuto, correttamente eseguite le ricerche del condannato antecedenti l'emissione del decreto di irreperibilità inappuntabilmente osservando che il domicilio eletto nel 2014, il campo nomadi di Bitonto, non indica con la necessaria precisione una residenza o un domicilio recente presso cui reperire la condannata e che il luogo di nascita non risulta da atti e certificazioni certe. Ha, quindi, fondato il giudizio di legittimità del decreto di irreperibilità su concreti elementi di fatto, desunti fedelmente dalle risultanze processuali, e ha offerto corretta applicazione del pacifico arresto, secondo il quale l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (tra le altre, Sez. 1 n. 19822 del 8/3/2019, Scotti, Rv. 276310; Sez. 4, n. 40928 del 7/6/2018, [OSCURATO:PERSONA], n. m.; Sez. 1, n. 18162 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], n. m.; Sez. 2, n. 39329 del 31/5/2016, Ciobataru, Rv. 268304). È esatto il principio evocato dal ricorrente, ossia che le ricerche, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto medesimo e delle conseguenti notificazioni: ma dette ricerche presuppongono, evidentemente, la possibilità di individuare con certezza i luoghi indicati dallo stesso art. 159, posto che, diversamente opinando, diverrebbe, in tali casi, praticamente impossibile emettere il decreto di irreperibilità, con conseguente impossibilità di procedere alla notificazione degli atti. Nel caso in esame, le ricerche sono state ritenute, in termini congrui e coerenti, come effettuate senza esito con l'indicato limite della concreta praticabilità, essendo state eseguite in tutti i possibili luoghi di recapito dell'interessato, risultanti con certezza dagli atti, ma non anche nel campo nomadi, non qualificabile per l'indeterminatezza come ultima residenza anagrafica o ultima dimora, né nel luogo di nascita, solo indicato in una delle sentenze in esecuzione ma non risultante da documentazione dotata di certezza, neppure disponendosi, fra l'altro, di un recapito di dimora estera. Donde la manifesta infondatezza del rilievo difensivo che mostra tutta la sua inconsistenza laddove afferma che il luogo di nascita era indicato nella sentenza in «[OSCURATO:PERSONA]», per poi precisare che «Pitesti è il capoluogo della distretto di Arges» sicché non è dato comprendere se l'indicazione in lingua rumena si riferisca all'intero distretto o alla città capoluogo. L'intrinseca e perplessa sommarietà della censura dà ragione dell'ineccepibilità della soluzione adottata, essendo appena il caso di aggiungere che la ricorrente non deduce nemmeno di essersi trasferita, nel periodo in cui vennero effettuate le ricerche prodromiche all'emissione del decreto, nel Paese natale e, tanto meno, nel luogo di nascita. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione v. Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis