CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 13631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
età della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] al n. 3123 – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al la via [OSCURATO:PERSONA] , n. 22/a, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., in persona del dottor professor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, alla viaAntonio Bertoloni, n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] lorappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso il decreto n. 4492/2016 del Tribunale di Rimini, udita la relazione nella camera di consiglio del 30 gennaio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 101 l.fall. l a “ [OSCURATO:PERSONA] a ” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento –dichiarato dal Tribunale di Rimini - della “[OSCURATO:SOCIETA]”s.p.a., in chirografo, per la somma di euro 1.136.240,08. 2.Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo. Assumevache i rapport i in conto corrente cui la domanda di ammissione si correlava,non era no intercors i tra l’istante e la società poi fallita ma tra l ’istante e soggetti terzi. 3.La “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva ilcuratore del fallimento della “ A era dria ” s.p.a. 4.Con decreto n. 4492 /2016 il Tribunale di Rimini rigettava l’op posizione e condannava l’opponente alle spese. Reputavail tribunale che l’esame della documentazione allegata palesavache sia il contratto di conto corrente in data 19.11.2011 sia il contratto di affidamentoin data 22.11.2010 e la correlata proroga era no stat i stipulat i da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] inproprio, siccome costoro nonavevano né speso il nome della società poi fallita né indicato le cariche rivestite nell’ambito del consiglio di amministrazione della società. Reputavaaltresì che l’onere della forma scritta “ ad substantiam ” – a motivo dell’applicabilità, per espressa scelta delle parti, della legge della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] –operante pur a llo scopo della individuazione dei soggetti stipula n ti i contratti costituenti il titolo dell’azionata pretesa,induceva in pari tempo ad opinarenel senso che la “contemplatiodomini” della “[OSCURATO:SOCIETA]” dovesse risultare dall’atto scritto e a d e scludere che la “ contemplatio domini ” della “[OSCURATO:SOCIETA]” potesse connotarsi in formatacita e fosse desumibile in via presuntiva . Reputava infine che , in dipendenza dell’operatività dell’onere della forma scritta “ad substantiam”,erano da considerare ininfluente la circostanza per cui i contratti di conto corrente e di affidamento fossero stati utilizzati per operazioni riguardanti la “[OSCURATO:SOCIETA]” epriva di efficacia la “ ratifica ” dei medesimi contratti , cui il consiglio di amministrazione della società poi fallita aveva inteso far luogo con delibera del 30.11.2010, viepiù che nella specie non si configurava un’ipotesi di spendita del nome del rappresentato d a parte di un “ falsus procurator”. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 7. Si rimarca dapprima che è destituita di fondamento la pregiudiziale eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 6 –8). 8.Al riguardo si evidenzia quanto segue. Il decreto impugnato è stato depositato in data 21.3.2016. Il ricorso è stato notificato in data 20.4.2016.La proposizione dell’impugnazione, quindi,è avvenuta in ogni caso entro il termine “breve” di trenta giorni di cui all’art. 99, u.c., l.fall. Di conseguenza, qualsi asi rilievo ancorato alla previsione del n. 2 del 2° co. dell’art. 369 cod. proc. civ. è privo di qualsivoglia valenza (cfr. Cass. (ord.) 30.4.2019, n. 11386; Cass. 10.7.2013, n. 17066). 9.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 1388 cod. civ. Deduce che il tribunale avrebbe dovuto opinare per la configurabilità della “contemplatio domini” in forma tacita e per la possibilità di suo riscontro in via presuntiva(cfr. ricorso, pag. 12). Deduce che nella specie sussistono plurime circostanze di fatto deponentinel senso della “contemplatio domini” tacita della “[OSCURATO:SOCIETA]”, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono i l contratt o d i conto corrente ed i l contratto di affidamento e la relativa proroga(cfr. ricorso, pag. 12). Deduce segnatamente che l’affidamento di euro 1.000.000,00 è stato integralmente impiegato per eseguire un pagamento da parte di “[OSCURATO:SOCIETA]” in favore della compagnia aerea “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.(cfr. ricorso, pag. 13). Deduce segnatamenteche al momento del perfezionamento dei contratti di conto corrente e di affidamento sussisteva l’assoluta urgenza di corrispondere l’importo di euro 1.000.000,00 alla “[OSCURATO:PERSONA]”, così come attestato dal verbale del consiglio di amministrazione di “[OSCURATO:SOCIETA]” del 30.11.2010, con cui si deliberava di approvare e ratificare sia l’apertura del conto corrente n. 00/03/05228presso l’ “[OSCURATO:PERSONA]” siail relativo affidamento (cfr. rico rso, pag. 13). 10.Il primo motivo di ricorso è inammissibile .11.Si è anticipato che il tribunale ha opinato, in dipendenza dell’onere della forma scritta ad substantiam operante per i contratti di conto corrente e di affidamento de quibus agitur, nel senso che la “spendita del nome” dovesse risultare dall’atto scritto, sì che non vi fosse margine per una possibile tacita “contemplatiodomini”, desumibile in via presuntiva . Evidentemente, su tale scorta, il mezzo di impugnazione (il tribunale avrebbe dovuto opinare per la configurabilità della “contemplatio domini” in forma tacita) non si correlae non censura l’anzidetta “ ratio decidendi ” ovvero, al più, si risol ve nella vana reiterazione di un argomento già ineccepibilmente disatteso (cfr. Cass. 12.2.2010, n. 3364; Cass. 13.4.2005, n. 7640; Cass. (ord.) 7.7.2021, n. 19306). 