CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAato avvisoàf e r1-55-F—ti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alla qualificazione del fatto ascritto all'imputato, previsto e punito dagli artt. 61 n. 5 e 423 cod. pen., invocando la diversa qualificazione ai sensi dell'art. 424, secondo comma, cod. pen. del danneggiamento seguito di incendio, nonché in relazione alla disposta pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla citata riforma, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 2.1. Rilevato, infatti, che è orientamento pacifico di questa Corte dì legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugerí, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale l'intervento del giudice, rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, va limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando l'intervento a rilevare errori macroscopici — non ricorrenti nel caso al vaglio — senza che gli sia richiesta una particolare attività dì analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. 2.2. Considerato, quanto alla dedotta illegalità della pena accessoria, che si verte in ipotesi di cd. patteggiamento allargato (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione) e, dunque, ricorre quella editio maior che — a parte la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte cod. proc. pen. — comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518) e che, in relazione alla pena accessoria irrogata, obbligatoria e predeterminata per legge quanto alla durata, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., non si ravvisa il denunciato difetto di motivazione né l'illegalità della sanzione.2.3. Rilevato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato, reiteratamente, che non si è in presenza di pena illegale quando il trattamento sanzionatorio sia, di per sé, complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione della sua entità (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, M, Rv. 257010). 2.4. Considerato, infine, che in base agli esposti principi, tenuto conto della misura della pena accessoria in concreto irrogata, il trattamento sanzionatorio, di per sé, rientra, complessivamente, nei limiti di cui alla comminatoria edittale e 2«k41, che il vizio, eventualmente rilevabileuello, di motivazione circa la sussistenza \fru' P9in dei presupposti della sua applicazione, ella specie esplicitati, sia pure con motivazione implicita (cfr. Sez. 3, n. 9956 del 21/11/2019, dep. 2020, Pedaci, Rv. 278545 nel senso che, nell'adempire all'obbligo di motivazione, il giudice di merito, nell'applicare la pena accessoria, non è tenuto a fornire una analitica spiegazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi di essa, essendo sufficiente che egli dimostri di averli pienamente valutati, sia pure con motivazione implicita). 3. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 lugli