CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella riproposizione di una alternativa lettura del compendio probatorio in una prospettiva inerente al merito, eccedente i limiti dello scrutinio di legittimità, a fronte del fatto che la Corte ha invero dato conto degli elementi dai quali ha desunto: 1) la disponibilità del cellulare bianco da parte della vittima [OSCURATO:PERSONA]; 2) la circostanza che del cellulare, contenuto nel borsello, si fosse impossessato il fratello [OSCURATO:PERSONA]; 3) la consegna del cellulare alla moglie della vittima, l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 4) la circostanza che costei, richiesta dagli inquirenti di consegnare il cellulare in uso al marito, pur consapevole del cellulare bianco, consapevolezza condivisa con il figlio, come emerso da unì conversazione, avesse invece consegnato un diverso cellulare, in tal modo manifestando la sua adesione al progetto del cognato di evitare che le forze dell'ordine potessero disporre in quel frangente di quel cellulare, progetto peraltro risultante da una conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con tale Vescio; 5) l'idoneità di tale condotta ad alterare il corso delle indagini e modificare il contesto fattuale nel cui ambito le stesse si svolgevano, così da integrare l'elemento oggettivo del delitto di favoreggiamento; 6) la sussistenza del coefficiente psicologico, sotteso alla fraudolenta condotta tenuta dalla ricorrente, convergente con la richiesta e gli auspici del cognato, a prescindere dal fatto che in tal modo fosse stato arrecato un effettivo ausilio a chi aveva ucciso il marito; Ritenuto che in tale prospettiva le deduzioni contenute nel motivo di ricorso non sono idonee a vulnerare la ricostruzione operata dalla Corte, prospettando itinerari alternativi, senza che siano individuate reali lacune o fratture logiche del percorso motivazione della sentenza impugnata, non potendosi attribuire decisivo rilievo all'invocata conversazione della ricorrente con Pressomariti o al fatto che il cellulare bianco fosse di proprietà della sorella della ricorrente o ancora al fatto che a costei gli inquirenti non avessero specificamente richiesto la consegna del cellulare bianco, profili resi inconferenti dal complesso della motivazione, in cui si segnala il preciso intendimento della ricorrente di omettere la consegna del cellulare bianco tornato in suo possesso e nel contempo la richiesta formulata alla ricorrente dal cognato; Ritenuto dunque che il ricorso, pur letto alla luce della memoria integrativa, è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]