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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33802/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23462/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] –intimata– avverso la sentenza n. 3683/18/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, SEZIONE STACCATA di CATANIA, depositata il 4/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Accertamento società di persone; litisconsorzio necessario socie società - l'Agenzia delle entrate di Acireale notificava alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di D'[OSCURATO:PERSONA] e F ragal à Rosario un avviso di accertamento di maggior reddito di impresa per l'anno di imposta 2001, nonché due avvisi di accertamento,emessi ai fini IRPEF , ai soci D'Arrigo e Fragalà in relazione ai redditi di partecipazione,ai medesimi imputati per trasparenzaex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 ; -il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania e la sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che, con sentenza n. 3683del 4 settembre 2015, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate,sul rilevato annullamento da parte della medesima CTR (con sentenza n. 380/18/2011) dell'avviso di accertamento notificato alla società; -contro detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA]Arrigo è rimasta intimat a ; - la Corte , sesta sezione , con ordinanza depositata in data 19 dicembre 2017,ha rimesso la causa alla quinta sezione per trattazione congiunta con il giudizio relativo all’avviso emesso nei confronti della società, iscritto al n. 4705/2013; - i l ricorso è stato poi fissato per la camera di consiglio del 2 7 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in legge 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. La ricorrente Agenzia propone tre motivi di ricorso.

Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., dell’art. 111, secondo comma, Cost., dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 1, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per averela CTR giudicato in violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società,necessario allorquando venga in rilievo un accertamento di maggior reddito nei confronti di società di persone.

Col secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3,cod. proc. civ., per aver e la CTR deciso senza esaminare il merito della controversia ma meramente richiamando la sentenza relativa alla società, non passata in cosa giudicata.

Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia su i mo tivi d i dog l ianza dell’Agenzia.

2. Deve preliminarmente darsi atto che il giudizio relativo alla società, la cui pendenza aveva determinato il rinvio del processo per trattazione unitaria è stato deciso con ordinanza n. 12909 del 13/05/2021, recante la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, sul dichiarato presupposto della mancata partecipazione dei soci al giudizio intrapreso dalla società.

Alla luce di tale circostanza e della impossibilità di riunione, la trattazione della causa può avvenire in camera di consiglio, dovendosi fare applicazione di consolidati principi di questa Corte, di seguito illustrati; èindubbio infatti che il collegio giudicante ben può escludere la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez.

U., 5/06/2018, n. 14437) allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez.

U., 23/04/2020, n. 8093; Cass.4 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480).

3. [OSCURATO:PERSONA]. , Sez.

U. , [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14815, ha affermato il principio secondo cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, la cui violazione è rilevabile di ufficio (successivamente, explurimis, da ultime Cass. 15/06/2022, n. 19218; Cass. 23/05/2022, n. 16524; Cass. 18/05/2022, n. 18309; Cass . 15/12/2021, n. 40175).

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio (salva la possibilità di riunione ai sensi dell’art. 29d.lgs. n. 546 del 1992 ) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del predetto art. 29) né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 16/02/2009, n. 3678; Cass.13/04/2007, n. 8825).

Orbene, nella vicenda in giudizio, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, è stato d a questa impugnato , con giudizio deciso con sentenza oggetto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte; mentre i giudizi intrapresi dai soci sono stati decisi autonomamente.

In conclusione, in assenza di possibilità di riunione delle cause proposte dai soci con quella proposta dalla società (per l’avvenuta cassazione con rinvio della relativa sentenza), deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania , che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado diCatania, perché provveda, previa integrazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23462/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] –intimata– avverso la sentenza n. 3683/18/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, SEZIONE STACCATA di CATANIA, depositata il 4/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Accertamento società di persone; litisconsorzio necessario socie società - l'Agenzia delle entrate di Acireale notificava alla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di D'[OSCURATO:PERSONA] e F ragal à Rosario un avviso di accertamento di maggior reddito di impresa per l'anno di imposta 2001, nonché due avvisi di accertamento,emessi ai fini IRPEF , ai soci D'Arrigo e Fragalà in relazione ai redditi di partecipazione,ai medesimi imputati per trasparenzaex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 ; -il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Arrigo era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catania e la sentenza era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che, con sentenza n. 3683del 4 settembre 2015, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate,sul rilevato annullamento da parte della medesima CTR (con sentenza n. 380/18/2011) dell'avviso di accertamento notificato alla società; -contro detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA]Arrigo è rimasta intimat a ; - la Corte , sesta sezione , con ordinanza depositata in data 19 dicembre 2017,ha rimesso la causa alla quinta sezione per trattazione congiunta con il giudizio relativo all’avviso emesso nei confronti della società, iscritto al n. 4705/2013; - i l ricorso è stato poi fissato per la camera di consiglio del 2 7 ottobre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in legge 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. La ricorrente Agenzia propone tre motivi di ricorso. Col primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., dell’art. 111, secondo comma, Cost., dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 1, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per averela CTR giudicato in violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società,necessario allorquando venga in rilievo un accertamento di maggior reddito nei confronti di società di persone. Col secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3,cod. proc. civ., per aver e la CTR deciso senza esaminare il merito della controversia ma meramente richiamando la sentenza relativa alla società, non passata in cosa giudicata. Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia su i mo tivi d i dog l ianza dell’Agenzia. 2. Deve preliminarmente darsi atto che il giudizio relativo alla società, la cui pendenza aveva determinato il rinvio del processo per trattazione unitaria è stato deciso con ordinanza n. 12909 del 13/05/2021, recante la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, sul dichiarato presupposto della mancata partecipazione dei soci al giudizio intrapreso dalla società. Alla luce di tale circostanza e della impossibilità di riunione, la trattazione della causa può avvenire in camera di consiglio, dovendosi fare applicazione di consolidati principi di questa Corte, di seguito illustrati; èindubbio infatti che il collegio giudicante ben può escludere la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437) allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass.4 21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). 3. [OSCURATO:PERSONA]. , Sez. U. , [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14815, ha affermato il principio secondo cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, la cui violazione è rilevabile di ufficio (successivamente, explurimis, da ultime Cass. 15/06/2022, n. 19218; Cass. 23/05/2022, n. 16524; Cass. 18/05/2022, n. 18309; Cass . 15/12/2021, n. 40175). Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio (salva la possibilità di riunione ai sensi dell’art. 29d.lgs. n. 546 del 1992 ) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del predetto art. 29) né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16/02/2009, n. 3678; Cass.13/04/2007, n. 8825). Orbene, nella vicenda in giudizio, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, è stato d a questa impugnato , con giudizio deciso con sentenza oggetto di cassazione con rinvio da parte di questa Corte; mentre i giudizi intrapresi dai soci sono stati decisi autonomamente. In conclusione, in assenza di possibilità di riunione delle cause proposte dai soci con quella proposta dalla società (per l’avvenuta cassazione con rinvio della relativa sentenza), deve cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania , che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado diCatania, perché provveda, previa integrazio