CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2016
Cassazione n. 11786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20204/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (P. IVA/C.F.: 00743650152), con sede in Milano, alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 8/A, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore e legale rappresentante, nonché del dr. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore giudiziale ex art. 182 l. fall ., rappresentata e difesa, per delega a margine del ricors o, dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, al Viale G. Mazzini n. 112, 00195; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del direttore p.t., Cartella pagamento – Pagamento imposta – Cessazione materia contendere rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1 430 / 20 1 6 emessa d a l la CTR Lombardia in data 14/03/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso una cartella di pagamento fondata sull’asserita “mancata registrazione” di una scrittura privata, ai sensi degli artt. 9 e 29 d.P.R. n. 131/1986. 2. [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, fondato, tra l’altro, sulla mancanza di motivazione e sull’inesistenza e/o inefficacia e/o nullità dell’iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602/1973, 7 l. n. 212/2000, 1, 2 e 6 d.m. 3 settembre 1999, n.321, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione e/o l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc. civ.. 3. Con nota del 7 maggio 2019 la ricorrente ha rappresentato che il suo coobbligato ha estinto la cartella di pagamento in oggetto, provvedendo al pagamento dell’imposta, pari ad euro 51.000,00, determinata nella misura del 3% su euro 1.700.000 e, per l’effetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese. A sua volta, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 22 maggio 2019, ha prestato adesione alla richiesta della contribuente, avendo la [OSCURATO:PERSONA] II di Milano confermato l’avvenuto pagamento della cartella impugnata. 4. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021). P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consig