CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 35769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 11 novembre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due estorsioni pluriaggravate (una consumata e una tentata) e per un furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la nullità del giudizio di appello per violazione del diritto dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, a comparire in udienza, è manifestamente infondato poiché l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, a condizione che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936): nella specie l'imputato, già autorizzato con il decreto di citazione a giudizio a presenziare senza scorta in udienza, previo obbligo di comunicarlo alla polizia giudiziaria competente, non aveva manifestato tale volontà né il suo difensore, presente in udienza, aveva chiesto il rinvio della stessa o aveva rappresentato la volontà dell'imputato di comparire; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il