CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -contro-) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 14 ottobre 2022 n. 1087;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio2026 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2007 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che in seguito muteràragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].) concesse in leasing alla società Targets.r.l. un immobile sito nella [OSCURATO:PERSONA], nel territorio del Comune di PerosaArgentina (TO).L’immobile fu destinato dall’utilizzatore all’attività di poligono per il tirosportivo con armi da fuoco.L’immobile fu assicurato dalla mutua assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] il rischio di incendio.Numero registro generale 7940/2023N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/2026La stipula avvenne per “adesione” della [OSCURATO:SOCIETA]. (utilizzatore), che pagòil premio, ad una “convenzione” già stipulata tra la Italease (concedente) ela [OSCURATO:PERSONA].2. Nel 2011 il contratto di leasing e quello di assicurazione furono cedutidalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,di cui la cessionaria era socia, continuò a gestire il poligono evidentementecol consenso della [OSCURATO:PERSONA] (nessuna delle parti riferisce aquale titolo: se locazione, affitto d’azienda, comodato, mera tolleranza,ecc.).3. Il 9.12.2016 all’interno dell’immobile suddetto si sprigionò un incendioche danneggiò l’immobile e provocò la morte d’una persona.Un anno e mezzo dopo la società [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del contratto diassicurazione contro i danni all’immobile versò alla [OSCURATO:PERSONA] indennizzo di euro 415.347,50.Nel 2019 la [OSCURATO:PERSONA] agì in surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 c.c., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il responsabile dell’incendio.4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1127 il Tribunale di Torino rigettò la domandacosì argomentando:-) la clausola 1.9 del contratto di assicurazione escludeva il dirittodell’assicuratore alla surrogazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in quantosocietà collegata alla [OSCURATO:PERSONA];-) la [OSCURATO:SOCIETA] era il datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA];-) la [OSCURATO:SOCIETA] doveva rispondere ex art. 2049 c.c. dell’operato deidipendenti;-) di conseguenza responsabile dell’incendio era “unicamente” laTarget s.r.l., verso la quale per contratto l’assicuratore aveva rinunciato asurrogarsi.La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7940/2023N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/20265. Con sentenza 14.10.2022 n. 1087 la Corte d’appello di Torino accolse ilgravame e condannò [OSCURATO:PERSONA] a rivalere la [OSCURATO:PERSONA] pagato alla [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ritenne che:-) la [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto “assicurato” contro ilrischio di danni all’immobile (condotto in leasing);-) il contratto di assicurazione escludeva la surrogazionedell’assicuratore verso: 1) le persone del cui operato l’assicurato dovevarispondere “a norma di legge”; 2) le società controllate; 3) i fornitori ed iclienti dell’assicurato;-) [OSCURATO:PERSONA] non rientrava in alcuna di queste categorie; egliera infatti il gestore di fatto del poligono; era dipendente ma ancheamministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].; non era una persona “del cuioperato la [OSCURATO:PERSONA]” dovesse rispondere;-) [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], a sua voltaamministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., non rientrava in alcuna delle categorie disoggetti verso i quali l’art. 1916, secondo comma, c.c., esclude lasurrogazione;-) dagli atti del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] emergevala responsabilità civile di quest’ultimo, per avere: a) mantenuto ilrivestimento delle pareti, del soffitto e del pavimento del poligono inmateriale inidoneo; b) omesso di rimuovere i residui di polvere piricaaccumulati sulle pareti; c) omesso di smaltire i residui balistici infiammabili.6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da DavideDepetris con ricorso fondato su tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Delimitazione del thema decidendum.Il giudice di merito ha accertato che:Numero registro generale 7940/2023N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/2026-) il contratto di assicurazione copriva “i danni all’immobile”;-) l’immobile era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e concesso inleasing alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;-) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. lagestione del poligono”;-) l’indennizzo è stato versato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..1.1. Nessuna di queste statuizioni è stata impugnata.Pertanto esulano dal perimetro del presente giudizio di legittimità duequestioni, che pur sarebbero state astrattamente