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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 06929/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30188/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DAVI' SILVANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2964/2021 depositata il 22/04/2021.

Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., iricorrenti non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alle Amministrazioni resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.100,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10/03/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30188/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], DAVI' SILVANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.2964/2021 depositata il 22/04/2021. Rilevato che, a seguito di comunicazione di proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del, primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., iricorrenti non ha nno proposto istanza di decisione; considerato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alle Amministrazioni resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.100,00 oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 10/03/2024
Decreto Cassazione n. 06929/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris