CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33821/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 13/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento.f [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica, emessa in data 30/04/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 56, 81, comma secondo, 610 cod. pen., in Messina dal 27/01/2014 al 20/02/2014 (capo 1); artt. 110, 642 cod. pen., in Messina il 12/07/2013 (capo 2), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 2), perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena. 2. In data 27/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 587, comma 4, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la determinazione della pena per il reato di cui al capo 1) risulta effettuata in violazione del principio del divieto della reformatio in peius, in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a individuare la pena al netto di quella per il reato prescritto; 2.2 violazione di legge in riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen., 129, 531 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione anche il reato di cui al capo 1), alla data del 20/02/2014. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Alla luce del principio indicato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, secondo cui "Non viola il divieto di 'reformatio in peius' previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore." (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 2, n, 48538 del 21/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284214) appare evidente come la pena inflitta all'esito del giudizio di secondo grado non concreti alcuna violazione del principio invocato. La Corte di merito ha calcolato che, pur considerando il periodo di sospensione, il termine di prescrizione, in riferimento al reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen., contestato al capo 2), fosse decorso alla data del 04/02/2022, essendo stata tale condotta consumata in data 12/07/2013. Quanto alla fattispecie di cui agli artt. 56, 81, comma secondo, 610 cod. pen., di cui al capo 1), invece, la condotta risulta cessata alla data del 20/02/2014, sicché, considerato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, cui va aggiunto il periodo di sospensione della prescrizione, calcolato da questa Corte in complessivi giorni 363 nel corso del giudizio di merito, il reato si sarebbe prescritto alla data del 22/08/2022, per cui alla data della pronuncia della sentenza impugnata non risultava ancora decorso il termine massimo di prescrizione. In riferimento a tale condotta la Corte di merito ha fissato la pena in mesi sei di reclusione, a fronte della determinazione della pena da parte del giudice di primo grado che, ritenuta la continuazione ed escluso l'aumento per la recidiva, aveva stimato equa la pena di anni uno mesi sei di reclusione. Benché, quindi, il primo giudice non avesse indicato quale fosse il più grave reato, ed apparendo, tuttavia palese - considerati i limiti edittali delle rispettive fattispecie - che la condotta più grave fosse da individuare in quella di cui all'art.642 cod. pen. - la pena di mesi sei di reclusione appare del tutto in linea con il calcolo della pena compiuto dal primo giudice e, in ogni caso, certamente non risulta in alcun modo integrata alcuna violazione del divieto della reformatio in peius, alla luce del principio richiamato. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Minutoli ( Antonina ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma,