Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27912/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza del 21 novembre 2024 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Palermo sono inammissibili perché proposti fuori dei casi consentiti.

Il ricorrente pone, infatti, una questione di merito già valutata implicitamente quando è stata esaminata la rilevanza della pretesa dell'imputato di occupare "sine titulo" l'abitaizh' ne locata, senza ristoro e, dunque, certamente illegittima (a prescindere dalla locazione stipulata oralmente); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliera estensore Il Presiclfer7te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza del 21 novembre 2024 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Palermo sono inammissibili perché proposti fuori dei casi consentiti. Il ricorrente pone, infatti, una questione di merito già valutata implicitamente quando è stata esaminata la rilevanza della pretesa dell'imputato di occupare "sine titulo" l'abitaizh' ne locata, senza ristoro e, dunque, certamente illegittima (a prescindere dalla locazione stipulata oralmente); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliera estensore Il Presiclfer7te
Sentenza Cassazione n. 27912/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris