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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 33720/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.844/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Eduardo , RASPAOLO Assunta, [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Isidoro , rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrenti- per la cassazione dell’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 2427/2024 , depositata i l 28/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La contribuente [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché i singoli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato diversi avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, con i quali venivano accertate maggiori IRPEF, IRAP e IVA.

Gli avvisi traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 16 marzo 2010, dal quale emergeva che la società contribuente aveva preso parte a una “ frode carosello ” .

In particolare, si contestava alla società di avere rivestito il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazioni soggettivamente inesistenti, la quale coinvolgeva a monte fornitori privi di organizzazione, considerati cartiere; tale circostanza avrebbe consentito alla società, secondo i verbalizzanti, di godere di una indebita detrazione IVA conseguente all'acquisto di telefoni cellulari in larga scala provenienti da fornitori nazionali, eurounitari e sanmarinesi in evasione di imposta.

I soci, dal canto loro, hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui erano stati sottoposti a ripresa i maggiori redditi conseguenti all'accertamento di maggiori ricavi nei confronti della società, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.

A questi ricorsi faceva seguito l'impugnazione di analogo avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008.

I contribuenti hanno dedotto l'estraneità alla frode contestata dall'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo che la società contribuente fosse compartecipe della frode IVA. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2299/48/15 in data 5 marzo 2015, ha accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo provata l'estraneità della società alla frode carosello.

Ha propostoricorso per cassazione l'Ufficio, affidato da un unico motivo.

I contribuenti hanno depositato uncontroricorso.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 40690/2021 del 20 dicembre 2021, accoglieva il ricorso spiegato d a ll' A genzia delle entrate.

Riassunto il giudizio dinanzi al giudice del rinvio , si costituiva l’Agenzia delle entrate.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 4703/7/23 del 28 luglio 2023, accoglieva parzialmente l’appello proposto dai contribuenti annullando gli avvisi impugnati limitatamente ai costi di acquisto della merce, ritenuti illegittimamente indeducibili.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia, per i capi di soccombenza, giudizio che risulta pendente con R.G. n. 23923/2023.

2. – Nelle more del giudizio di legittimità i contribuenti presentavano istanza di correzione, assumendo che detto pronunciamento fosse viziato da errore materiale e ritenendo, tra l’altro, che fosse stata omessa l’indicazione dell’avviso di accertamento n.

TF3011301930/2010, relativo alla socia [OSCURATO:PERSONA] e oggetto dei precedenti gradi di lite(n. 2).

Depositava memoria l'Agenzia delle entrate, significando che il rilievo in questione costituiva eccezione in senso proprio e non contestazione di un mero errore materiale e che , come tale, non poteva essere oggetto di un ricorso per correzione della sentenza, disciplinato dall’art. 287 c.p.c.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha acco lto l’istanzadi correzione dell'errore materiale.

3. – Avverso tale ordinanza , per il capo sub 2), ritenuto di contenuto decisorio, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.

La contribuente si è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In via preliminare vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneoalla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza (n. 12966/2023).

Nella fattispecie,la questione - così come prospettata - appare riconducibile alle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di questa S.C., né può dedursi una carenza di interesse all'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della pronuncia oggetto di correzione , risultando diversi gli oggetti de i giudizi e non avendo l a parte ricorrente prestato alcuna acquiescenza. 2.– Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento exartt. 287 e 288 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 co. n. 4 c.p.c. per il capo sub 2)dell'ordinanza in merito all’ omessa l’indicazione dell’avviso di accertamento n.

TF3011301930/2010 relativo alla socia [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di tutti i precedenti gradi di lite (nel dispositivo si dispone la correzione dell'errore del materiale contenuto nella sentenza n. 4703/2023 emessa dalla Sezione 7 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli in data 23.06.2023 e depositata il 28.07.2023, nel senso che: “2) a pagina 7, rigo 5, laddove si legge ”n. 4 avvisi di accertamento”, leggasi ed intendasi "n. 5 avvisi di accertamento”;”), avendo travalicato i limiti del procedimento di correzione dell'errore materiale.

Si deduce che l’avviso n.

TF3011301930/2 010 relativo all’A.I. 2005 per IRPEF e addizionali comunali e regionali emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] non compare né nell’elencazione contenuta nella sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Napoli né nell’atto di appello spiegato dai contribuenti, né nell’elencazione contenuta nella sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 2299/48/15 del 5 marzo 2015.

Pertanto, essendo il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. volto alla correzione di un errore materiale e non diun’inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, quella sollevata costituiva un’eccezione in senso proprio, come tale, estranea alla procedura per la correzione della sentenza, disciplinatadall’art. 287 c.p.c.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. poiché l’avviso di accertamento oggetto di contestazione era stato oggetto di espressa impugnazionecon il ricorso introduttivo.

Il mancato richiamo da parte della Commissione tributaria provincialedi Napoli a tale provvedimento nell’elencazione contenuta nella sentenza n. 715/13 dell’8 novembre 2013 costituendo, su tale atto, indiretto pronunciamento di rigetto, doveva essere oggetto di espressa impugnazione da parte dei contribuenti; pertanto, non essendo stato oggetto di gravame, mancando il relativo richiamo all’avviso n.

TF3011301930/2010 emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], si è formato il giudicato per acquiescenza parziale implicita.

2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. n. 16877/2020; Cass. n. 572/2019).

L’errore di redazione, pertanto, deve consistere in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Cass. n. 17309/2025; Cass. n. 13006/2003).

Nel caso di specie, dalla lettura degli atti appare evidente che l'omessa indicazione nelle intestazioni delle sentenze dell'avviso di accertamento n.

TF3011301930/2010,emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia una palese svista, considerato che il nominativo della contribuente è sempre indicato e non vi è alcuna distinzione fra i vari soci nelle motivazioni.

Si tratta, alla luce di quanto evidenziato, diun errore materiale, dovendosi dunque escludere la configurabilità di un giudicato implicito,e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha effettuato una integrazione della decisione.

3. – Il ricorso va dunque rigetta to , con compensa zione delle spese in ragione delle specificità della fattispecie oggetto del procedimento di correzione.

P.Q.M La Corte rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.844/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Eduardo , RASPAOLO Assunta, [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Isidoro , rappresentati e difesi dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrenti- per la cassazione dell’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 2427/2024 , depositata i l 28/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La contribuente [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché i singoli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato diversi avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, con i quali venivano accertate maggiori IRPEF, IRAP e IVA. Gli avvisi traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 16 marzo 2010, dal quale emergeva che la società contribuente aveva preso parte a una “ frode carosello ” . In particolare, si contestava alla società di avere rivestito il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazioni soggettivamente inesistenti, la quale coinvolgeva a monte fornitori privi di organizzazione, considerati cartiere; tale circostanza avrebbe consentito alla società, secondo i verbalizzanti, di godere di una indebita detrazione IVA conseguente all'acquisto di telefoni cellulari in larga scala provenienti da fornitori nazionali, eurounitari e sanmarinesi in evasione di imposta. I soci, dal canto loro, hanno impugnato gli avvisi di accertamento con cui erano stati sottoposti a ripresa i maggiori redditi conseguenti all'accertamento di maggiori ricavi nei confronti della società, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione. A questi ricorsi faceva seguito l'impugnazione di analogo avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008. I contribuenti hanno dedotto l'estraneità alla frode contestata dall'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo che la società contribuente fosse compartecipe della frode IVA. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2299/48/15 in data 5 marzo 2015, ha accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo provata l'estraneità della società alla frode carosello. Ha propostoricorso per cassazione l'Ufficio, affidato da un unico motivo. I contribuenti hanno depositato uncontroricorso. La Corte di cassazione, con sentenza n. 40690/2021 del 20 dicembre 2021, accoglieva il ricorso spiegato d a ll' A genzia delle entrate. Riassunto il giudizio dinanzi al giudice del rinvio , si costituiva l’Agenzia delle entrate. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 4703/7/23 del 28 luglio 2023, accoglieva parzialmente l’appello proposto dai contribuenti annullando gli avvisi impugnati limitatamente ai costi di acquisto della merce, ritenuti illegittimamente indeducibili. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia, per i capi di soccombenza, giudizio che risulta pendente con R.G. n. 23923/2023. 2. – Nelle more del giudizio di legittimità i contribuenti presentavano istanza di correzione, assumendo che detto pronunciamento fosse viziato da errore materiale e ritenendo, tra l’altro, che fosse stata omessa l’indicazione dell’avviso di accertamento n. TF3011301930/2010, relativo alla socia [OSCURATO:PERSONA] e oggetto dei precedenti gradi di lite(n. 2). Depositava memoria l'Agenzia delle entrate, significando che il rilievo in questione costituiva eccezione in senso proprio e non contestazione di un mero errore materiale e che , come tale, non poteva essere oggetto di un ricorso per correzione della sentenza, disciplinato dall’art. 287 c.p.c. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha acco lto l’istanzadi correzione dell'errore materiale. 3. – Avverso tale ordinanza , per il capo sub 2), ritenuto di contenuto decisorio, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. I controricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso. In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneoalla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza (n. 12966/2023). Nella fattispecie,la questione - così come prospettata - appare riconducibile alle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di questa S.C., né può dedursi una carenza di interesse all'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della pronuncia oggetto di correzione , risultando diversi gli oggetti de i giudizi e non avendo l a parte ricorrente prestato alcuna acquiescenza. 2.– Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento exartt. 287 e 288 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 co. n. 4 c.p.c. per il capo sub 2)dell'ordinanza in merito all’ omessa l’indicazione dell’avviso di accertamento n. TF3011301930/2010 relativo alla socia [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di tutti i precedenti gradi di lite (nel dispositivo si dispone la correzione dell'errore del materiale contenuto nella sentenza n. 4703/2023 emessa dalla Sezione 7 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli in data 23.06.2023 e depositata il 28.07.2023, nel senso che: “2) a pagina 7, rigo 5, laddove si legge ”n. 4 avvisi di accertamento”, leggasi ed intendasi "n. 5 avvisi di accertamento”;”), avendo travalicato i limiti del procedimento di correzione dell'errore materiale. Si deduce che l’avviso n. TF3011301930/2 010 relativo all’A.I. 2005 per IRPEF e addizionali comunali e regionali emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] non compare né nell’elencazione contenuta nella sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Napoli né nell’atto di appello spiegato dai contribuenti, né nell’elencazione contenuta nella sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 2299/48/15 del 5 marzo 2015. Pertanto, essendo il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. volto alla correzione di un errore materiale e non diun’inesatta valutazione giuridica o di un vizio di motivazione, quella sollevata costituiva un’eccezione in senso proprio, come tale, estranea alla procedura per la correzione della sentenza, disciplinatadall’art. 287 c.p.c. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. poiché l’avviso di accertamento oggetto di contestazione era stato oggetto di espressa impugnazionecon il ricorso introduttivo. Il mancato richiamo da parte della Commissione tributaria provincialedi Napoli a tale provvedimento nell’elencazione contenuta nella sentenza n. 715/13 dell’8 novembre 2013 costituendo, su tale atto, indiretto pronunciamento di rigetto, doveva essere oggetto di espressa impugnazione da parte dei contribuenti; pertanto, non essendo stato oggetto di gravame, mancando il relativo richiamo all’avviso n. TF3011301930/2010 emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], si è formato il giudicato per acquiescenza parziale implicita. 2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. n. 16877/2020; Cass. n. 572/2019). L’errore di redazione, pertanto, deve consistere in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Cass. n. 17309/2025; Cass. n. 13006/2003). Nel caso di specie, dalla lettura degli atti appare evidente che l'omessa indicazione nelle intestazioni delle sentenze dell'avviso di accertamento n. TF3011301930/2010,emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia una palese svista, considerato che il nominativo della contribuente è sempre indicato e non vi è alcuna distinzione fra i vari soci nelle motivazioni. Si tratta, alla luce di quanto evidenziato, diun errore materiale, dovendosi dunque escludere la configurabilità di un giudicato implicito,e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha effettuato una integrazione della decisione. 3. – Il ricorso va dunque rigetta to , con compensa zione delle spese in ragione delle specificità della fattispecie oggetto del procedimento di correzione. P.Q.M La Corte rigetta il ric
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