CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 27962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. uditi: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 giugno 2022 la Corte d'appello di Napoli, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale loro contestato nella rispettiva qualità di liquidatore e di amministratore della Delber s.r.I., dichiarata fallita in data 6 febbraio 2012. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che le condotte attribuite all'imputato dovrebbero, al più, essere sussunte nella fattispecie del falso in bilancio, che si pone in rapporto di eterogeneità strutturale rispetto al reato di bancarotta documentale. Si aggiunge che illogicamente la Corte territoriale aveva valorizzato segmenti di condotta (la falsa rappresentazione in bilancio di poste negative per contratti conclusi con due imprese inattive e l'omessa annotazione di un corrispettivo ricevuto dalla fallita per conto di un consorzio) in relazione alla contestata incompleta tenuta delle scritture contabili; in ogni caso, non era stato spiegato come l'imputato potesse aver partecipato alle azioni poste in essere dal successivo amministratore e, poi, liquidatore, in epoca successiva alla cessazione dalla carica del primo. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice documentale, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] era cessato dalla carica due anni prima della dichiarazione di fallimento e che le irregolarità riferibili al periodo nel quale il primo era stato amministratore erano circoscritte ad una incompleta tenuta delle scritture contabili dei clienti e dei fornitori e non anche del libro giornale. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, non sorretta da uno specifico percorso argomentativo. 4. Ricorso proposto nell'interesse dell'Argenziano. 4.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alle censure svolte nell'atto di appello, alla luce della consulenza tecnica di parte. Si osserva che le critiche avevano riguardato: a) la asserita falsità di quanto indicato nella nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2010, alla luce della tipologia di attività esercitata; b) l'aggiornamento del libro giornale e dei registri IVA sino al dicembre 2011, a fronte del fallimento intervenuto poco dopo e della riduzione delle annotazioni contabili nel periodo di liquidazione; c) l'assenza di dolo comprovata dalla condotta collaborativa dell'imputato, quale espressa c1) dal deposito di numerosi faldoni di documenti che avevano consentito la ricostruzione dei movimenti patrimoniali della società e c2) dall'ausilio prestato nell'accertamento dei rapporti con le società [OSCURATO:PERSONA] e la Cinepicentia; d) tra l'altro, le ragioni della crisi del settore e della società, in quest'ultimo caso, per la perdita di una commessa, e l'irrilevanza dei partitari dei clienti e fornitori, assenti dal 2007 in poi. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alle censure che avevano investito la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce del dato, non criticato in sentenza nella sua dimensione storico-fattuale, della collaborazione prestata dall'imputato (peraltro, incensurato e privo di carichi pendenti), attraverso il deposito di una consistente mole di documenti che aveva consentito, in definitiva, una corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta l'assoluta assenza di motivazione in ordine alla invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, I. fall. 5. All'udienza del 7 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. I primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Occorre premettere che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, ad es., Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550). Ciò posto, i giudici di merito non hanno operato alcuna illegittima sovrapposizione tra le fattispecie incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale e il delitto di cui all'art. 2621 cod. civ. La sentenza impugnata, dopo avere individuato il profilo oggettivo della condotta nel carattere incompleto delle schede contabili dei clienti e dei fornitori - aggiornate solo sino al 2007 - come pure dei registri IVA e del libro giornale - aggiornati solo agli ultimi mesi del 2011 (fermo restando che quest'ultima condotta non concerne il [OSCURATO:PERSONA], cessato dalla carica di amministratore nel marzo del 2009) -, ha fatto riferimento ai dati di bilancio, nei termini che si diranno, solo per argomentare la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico che si è attribuito agli imputati, ossia il fine di ostacolare il soddisfacimento delle pretese creditorie. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato come il dolo fosse comprovato dall'operazione di azzeramento degli utili risultanti dal bilancio dell'esercizio 2010, per effetto dell'artificiosa operazione di risoluzione di contratti fittiziamente conclusi con società risultate inattive, e dalla mancata annotazione del corrispettivo di oltre 65.000 euro ricevuto dalla Provincia di Avellino. Non esiste, pertanto, alcuna erronea definizione giuridica del fatto. D'altra parte, per quanto concerne specificamente la rilevanza penale della condotta del [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo psicologico, alla luce della rilevata cessazione dalla carica nel 2009, si osserva che il ricorso non si confronta sui seguenti dati valorizzati dai giudici di merito e, in particolare, dal Tribunale di Avellino: a) la conclusione, nel gennaio 2009, dei contratti per la realizzazione di software gestionali affidati a società risultate inattive e poi risolti per giustificare l'azzeramento delle rimanenze della società per euro 739.820; b) l'incasso, tra il 2005 e il 2006, quando il [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto nell'amministrazione della società poi fallita, di una somma di oltre 65.000 euro da parte della Provincia di Avellino, non riversata in favore del [OSCURATO:PERSONA].Con., destinatario sostanziale, e accompagnata dall'erogazione di compensi cospicui in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Argenzia no. Da tali premesse e dalla conseguente individuazione di componenti dolose specificamente attribuite anche al ricorrente discende, altresì, la manifesta infondatezza dell'auspicata riqualificazione della condotta in termini di bancarotta semplice. 2. Inammissibile è, poi, il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, in disparte la genericità delle censure, quando non tradottesi nella riproposizione della tesi della sostanziale estraneità del ricorrente alla vicenda, comunque va aggiunto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen ; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Argenziano è inammissibile per difetto di specificità, in quanto, rispetto al percorso argomentativo delle decisioni di merito sopra riassunto, si limita a proposizioni generiche e non illustra la decisività degli elementi che la Corte territoriale ha trascurato e, in particolare, non si confronta con la correlazione tra le individuate condotte concernenti la tenuta delle scritture contabili, la loro idoneità a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e il fine perseguito nel quale si sostanzia la base del dolo ricostruito dai giudici di merito. In tale prospettiva, ad es.: a) la deduzione dell'ordinario rapporto con aziende in fase di start up non è conducente rispetto all'individuazione di contratti con imprese inattive, la cui risoluzione era stata artificiosamente programmata per giustificare l'azzeramento delle rimanenze; b) la riduzione delle annotazioni contabili in fase di liquidazione è considerazione assolutamente generica non correlata alla specifica situazione rilevata in relazione alla società poi fallita; c) del tutto assertiva è l'idoneità della documentazione depositata a consentire la ricostruzione dei movimenti della società e ciò a prescindere dal rilievo che ciò è avvenuto dopo la sentenza dichiarativa di fallimento; d) non viene illustrato per quale la ragione la crisi del settore nel 2009 avrebbe assunto rilievo rispetto alle condotte attribuite; e) del tutto generica è la deduzione dell'irrilevanza dei partitari dei clienti e fornitori. 4. Il secondo motivo del medesimo ricorso di cui al punto 3 è inammissibile, dal momento che la motivazione complessivamente dedicata dalla Corte territoriale al tema della dosimetria della pena (essa, infatti, segue il riferimento alle "doglianze relative al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti") non esibisce alcuna illogicità in quanto evidenzia la pluralità di comportamenti sviluppatisi in un considerevole arco di tempo, preordinati allo scopo di pregiudicare la ricostruzione del patrimonio e della massa dei creditori, "indicatori di pervicacia ed indole proclive alla trasgressione delle regole in materia di esercizio dell'attività di impresa". Il concreto contributo che il ricorrente avrebbe dato a posteriori alla ricostruzione delle vicende è il frutto di mere asserzioni, posto che il deposito di documentazione è, in assenza di qualunque specificazione, un dato del quale non si apprezzare alcuna rilevanza, laddove era onere del ricorrente chiarirne la portata per incrinare la tenuta argomentativa della sentenza impugnata. D'altra parte, la Corte territoriale, proprio nel brano di pag. 6 cui pare riferirsi il generico cenno contenuto nel secondo motivo di ricorso, esprime una valutazione negativa sul significato di siffatta condotta asseritamente collaborativa, rispetto alla quale il ricorso risulta assolutamente privo di specificità.5. Il terzo motivo dello stesso ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto lamenta l'inosservanza di un dovere motivazionale in realtà insussistente. A fronte delle finalità sopra ricordate e che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, sono state perseguite attraverso le condotte contestate, l'atto di appello si limita ad una genericissima richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, I. fall. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice non è obbligato neppure a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi