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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08583/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10255/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coeredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], tutti con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: PIA Fondenel 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, Venezia-Mestre, n.362/26/2016, pronunciata il 2 2 febbraio 2016e depositata il 14 marzo 2016, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.I contribuenti, eredi del defunto sig. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente Enel, ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto pronunciatasi a seguito della sentenza n. 11152/2014 con cui questa Corte cassava con rinvio la precedente decisione della CRT n. 8/27/2009.

2. In particolare, il Collegio del rinvio era chiamato ad accertare, in adempimento al principio di diritto sancito nella decisione a Sezioni Unite n. 13642/20011, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato di capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro o dal lavoratore a fronte dell’istanza di rimborso, presentata dal contribuente, ed avente ad oggetto la maggior ritenuta Irpef operata dal sostituto d’imposta [OSCURATO:SOCIETA]. sulle somme derivanti da prestazione di previdenza integrativa. 3.LaCTR rigettava il ricorso in riassunzione promosso dagli eredi in quanto alla certificazione da costoro prodotta in giudizio, ed emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., non poteva essere riconosciuta la natura di atto emesso da un ente pubblico, come tale facendo fede fino a querela di falso sicché, in assenza di altri elementi certi, essa era inidonea a provare che il rendimento ivi dichiarato provenisse dalla gestione nel mercato del capitale accantonato, in ossequio ai principi stabiliti dalla sentenza di rinvio.

4. I contribuenti ricorrono a questa Corte affidandosi a due motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memoria. 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/92, degli artt. 61, 191, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2702 e 2729 c.c., dell’art. 6 L. n. 482/1985 e dell’art. 42 TUIR (formulazione previgente) in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. 1.1 In particolare critica la sentenza nella parte in cui la CGTR ha ritenuto insufficiente la certificazione prodotta in atti perché la sentenza di rinvio, secondo la loro tesi, aveva già riconosciuto il diritto al rimborso.

Soggiunge che questa Corte aveva già “esaminato la natura di tali “rendimenti netti”, per l’effetto accertando e ritenendo come gli stessi fossero già “imputabili alla gestione sul mercato” del capitale accantonato da parte del Fondo PIA”.

Conclude ricordando di aver altresì prodotto in atti una CTU, resa all’esito di un analogo (ma diverso) giudizio, così come i bilanci Enel e che, in ogni caso, la certificazione prodotta costituiva piena prova ai fini del richiesto rimborso.

2. Con il secondo motivo i contribuenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in parametro all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 2.1 Segnatamente,censurano la sentenza per non aver la CTR dato ingresso alla prova della CTU e alle prove presuntive offerte dai contribuenti.

3. Il primo motivo è in parte inammissibile. 3.1 È inammissibile nella parte in cuiil motivo è stato «formulato con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, inviolazione del principio secondo 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF cui il giudizio di cassazione è "a critica vincolata" dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dallalegge» (Cfr. Cass., V, n. 37483/2021). 3.2 Parimenti esso è inammissibile nella parte in cui esso non coglie la reale ratio decidendi della sentenza di rinvio.

Va invero preciso come, con la sentenza di rinvio n. 11152/2014, questa Corte non abbia compito alcun accertamento di fatto circa la natura dei rendimenti, né avrebbe potuto essendo esso inibito in sede di legittimità, tanto da demandare il prefato accertamento alla CGTR del Veneto in sede di rinvio.

4. In ogni caso il primo motivo è infondato e per ragioni di connessione può essere esaminato congiuntamente al secondo. 4.1 In materia «con specifico riferimento al Fondo PIA (e all’analogo strumento finanziario Fondenel, cui sono stati trasferiti i fondi di PIA a partire dal 1998), questa Corte, anche di recente (ex multis: Cass. 6/03/2019, n. 6514, da ultimo consolidata, tra le altre, da Cass. 13/05/2021, n. 12860; Cass. 19/07/2021, n. 20617; Cass.21/10/2021, n. 29479), ha puntualizzato come la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6, della legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, possa applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario (Cass. 15/06/2018, n. 15853; 19/06/2018, n. 16116; 29/12/2011, n. 29583; 12/01/2012, n. 280; 04/04/2012, n. 5376; 25/05/2012, n. 8320; 27/03/2013, nn. 7724-7728; 22/05/2013, nn. 12491- 12496; 02/10/2013, n. 22492; 09/10/2013, n. 22950; 12/02/2014, n. 3132; 12/02/2014, n. 3136; 19/03/2014, n. 6380; 09/04/2014, n. 8310; 04/02/2015, n. 1977; 22/05/2015, n. 10604; 13/01/2017, n. 720).

Costituiscono, quindi, il "rendimento netto", come ha 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF ulteriormente chiarito questa Corte, le «somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (Cass. nn. 10285/2017 e 24525/2017); nella prospettiva che qui rileva, pertanto, si deve escludere che possa considerarsi quale "rendimento" ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio Enel, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (Cass. n. 5436/2018; conf.: Cass. n. 4941/18).

Si è anche rimarcato (come ampiamente argomentato in motivazione dalla citata Cass.19/06/2018, n. 16116) quale sia l’àmbito dell’indagine fattuale pertinente al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (n. 13642/11), che impone la necessità di una «ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario», con apposita verifica se vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%».

Inoltre, spetta al contribuente, che impugna il rigetto di un’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua pretesa; l’interessato, pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possaritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio «al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF effettuati dal gestore sul mercato» (Cass. 21/12/2016, n. 720; 15/03/2017, n. 13278; 16/03/2017, n. 13281)…[….]… con riferimento al profilo probatorio, che il giudice di appello non mette a fuoco, merita ricordare l’ormai consolidato indirizzo sezionale, del quale in parte si è dato conto in precedenza (vedi supra p. 5.3.), che esclude che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere nella certificazione Enel della redditività, sul mercato, dell’intero patrimonio netto dell’impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato…[..].. questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che né la certificazione Enel né la consulenza di parte assolvono all’onere probatorio, spettante al contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso, poiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce "rendimento", sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 28/03/2022, n. 9959; Cass. 04/05/2021, nn. 11611, 11612; Cass. 28/04/2021, n. 11171; Cass. 20617/2021, cit., in connessione con Cass.15/03/2017, n. 13278; 16/03/2017, n. 1328; 03/04/2019, n. 9246)» (Cfr. Cass., V, n. 22670/2022).

La CTR ha dunque fatto buon governo dei principi più volte ribaditi da questa Corte affermando come la domanda dei contribuenti andasse rigettata per non aver questi ultimi assolto al loro onere probatorio.

In ragione dell’epoca di formazione dell’indirizzo giurisprudenziale di riferimento, debbono essere compensate, tra le parti, le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione.

PQM La Corte rigettail ricorso.

Compensa integrale fra le parti le spese di lite. 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10255/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coeredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], tutti con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: PIA Fondenel 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto, Venezia-Mestre, n.362/26/2016, pronunciata il 2 2 febbraio 2016e depositata il 14 marzo 2016, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.I contribuenti, eredi del defunto sig. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente Enel, ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto pronunciatasi a seguito della sentenza n. 11152/2014 con cui questa Corte cassava con rinvio la precedente decisione della CRT n. 8/27/2009. 2. In particolare, il Collegio del rinvio era chiamato ad accertare, in adempimento al principio di diritto sancito nella decisione a Sezioni Unite n. 13642/20011, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato di capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro o dal lavoratore a fronte dell’istanza di rimborso, presentata dal contribuente, ed avente ad oggetto la maggior ritenuta Irpef operata dal sostituto d’imposta [OSCURATO:SOCIETA]. sulle somme derivanti da prestazione di previdenza integrativa. 3.LaCTR rigettava il ricorso in riassunzione promosso dagli eredi in quanto alla certificazione da costoro prodotta in giudizio, ed emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., non poteva essere riconosciuta la natura di atto emesso da un ente pubblico, come tale facendo fede fino a querela di falso sicché, in assenza di altri elementi certi, essa era inidonea a provare che il rendimento ivi dichiarato provenisse dalla gestione nel mercato del capitale accantonato, in ossequio ai principi stabiliti dalla sentenza di rinvio. 4. I contribuenti ricorrono a questa Corte affidandosi a due motivi di ricorso, cui resiste l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memoria. 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/92, degli artt. 61, 191, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2702 e 2729 c.c., dell’art. 6 L. n. 482/1985 e dell’art. 42 TUIR (formulazione previgente) in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. 1.1 In particolare critica la sentenza nella parte in cui la CGTR ha ritenuto insufficiente la certificazione prodotta in atti perché la sentenza di rinvio, secondo la loro tesi, aveva già riconosciuto il diritto al rimborso. Soggiunge che questa Corte aveva già “esaminato la natura di tali “rendimenti netti”, per l’effetto accertando e ritenendo come gli stessi fossero già “imputabili alla gestione sul mercato” del capitale accantonato da parte del Fondo PIA”. Conclude ricordando di aver altresì prodotto in atti una CTU, resa all’esito di un analogo (ma diverso) giudizio, così come i bilanci Enel e che, in ogni caso, la certificazione prodotta costituiva piena prova ai fini del richiesto rimborso. 2. Con il secondo motivo i contribuenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in parametro all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. 2.1 Segnatamente,censurano la sentenza per non aver la CTR dato ingresso alla prova della CTU e alle prove presuntive offerte dai contribuenti. 3. Il primo motivo è in parte inammissibile. 3.1 È inammissibile nella parte in cuiil motivo è stato «formulato con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, inviolazione del principio secondo 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF cui il giudizio di cassazione è "a critica vincolata" dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dallalegge» (Cfr. Cass., V, n. 37483/2021). 3.2 Parimenti esso è inammissibile nella parte in cui esso non coglie la reale ratio decidendi della sentenza di rinvio. Va invero preciso come, con la sentenza di rinvio n. 11152/2014, questa Corte non abbia compito alcun accertamento di fatto circa la natura dei rendimenti, né avrebbe potuto essendo esso inibito in sede di legittimità, tanto da demandare il prefato accertamento alla CGTR del Veneto in sede di rinvio. 4. In ogni caso il primo motivo è infondato e per ragioni di connessione può essere esaminato congiuntamente al secondo. 4.1 In materia «con specifico riferimento al Fondo PIA (e all’analogo strumento finanziario Fondenel, cui sono stati trasferiti i fondi di PIA a partire dal 1998), questa Corte, anche di recente (ex multis: Cass. 6/03/2019, n. 6514, da ultimo consolidata, tra le altre, da Cass. 13/05/2021, n. 12860; Cass. 19/07/2021, n. 20617; Cass.21/10/2021, n. 29479), ha puntualizzato come la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6, della legge n. 482 del 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, possa applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario (Cass. 15/06/2018, n. 15853; 19/06/2018, n. 16116; 29/12/2011, n. 29583; 12/01/2012, n. 280; 04/04/2012, n. 5376; 25/05/2012, n. 8320; 27/03/2013, nn. 7724-7728; 22/05/2013, nn. 12491- 12496; 02/10/2013, n. 22492; 09/10/2013, n. 22950; 12/02/2014, n. 3132; 12/02/2014, n. 3136; 19/03/2014, n. 6380; 09/04/2014, n. 8310; 04/02/2015, n. 1977; 22/05/2015, n. 10604; 13/01/2017, n. 720). Costituiscono, quindi, il "rendimento netto", come ha 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF ulteriormente chiarito questa Corte, le «somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (Cass. nn. 10285/2017 e 24525/2017); nella prospettiva che qui rileva, pertanto, si deve escludere che possa considerarsi quale "rendimento" ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio Enel, poiché tale fattore costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (Cass. n. 5436/2018; conf.: Cass. n. 4941/18). Si è anche rimarcato (come ampiamente argomentato in motivazione dalla citata Cass.19/06/2018, n. 16116) quale sia l’àmbito dell’indagine fattuale pertinente al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (n. 13642/11), che impone la necessità di una «ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario», con apposita verifica se vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%». Inoltre, spetta al contribuente, che impugna il rigetto di un’istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua pretesa; l’interessato, pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possaritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio «al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si tratta effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF effettuati dal gestore sul mercato» (Cass. 21/12/2016, n. 720; 15/03/2017, n. 13278; 16/03/2017, n. 13281)…[….]… con riferimento al profilo probatorio, che il giudice di appello non mette a fuoco, merita ricordare l’ormai consolidato indirizzo sezionale, del quale in parte si è dato conto in precedenza (vedi supra p. 5.3.), che esclude che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere nella certificazione Enel della redditività, sul mercato, dell’intero patrimonio netto dell’impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato…[..].. questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che né la certificazione Enel né la consulenza di parte assolvono all’onere probatorio, spettante al contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso, poiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce "rendimento", sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. 28/03/2022, n. 9959; Cass. 04/05/2021, nn. 11611, 11612; Cass. 28/04/2021, n. 11171; Cass. 20617/2021, cit., in connessione con Cass.15/03/2017, n. 13278; 16/03/2017, n. 1328; 03/04/2019, n. 9246)» (Cfr. Cass., V, n. 22670/2022). La CTR ha dunque fatto buon governo dei principi più volte ribaditi da questa Corte affermando come la domanda dei contribuenti andasse rigettata per non aver questi ultimi assolto al loro onere probatorio. In ragione dell’epoca di formazione dell’indirizzo giurisprudenziale di riferimento, debbono essere compensate, tra le parti, le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione. PQM La Corte rigettail ricorso. Compensa integrale fra le parti le spese di lite. 19– 10255 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulterio
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