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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 11389/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 009SFLD [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (primo motivo) meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, quanto alla pubblicità del luogo - una cella cfr. Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417 - e alla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti - cfr. Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828); (secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisi 21/02/2025. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente E lvanese [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 009SFLD [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché (primo motivo) meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, quanto alla pubblicità del luogo - una cella cfr. Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417 - e alla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti - cfr. Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Rv. 269828); (secondo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi 21/02/2025. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente E lvanese [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11389/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris