CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 25931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che l'omessa valutazione di una memoria difensiva come anche delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC, in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19, può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che con esse siano state articolate specifiche deduzioni che contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato che rivestano carattere di decisività (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723); rilevato che l'unica richiesta avanzata nelle conclusioni scritte avente carattere di novità rispetto alle richieste già avanzate nei motivi di appello, afferenti per il resto unicamente la già invocata concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva - respinta con motivazione adeguata dalla Corte di appello di Milano - è costituita dalla dedotta improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., palesemente infondata trattandosi di procedimento di impugnazione avente ad oggetto un reato di evasione commesso in data 31 maggio 2019 e, pertanto, non soggetto a tale disciplina, che si applica solo per i procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, ex art. 2, comma 3, I. 27 settembre 2021, n.134); Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ig est