rilevanti:-) lo stabilire se l’indennizzo sia stato pagato all’effettivo creditore, edunque se sia davvero sorto un diritto di surrogazione (infatti in mancanzadi ulteriori indicazioni non presenti né nella sentenza, né nel ricorso, né nelcontroricorso, resta oscuro a questa Corte per quale ragione l’indennizzodovuto in virtù d’una polizza contro il rischio di danni causati dall’incendiod’un immobile possa essere versato non al proprietario, ma al conduttore;infatti il conduttore nel caso di incendio non è esposto ad un danno allaproprietà, di cui non è titolare, ma ad altri e differenti rischi: perdita delcanone o cessazione dell’attività, come più volte affermato da questa Corte:sul punto, da ultimo, Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16212);-) lo stabilire se il conduttore ([OSCURATO:PERSONA]) rispondaverso il locatore ([OSCURATO:SOCIETA]), ex art. 1588, secondo comma, c.c., dei danniall’immobile causati (anche) dalle persone fisiche cui il primo haconsapevolmente concesso l’uso dell’immobile per l’esercizio d’una attivitàla cui pericolosità era nota al conduttore stesso (responsabilitàripetutamente ammessa da questa Corte: Cass. Sez. 3, 19/06/2015, n.12706).Dell’una e dell’altra di tali questioni non è dunque più consentito discorrere,né nel presente, né in eventuali, futuri ed ulteriori giudizi.2. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1391 e 1916 c.c..Numero registro generale 7940/2023N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/2026La tesi del ricorrente è che la surrogazione della [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] era impedita dalla previsione dell’art. 1916, secondocomma, c.c..L’illustrazione del motivo si può così riassumere:-) [OSCURATO:PERSONA] è figlio di [OSCURATO:PERSONA];-) [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore della società Immobiliare SanDonato, cioè il soggetto assicurato;-) l’art. 1916, secondo comma, c.c., là dove esclude la surrogazionenei confronti “dei figli dell’assicurato stabilmente con lui conviventi”dovrebbe interpretarsi nel senso di ricomprendere anche i figlidell’amministratore d’una società di capitali (quand’anche non conviventi);-) diversamente interpretata, la norma sarebbe costituzionalmenteillegittima.2.1. Il motivo è infondato.La ratio dell’art. 1916, secondo comma, c.c., è evitare che la surrogazionenuoccia indirettamente al patrimonio dell’assicurato. Per evitare questorischio la legge presume juris et de jure che la strettezza del legameparentale e la convivenza tra l’assicurato ed il responsabile del dannocostringa il primo a sopportare l’onere della surroga.Questa ratio non sussiste nel caso in cui l’assicurato sia una società dicapitali, e il responsabile del danno sia un prossimo congiuntodell’amministratore di essa.La società di capitali infatti ha personalità giuridica e dispone d’un suopatrimonio, distinto da quello del suo amministratore e dei congiunti diquest’ultimo: è dunque questo patrimonio, e non quello dell’amministratore,ad essere esposto al rischio che forma l’oggetto dell’assicurazione diresponsabilità civile stipulata dalla società in nome proprio e per contoproprio.Né può rilevare la circostanza che, nel singolo caso concreto, la società siacostituita dai membri della medesima famiglia ed abbia un modesto capitalesociale. Ciò per due ragioni.Numero registro generale 7940/2023N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/2026La prima ragione è che l’art. 1916, secondo comma, c.c., prevede unapresunzione juris et de jure di commistione patrimoniale, e come tutte lepresunzioni legali è riservata alla discrezionalità del legislatore. Le ipotesi ivipreviste sono dunque tassative ed insuscettibili di estensione analogica odinterpretazione estensiva.La seconda ragione è che chi decide di costituire una società di capitali perl’esercizio d’una attività d’impresa non potrebbe poi pretendere di scinderegli effetti della personalità giuridica: e dunque giovarsi dallo schermosocietario quando si tratta di giovarsi - ad es. - dei benefìci fiscali e dilimitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali; per negare poi glieffetti della separazione patrimoniale quando si tratti di contrastare lasurrogazione dell’assicuratore della società.2.2. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1916, secondo comma, c.c., prospettata dal ricorrente.La posizione del figlio convivente della persona fisica assicurata contro idanni non è equiparabile a quella del figlio non conviventedell’amministratore d’una società di capitali assicurata contro i danni.Nel primo caso v’è un vincolo di parentela tra l’assicurato e l’autore deldanno, nel secondo no; nel primo caso l’assicurato è soggetto all’obbligo disomministrare gli alimenti nel caso di sopravvenuta impossidenza delresponsabile del danno, nel secondo caso no; nel primo caso la convivenzafa sorgere obbligazioni naturali di mutuum adiutorium, nel secondo caso no.L’incomparabilità delle situazioni esclude che la norma in esame violi, sottoquesto profilo, l’art. 3 Cost.. Tale norma - infatti - come ripetutamenteaffermato dalla Consulta - non costituisce un egualitario letto di Procusteche si possa invocare per livellare fattispecie accomunate solo da unagenerica assonanza.Il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. è, invece, laconsacrazione del millenario principio di giustizia distributiva (unicuiquesuum tribuere), e “consente al legislatore ordinario di emanare normedifferenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse” (così già, conlimpida prosa, Corte cost. 19.2.1965 n. 7). Pertanto quel principio “non vaNumero registro generale 7940/2023N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/2026inteso nel senso di un livellamento di situazioni da sottoporre in ogni caso adisciplina uniforme, bensì nel senso che quel principio debba valere soltantoa parità di presupposti soggettivi ed oggettivi, e non quando, per diversitàdi presupposti, sia razionalmente giustificata l'adozione di normedifferenziate” (ex multis, Corte cost., 6.7.1970 n. 114).3. Il secondo motivo.Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2639 c.c..Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto DavideDepetris responsabile dell’incendio, qualificandolo “amministratore di fatto”della [OSCURATO:SOCIETA]..Sostiene il ricorrente che gli elementi dai quali la Corte d’appello ha ritenutodi poter trarre la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore di fattodella [OSCURATO:SOCIETA]. dimostravano soltanto lo svolgimento di funzioni materiali,e chi svolge funzioni materiali all’interno d’una società commerciale nonpotrebbe ritenersi “amministratore di fatto”.3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.La prima ragione è che la Corte d’appello ha fondato il suo giudizio anchesulla dichiarazione di contenuto confessorio resa da [OSCURATO:PERSONA] aiCarabinieri nel corso delle indagini preliminari scaturite dall’incendio (“sonoil titolare dell’attività denominata [OSCURATO:PERSONA]”), con valutazione noncensurata dal ricorrente in questa sede.La seconda ragione è che lo stabilire se taluno sia o non sia amministratorede facto d’una società commerciale è questione che investe l’apprezzamentodelle prove e la valutazione dei fatti, riservata al giudice di merito edinsindacabile in questa sede.Infine, il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.La Corte d’appello ha infatti ritenuto (p. 14, settultimo rigo) che la colpa diDavide Depetris consistette anche nel “non avere rimosso adeguatamente iresidui di polvere da sparo che si erano accumulati nei locali” e nel “nonavere provveduto allo smaltimento dei residui balistici altamenteinfiammabili”. Attività, queste ultime, certamente non riservate ad unNumero registro generale 7940/2023N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/2026amministratore. La Corte d’appello, pertanto, non ha violato alcuna normadi legge nell’affermare che il non avere provveduto alle suddette attivitàcostituì una condotta colposa, e tale motivazione sarebbe idonea asorreggere l’accoglimento della domanda della [OSCURATO:PERSONA] quand’anche sinegasse la qualifica di “amministratore di fatto” in capo al ricorrente.4. Il terzo motivo di ricorso.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2043 c.c. e 40c.p..Il motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inidoneii materiali utilizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per rivestire le pareti dell’area di tironella quale si sprigionò l’incendio. Deduce il ricorrente che il materialeutilizzato era l’unico disponibile sul mercato; che tale circostanza emerse nelcorso del procedimento penale a suo carico; che non fu contestata daalcuno.4.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni.In primo luogo è inammissibile perché lo stabilire se un materiale sia o nonsia autoestinguente od ignifugo; se ne esistano di migliori; se sia idoneoall’uso cui fu destinato, sono altrettanti apprezzamenti di fatto, nonquestioni di diritto, come tali incensurabili in questa sede.In secondo luogo è inammissibile perché, come già detto, la colpa di DavideDepetris fu ravvisata dalla Corte d’appello in plurime condotte: non soloavere utilizzato (o lasciato utilizzare) materiali inidonei per il rivestimentodelle pareti, ma anche non avere rimosso materiali infiammabili e non averesvolto adeguata pulizia dei residui di polvere da sparo. Il motivo è dunqueinammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la sua eventuale fondatezzanon inciderebbe sull’esito della sentenza d’appello.5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;N.R.G.: 7940/23Camera di consiglio del 20 maggio 2026 Numero registro generale 7940/2023Numero sezionale 1800/2026Numero di raccolta generale 21440/2026Data pubblicazione 24/06/2026(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Reale MutuaAssicurazioni delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassaforense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 20 maggio 2026.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])