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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24093/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE di APPELLO cli FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di respingere il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese come da nota che ha depositato; uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto quale co-amministratore di fatto della società "Autoblù" srl, dichiarata fallita il 20 maggio 2009; mentre ha ridotto ad anni due la durata della pena principale e quella delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall..

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, con separati atti a firma dei due difensori.

2.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

2.1.1. Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza del dolo generico anziché del dolo specifico, richiesto per la configurabilità dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, prima parte legge fall.

2.1.2. Con il secondo si deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta consapevolezza, da parte dell'imputato, della falsità dei dati esposti nel bilancio 2006.

Circostanza smentita dalle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi all'udienza del 25 marzo 2015.

2.1.3. Con il terzo si assume che la sentenza impugnata non sarebbe suffragata dalla prospettazione di un quadro probatorio idoneo a supportare una pronuncia di colpevolezza "al di là del ragionevole dubbio".

2.2. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone due ulteriori motivi.

2.2.1. Con il primo si assume, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il giudice di merito avrebbe annoverato, erroneamente, i bilanci tra le scritture contabili, omettendo del tutto di confrontarsi con il motivo di gravame che aveva contestato tale opzione ermeneutica sulla scorta degli opposti arresti della giurisprudenza di legittimità.

2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del requisito della "impossibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" che l'art. 216 legge fall. richiede quale elemento costitutivo della condotta criminosa in rassegna.

Proprio al fine di chiarire questa circostanza, la Corte di appello ha disposto la rinnovazione della testimonianza della curatrice fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha negato - come risulta dal verbale allegato al ricorso -- di aver incontrato ostacoli nella ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita.

La Corte di appello giunge ad una conclusione opposta, ma non indica da quali elementi abbia desunto "la maggiore difficoltà" incontrata dal c:uratore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

È fondato e assorbente il motivo di ricorso sull'oggetto della bancarotta fraudolenta documentale (primo motivo ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]).

2.1. Come risulta dalla formulazione dell'editto accusatorio e come affermato espressamente nel corpo della sentenza impugnata, le condotte oggetto di addebito riguardano «essenzialmente l'irregolare tenuta dei bilanci per gli anni 2006-2007» (pag. 2 sentenza impugnata); viene citata, inoltre, la indicazione nelle scritture contabili di crediti inesistenti e l'annotazione di «ricavi mai sostenuti» (rectius mai conseguiti).

2.2. Ebbene, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione: «Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall.» (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503, che, in motivazione, ha precisato come, invece, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possano integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario; conf.

Sez. 5, n. 109 del 10/09/2021, dep. 2022, Scialino, n.m.; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 03; nonché, tra le tante Sez. 5, n. 18322 del 26/22/2019, dep. 2020, Masarin, n. m.; Sez. 5, n. 49141 del 20/09/2019, Zecchi, n.m.; Sez. 5, n. 47580 del 27/09/2019, Miotto, n.m.; Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017, Leone, n.m.).

Ciò in quanto «l'art. 2214 cod. civ., che è la norma che dà contenuto all'art. 216

I. fall., inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al primo comma, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al secondo comma, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti.

Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio.

Si legge, d'altra parte, nell'art. 2217 cod. civ. che il bilancio si pone a chiusura dell'inventario, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello che contiene la indicazione e valutazione delle singole attività e passività della impresa; il bilancio serve piuttosto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, in modo evidente, sicché è da escludere che rientri nel novero rilevante per l'art. 216

I. fall.» (così in motivazione Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017, Leone, cit.).

2.3. Nella specie la Corte di appello non si è conformata a tale principio, nonostante la difesa avesse sollevato la questione con un apposito motivo di appello.L'intera sentenza, tutta imperniata sulla analisi delle falsità in bilancio, risulta viziata.

D'altra parte, in base al capo di imputazione, residuerebbero soltanto delle false indicazioni di crediti inesistenti e di ricavi mai "sostenuti" (rectius conseguiti) che dovrebbero risultare da scritture contabili non meglio specificate; profilo sul quale, invece, avrebbe dovuto appuntarsi l'attenzione del giudice di appello.

Va sempre tenuta presente la necessità di accertare che la contabilità sia stata tenuta «in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita», nozione in cui rientra anche l'ipotesi in cui gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455).

3. Ferma la portata dirimente delle ragioni sopra esaminate, è utile un ulteriore chiarimento al fine di evitare equivoci che potrebbero essere ingenerati dal primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

3.2. Nel caso in rassegna si verte nella seconda ipotesi, poiché, a fronte di scritture contabili regolarmente tenute, viene contestata la rispondenza al vero di alcune appostazioni.

Ricorre dunque la fattispecie a dolo generico. 4.

Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto sopra enucleati.

Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE di APPELLO cli FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di respingere il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare l'imputato alla rifusione delle spese come da nota che ha depositato; uditi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto quale co-amministratore di fatto della società "Autoblù" srl, dichiarata fallita il 20 maggio 2009; mentre ha ridotto ad anni due la durata della pena principale e quella delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, con separati atti a firma dei due difensori. 2.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 2.1.1. Con il primo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza del dolo generico anziché del dolo specifico, richiesto per la configurabilità dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, primo comma, n. 2, prima parte legge fall. 2.1.2. Con il secondo si deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta consapevolezza, da parte dell'imputato, della falsità dei dati esposti nel bilancio 2006. Circostanza smentita dalle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi all'udienza del 25 marzo 2015. 2.1.3. Con il terzo si assume che la sentenza impugnata non sarebbe suffragata dalla prospettazione di un quadro probatorio idoneo a supportare una pronuncia di colpevolezza "al di là del ragionevole dubbio". 2.2. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone due ulteriori motivi. 2.2.1. Con il primo si assume, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il giudice di merito avrebbe annoverato, erroneamente, i bilanci tra le scritture contabili, omettendo del tutto di confrontarsi con il motivo di gravame che aveva contestato tale opzione ermeneutica sulla scorta degli opposti arresti della giurisprudenza di legittimità. 2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del requisito della "impossibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" che l'art. 216 legge fall. richiede quale elemento costitutivo della condotta criminosa in rassegna. Proprio al fine di chiarire questa circostanza, la Corte di appello ha disposto la rinnovazione della testimonianza della curatrice fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha negato - come risulta dal verbale allegato al ricorso -- di aver incontrato ostacoli nella ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita. La Corte di appello giunge ad una conclusione opposta, ma non indica da quali elementi abbia desunto "la maggiore difficoltà" incontrata dal c:uratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. È fondato e assorbente il motivo di ricorso sull'oggetto della bancarotta fraudolenta documentale (primo motivo ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Come risulta dalla formulazione dell'editto accusatorio e come affermato espressamente nel corpo della sentenza impugnata, le condotte oggetto di addebito riguardano «essenzialmente l'irregolare tenuta dei bilanci per gli anni 2006-2007» (pag. 2 sentenza impugnata); viene citata, inoltre, la indicazione nelle scritture contabili di crediti inesistenti e l'annotazione di «ricavi mai sostenuti» (rectius mai conseguiti). 2.2. Ebbene, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione: «Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall.» (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503, che, in motivazione, ha precisato come, invece, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possano integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario; conf. Sez. 5, n. 109 del 10/09/2021, dep. 2022, Scialino, n.m.; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 03; nonché, tra le tante Sez. 5, n. 18322 del 26/22/2019, dep. 2020, Masarin, n. m.; Sez. 5, n. 49141 del 20/09/2019, Zecchi, n.m.; Sez. 5, n. 47580 del 27/09/2019, Miotto, n.m.; Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017, Leone, n.m.). Ciò in quanto «l'art. 2214 cod. civ., che è la norma che dà contenuto all'art. 216 I. fall., inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al primo comma, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al secondo comma, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti. Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio. Si legge, d'altra parte, nell'art. 2217 cod. civ. che il bilancio si pone a chiusura dell'inventario, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello che contiene la indicazione e valutazione delle singole attività e passività della impresa; il bilancio serve piuttosto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, in modo evidente, sicché è da escludere che rientri nel novero rilevante per l'art. 216 I. fall.» (così in motivazione Sez. 5, n. 13072 del 06/03/2017, Leone, cit.). 2.3. Nella specie la Corte di appello non si è conformata a tale principio, nonostante la difesa avesse sollevato la questione con un apposito motivo di appello.L'intera sentenza, tutta imperniata sulla analisi delle falsità in bilancio, risulta viziata. D'altra parte, in base al capo di imputazione, residuerebbero soltanto delle false indicazioni di crediti inesistenti e di ricavi mai "sostenuti" (rectius conseguiti) che dovrebbero risultare da scritture contabili non meglio specificate; profilo sul quale, invece, avrebbe dovuto appuntarsi l'attenzione del giudice di appello. Va sempre tenuta presente la necessità di accertare che la contabilità sia stata tenuta «in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita», nozione in cui rientra anche l'ipotesi in cui gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455). 3. Ferma la portata dirimente delle ragioni sopra esaminate, è utile un ulteriore chiarimento al fine di evitare equivoci che potrebbero essere ingenerati dal primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 3.2. Nel caso in rassegna si verte nella seconda ipotesi, poiché, a fronte di scritture contabili regolarmente tenute, viene contestata la rispondenza al vero di alcune appostazioni. Ricorre dunque la fattispecie a dolo generico. 4. Consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto sopra enucleati. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rin