12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – subordinatamente al rigettodel primo motivo (cfr. ricorso, pag. 13) - ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il tribunale non ha tenuto conto della circostanza decisiva per cui la “contemplatio domini” di “[OSCURATO:SOCIETA]” risultava da un documento ritualmente acquisito al giudizio(cfr. ricorso, pag. 14). Deduce segnatamente che siffatto documento attesta, per un verso, la richiesta in data 19.11.2010 ad “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di esecuzione di un bonifico di euro 1.000.000,00 in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” da addebitarsi sul conto corrente n. 00/03/05228, avente come causale “fattura [OSCURATO:PERSONA] per art. 4.1. contratto [OSCURATO:SOCIETA]. / [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”(cfr. ricorso, pag. 14).Deduce segnatamente che siffatto documento attesta, per altro verso, l’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’ordine di bonifico, ove, nel campo destinato all’indicazione dell’ordinante, vi è la dicitura “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per conto [OSCURATO:SOCIETA].”(cfr. ricorso, pag. 14). Deduce ulteriormente che l’anzidetto documento deve reputarsi parte integrante dei contratti fondanti l’azionata pretesa, siccome contiene un atto – l’ordine di bonifico in data 19.11.2010 - contestuale alla sottoscrizione del contratto di conto corrente ed un atto –la contabile di esecuzione dell’ordine di bonifico in data 22.11.2010 - contestuale alla sottoscrizione del contratto di affidamento(cfr. ricorso, pag. 15). 13.Il secondo motivo va respinto. 14. Il documento ed i fatt i di cui il documento fornisce rappresentazione (ovveroil pagamento a mezzo esecuzione di un bonifico in favore della “[OSCURATO:PERSONA]”, avente come causale una fattura correlantesi ad un contratto intercorso tra “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:SOCIETA]”ed avente come indicazione nella contabile “per conto [OSCURATO:SOCIETA]”) di cui si adduc e l’omesso esame, non sono decisivi ( nei termini postulati dalla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., nel senso cioè che, se esaminat i , avrebbe ro determinato un esito diverso della controversia) a l fine di ritenere che sia il contratto di conto corrente sia il contratto di affidamento e le relative proroghe fossero stati siglati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in tacito nome della s.p.a. “[OSCURATO:SOCIETA]” poi fallita. 15.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 1399 cod. civ. Deduce che ha errato il tribunale ad escludere l’efficacia della ratifica dei contratti de quibus.Deduce invero che l’atto compiuto dal legale rappresentante di una società senza spendita del nome della società, al pari del negozio concluso dal “falsus procurator”, può formare oggetto di ratifica da parte del competente organo della societàai sensi dell’art. 1399 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce che nella specie mediante la delibera del 30.11.2010 il consiglio di amministrazione di “[OSCURATO:SOCIETA]” ha approvato e ratificato l’apertura del conto corrente n. 00/03/05228 presso l’ “[OSCURATO:PERSONA]” per conto di “[OSCURATO:SOCIETA]” ed il relativo affidamento per euro 1.000.000,00(cfr. ricorso, pag. 18). Deduce ulteriormente che il credito azionato con la domanda exart. 101 l.fall. risulta dalle scritture contabili di “[OSCURATO:SOCIETA]” e non vi è stata domanda di ammissione al passivo del fallimento di “[OSCURATO:SOCIETA]” da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pag. 18). 16.Il terzo motivo parimenti va respinto. 17.Evidentemente la fattispecie de qua agiturfuoriesce dallo schema sotteso alla previsione dell’art. 1399 cod. civ. della cui mancata applicazione ci si duole. Nell’ipotesi di cui all’art. 1399 cod. civ. il “falsus procurator” spende, ancorché senza potere, il nome del (falso)dominus(cfr. Cass. 8.5.1981, n. 3020, secondo cui la rappresentanza senza potere (art. 1398 cod. civ.) presuppone pur sempre la “contemplatio domini” da parte del “falsusprocurator”). Nell’ipotesi de qu a , viceversa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno, all’atto della stipulazione dei contratti bancari de quibus agitur, speso il nome della “[OSCURATO:SOCIETA]”s.p.a. 18.Si soggiungono i rilievi che seguono. 18.1.Invano la ricorrente invoca il “precedente” n. 3501 del 13.2.2013.Invero, nell’occasione scrutinata con il “precedente” anzidetto , lo stipulante una scrittura privata di compravendita di titoli azionari, aveva speso la qualifica di socio della società acquirente, ossia aveva, comunque,speso il nome della società senza tuttaviaaverne, evidentemente, veste di legale rappresentante. Nella circostanza,dunque, questa Corte ha ritenuto che ineccepibilmente la società aveva ratificato il contratto nelle forme dell’art. 1399 cod. civ. 18.2.Invano la ricorrente invoca (in memoria , pag. 9 ) il “precedente” n. 27335 del 12.12.2005. Invero, nell’occasione scrutinata con il “precedente” anzidetto , una persona fisica aveva agito in nome di una costituenda società di capitali e questa Corte ebbe a reputarla in guisa di rappresentante senza potere. 18.3.Invano la ricorrente invoca (in memoria , pag. 9 ) il “precedente” n. 29652 del 16.11.2018. Invero, nell’occasione scrutinata con il“precedente” anzidetto – sulla scorta del principio per cui nei contratti soggetti all’onere della forma scritta ad substantiamla “contemplatio domini” deve risultare dall’atto e non è ricavabile aliunde– questa Corte ha ritenuto che la corte d’appello aveva err oneamente reputatosussistente la spendita del nome della società. Nella circostanza, dunque, questa Corte non si è espressa nel senso della possibile successiva “approvazione” da parte della società dell’atto compiuto senza spendita del suo nome. 19.In conclusione non vi è margine perché un soggetto, che non è stato parte di un contratto, possa successivamente farlo proprio con una manifestazioneunilaterale di volontà.20. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va con dannat a a rimborsare al controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,a rimborsare al controricorrente , curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co.quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di