CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 11020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3989-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nella qualità di successore di [OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1652/9/18 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 18/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la E - CONAD S . P . A . A [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Bologna, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE le ha negato il rimborso del credito I.V.A. asseritamente maturato per operazioni passive sostenute nel corso degli anni dal 2002 al 2007, trattandosi di attività afferenti a sole operazioni attive esenti; che l’adita C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 841/2015, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna che, con sentenza n. 1652/9/18, depositata il 18/06/2018, a propria volta rigettò il gravame osservando anzitutto – per quanto in questa sede ancora rileva - come, l’aver svolto la società contribuente solo operazioni attive esenti, non implica che la stessa non consegua il diritto a detrarre l’I.V.A.relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi afferenti alle stesse, purché si sia in presenza di un nesso di strumentalità con l’attività di impresa, anche se solo potenziale e se la stessa non abbia potuto essere concretamente avviata ed esercitata per cause estranee alla contribuente ed inferendone, quindi, la conclusione per cui la contribuente avesse diritto al chiesto rimborso, avendo rappresentato le operazioni esenti in questione (in specie, la distribuzione di utili ai soci) l’oggettodell’attività di impresa della contribuente; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, illustr ato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. , la [OSCURATO:PERSONA] . COOP ., nella qualità di successore di E - CONAD S . P . A . A [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevata, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere la notifica di esso asseritamente inesistente, siccome eseguita presso i difensori della società estinta ( E - CONAD ):premesso, infatti, che si verterebbe, al più, in ipotesi di notifica non già inesistente ma nulla (arg. da Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640603-01), in ogni caso per ciò stesso l’avvenuta costituzione della [OSCURATO:PERSONA] . COOP ., nella qualità di successore di E - CONAD S . P . A . A [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto – come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (cfr. pp. 1-3) - l’effetto di sanare, con efficacia ex tunc, a cagione dell’avvenuto raggiungimento dello scopo, l’eventuale vizio dell’atto (arg. da Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26655, Rv. 662369-01. Cfr. anche Cass., Sez. 5, 12.7.2018, n. 18402, Rv. 649616-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione/falsa applicazione del combinato disposto dei commi I e II dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dell’I.V.A. rispetto ad operazioni preparatorie e strumentali ad attività attive esenti; che il motivo è fondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui va escluso il diritto al rimborso in favore di chi ha compiuto soltanto operazioni attive esenti, in quanto, non avendo la possibilità concreta di "compensare" l'I.V.A., non può che sopportarne definitivamente il carico. Si tratta di un orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'operatore economico che abbia acquistato beni e servizi destinati, in via esclusiva, alla realizzazione di operazioni "esenti o non imponibili" (nella specie, distribuzione di interessi attivi presenti nel conto corrente della società. Cfr. anche infra), assume, ai fini fiscali, la posizione del consumatore finale, non insorgendo a suo favore il diritto alla detrazione né quello, alternativo, al rimborso dell'I.V.A. a monte, liquidata nella fattura passiva e versata in rivalsa al cedente/prestatore (cfr. Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 35924; Cass. civ., 8 ottobre 2020, n. 21666; Cass. civ., 26 agosto 2015, n. 17169; Cass. civ., 2 dicembre 2014, n. 25531; Cass. Sez. U. 30 aprile 2009, n. 10136); che è stato, peraltro, altresì osservato, in proposito (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 2020, n. 421) che "la Corte di giustizia (con ord. 13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi) ha ribadito che il diritto di detrazione dell'iva riguarda soltanto i beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione. Sicché qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non vi può essere riscossione dell'imposta a valle, né detrazione dell'imposta a monte. E questo perché il sistema comune dell'iva mira a garantire la perfetta neutralità, quanto al peso economico dell'imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse; il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all'imposizione ai fini iva (in termini, Cass. 1 ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771)"; che i principi suddetti sono stati, di recente, ulteriormente precisati, nel senso che in materia di detrazione I.V.A., l'art. 19, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 deve essere interpretato alla luce del precedente comma 2, cui fa espresso richiamo, il quale, nel prevedere la non detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi, quando siano state realizzate operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, utilizzando il termine "afferenti", intende fare riferimento ad un necessario rapporto di strumentalità tra un'operazione, a monte, di per sé imponibile, con altra successiva operazione esente o non soggetta a imposta, sicché il regimedi detraibilità previsto dal comma 3, avente contenuto derogatorio rispetto alla disciplina di cui al comma 2, non è applicabile ove l'operazione a monte sia qualificata dal legislatore come non imponibile (Cass., Sez. 5, 17.11.2021, n. 34957, Rv. 663036-01); che nella specie, la C.T.R., con accertamento in fatto (non oggetto di censura), ha evidenziato che “le uniche operazioni attive poste in essere dalla società contribuente sono rappresentate da operazioni esenti…che nella sostanza hanno costituito la attività della contribuente per la sua intera durata di attività” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv. della motivazione): sicché, essendo le operazioni passive per cui è causa “afferenti all’attività effettivamente svolta” (cfr. ivi, penultimo cpv.) dalla contribuente, ma consistendo questa – come detto - nel compimento di sole operazioni attive esenti (e, dunque, non imponibili), non può che trarsene la conclusione –evidentemente distonica rispetto a quella raggiunta dai giudici di appello - p er cui la società contribuente non poteva ( recte, non può) fondatamente avanzare istanza di rimborso dell’I.V.A. corrisposta sulle prime, con conseguente legittimità, ancora più a valle,del diniego oppostole dall’Ufficio; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata; non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto (alla luce di quanto acclarato dalla C.T.R. e di cui si è appena dato conto), la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente; che, quanto alle spese di lite, mentre quelle delle fasi di merito vanno integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità della questione, involgente anche l’intervento della C.G.U.E., le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la [OSCURATO:PERSONA] . COOP .,nella qualità di successore di E - CONAD S . P . A . A [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in p