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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 luglio 2022

Cassazione n. 34017/2023

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5778/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1601/2022 depositata il 25/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore del credito per cui si procede; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5778/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1601/2022 depositata il 25/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin relazione al valore del credito per cui si procede; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 34017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris