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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 11979/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a VICENZA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 8 giugno 2022, con cui il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza in data 19 maggio 2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di frode fiscale e autoriciclaggio.

1.1. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari.

2. Nelle more della trattazione è sopravvenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'indagato personalmente e dai suoi difensori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.

1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, ..A 4)-•\ ,-/n.., cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

1.2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a VICENZA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 8 giugno 2022, con cui il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza in data 19 maggio 2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di frode fiscale e autoriciclaggio. 1.1. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari. 2. Nelle more della trattazione è sopravvenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'indagato personalmente e dai suoi difensori. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. 1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, ..A 4)-•\ ,-/n.., cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 1.2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 11979/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris