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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 33768/2025

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel discutere i motivi di ricorso, si è riportato ai propri scritti e ha insistito per l'accoglimento dei motivi esposti nel medesimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. in data 30.1.2025, applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa armata ‘[OSCURATO:PERSONA]’ (segnatamente alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù da epoca imprecisata e con condotta perdurante, capo 1), per i delitti di cui agli articoli 81, 110, 73 d.p.r. 309/90, in un caso aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., contestati ai capi 2, 3, 5 6, 8, e per il delitto di estorsione aggravata (contestato al capo 10). 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e difetto di motivazione.

Il Tribunale ha trascurato i doverosi approfondimenti in ordine agli episodi qualificati come significativi in chiave indiziaria di un coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella compagine mafiosa, non essendo, in particolare, gli incontri dell’[OSCURATO:PERSONA] all'interno della propria abitazione con altri accoliti e le intercettazioni delle conversazioni sufficientemente indicativi di tale posizione (così per le conversazioni intercettate il 12.8.2023 e il 12.10.2023), ovvero del fatto che essi trattavano temi di rilevante interesse associativo.

A ciò si aggiunge che i contatti intervenuti telefonicamente erano privi di contenuti operativi essendo limitati alla mera rappresentazione e condivisione di avvenimenti negativi verificatisi ai danni del ricorrente.

Non vi sono quindi elementi da cui desumere un qualsivoglia apporto concreto alla vita della associazione né lo stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione dell'associazione mafiosa, denotando piuttosto quelli valorizzati dai giudici una posizione di soggezione del ricorrente all’entourage mafioso.

Si cita a sostegno dell’assunto la vicenda dell’incendio di natura dolosa del 24.11.2023, che aveva interessato la paninoteca di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, considerato dagli investigatori come un atto proveniente direttamente dalla cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, ossia da quella stessa cosca di cui avrebbe fatto parte il figlio della vittima, che inspiegabilmente, allora, avrebbe imposto “la messa a posto” per l’apertura di nuovo bar al padre di un suo accolito, che vi aveva invece proceduto senza richiedere l’autorizzazione mafiosa.

Né potrebbe assumere la valenza che le è stata attribuita, la conversazione intercettata in data 12/08/2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si ritiene che il primo avesse confidato al proprio interlocutore di avere prestato giuramento mafioso.

Si è in presenza, infatti, di un chiaro e palese travisamento del dato probatorio perché leggendo la trascrizione integrale dell'intercettazione (allegata al ricorso) della durata di tre ore a fronte di tre parole citate in seno all'ordinanza genetica e all'ordinanza impugnata “giuramento quello pesante”, non si comprende né di quale giuramento si parli, né chi ha interessato detto ipotetico giuramento se l'odierno ricorrente o altro soggetto, né il periodo storico, né dove si sarebbe svolto e alla presenza di chi, vieppiù considerando che l’ [OSCURATO:PERSONA] stesso non fa altro che ripetere “fai finta tipo esempio...un esempio... come te lo posso dire...”.

D’altra parte, è pacifico che la partecipazione mafiosa non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in un'affermazione di status, richiedendosi invece un'attivazione fattiva a favore della consorteria connotata da dinamicità e concretezza (come affermato anche da Sezioni unite Modaffari del 27.5.2021, Rv. 282889). 1.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione alla affermata sussistenza dell’aggravante dalla disponibilità delle armi.

Nel caso di specie, infatti, non sono stati indicati nell'ordinanza genetica, né nell'ordinanza del riesame, elementi concreti o dimostrativi della disponibilità di armi nell’articolazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù nel periodo storico oggetto di contestazione.

La motivazione si fonda sul notorio legato alle caratteristiche della cosca, ma tale impostazione deve essere rivista alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (così in particolare alla luce di Sez. 1, n. 18410 del 24.3.2021).

Quanto all’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416-bis, si rileva che la motivazione sul punto è palesemente preconfezionata non essendosi neppure accorto il Tribunale che la stessa non era contestata e che pertanto non andava motivata. 1.3.Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati-fine contestati ai capi 2 e 10 della rubrica.

In relazione al capo 2, rileva il ricorrente che l'intercettazione del 17 Aprile 2023 non fornisce la prova dell'esistenza di una trattativa pregressa che lo avrebbe interessato, anzi si evince che egli prendeva cognizione di tale fornitura in quel determinato momento storico e che la stessa riguardava altri soggetti, il che esclude quindi il coinvolgimento del ricorrente nei termini prospettati dal Tribunale del riesame.

Nel prosieguo si parla di altro carico avente ad oggetto 50 Kg di fumo per il quale non si raggiunge l’accordo con l’acquirente albanese che interrompe la chiamata non appena apprende la notizia che la somma richiesta per la precedente fornitura non era interamente disponibile.

Si tratta di un mero proposito non portato a termine per mancato consenso del venditore.

In ogni caso del tutto apodittica appare la motivazione resa sulla sussistenza dell’aggravante mafiosa, dal momento che il tenore del dialogo indicato dal Tribunale lungi dal rappresentare la circostanza che il denaro fosse di provenienza della famiglia mafiosa, denota, anzi, proprio il contrario e cioè che la provvista per pagare il carico non poteva essere attinta dalla cassa mafiosa.

Quanto al capo 10 relativo alla vicenda estorsiva che si assume perpetrata in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], ritiene il ricorrente che gli elementi ascritti non rivelino la sussistenza della fattispecie dell'estorsione quanto invece al più una violenza privata, dal momento che le minacce asseritamente profferite nei confronti del titolare del panificio sarebbero state tutt’al più finalizzate a costringere costui a non vendere i panini con la milza, senza sussistenza di un ingiusto profitto con altrui danno.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 c.p.p., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127 c.p.p. – su richiesta della difesa, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso presenta tratti di inammissibilità, ma è, nel suo complesso, infondato.

Preliminarmente si osserva che secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in sede di legittimità dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr, Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

2. Ciò posto, quanto alle conversazioni indicate nel primo motivo di ricorso (quelle del 12.8.2023 e del 12.10.2023), si deve evidenziare che, in realtà, in relazione ad esse, il ricorrente, non eccepisce tanto l'erronea percezione del significante delle frasi captate - il cui contenuto non è in contestazione - bensì il significato probatorio di esse, il che esclude in radice la configurabilità del vizio di motivazione per travisamento, nella sostanza dedotto in ricorso.

E, quanto all'interpretazione fornita delle suddette intercettazioni, e alla valutazione delle medesime, va, anzitutto, ribadito che tali attività costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

In tal senso deve, allora, rilevarsi che l'interpretazione del significato di tali conversazioni operata dal giudice è tutt'altro che illogica, mentre l'alternativa lettura che ne propone il ricorso non è, come preteso, logicamente imposta né dal loro contenuto né da quello del complessivo compendio captativo, ed infatti essa trova il suo esclusivo fondamento nella diversa impostazione difensiva, tesa a ridimensionare la portata dei dialoghi, attraverso una lettura, peraltro, parcellizzante e frammentaria che non tiene, peraltro, conto delle ulteriori emergenze processuali in cui si inseriscono le conversazioni intercettate.

Il primo motivo di ricorso sollecita un’interpretazione alternativa delle conversazioni indicate, senza peraltro evidenziare effettive manifeste illogicità di quella fornita dai giudici del merito, tanto più che il ricorrente segue un approccio atomistico al contenuto delle singole captazioni valorizzate nel provvedimento impugnato, che ha invece - e tutt'altro che irragionevolmente - tratto la prova, oltre che dal contenuto delle singole conversazioni, dalla loro connessione temporale e tematica (oltre che dalle ulteriori emergenze processuali acquisite).

E nell’ambito della medesima conversazione, cosi per quella del giuramento del 12.8.2023, si opera un ulteriore ridimensionamento, limitandosi il motivo in scrutinio ad estrapolare, da essa, parole e frasi a fronte della ben più ampia portata della stessa.

Portata che, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, a differenza di quanto si assume in ricorso, dà, invece, pienamente conto anche del luogo (carcere) e dell’uomo di onore al cui cospetto il giuramento sarebbe avvenuto ([OSCURATO:PERSONA]).

Non ha mancato di evidenziare, il Tribunale, che la formale affiliazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ha trovato puntuale riscontro nell'accertata ampia conoscenza, da parte del medesimo, di assetti e dinamiche interne alla famiglia mafiosa, oltre che nella sua piena condivisione degli scopi illeciti del sodalizio, resa evidente, a titolo esemplificativo, dalla conversazione del 12/10/2023, intervenuta all'interno dell'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Durante il dialogo l'indagato si confrontava con il sodale [OSCURATO:PERSONA] in merito alle difficoltà incontrate dal neo-reggente [OSCURATO:PERSONA] nel riassetto dell'attività associativa dopo la recente cattura (31 maggio 2022) di numerosi associati mafiosi di rango.

Emergeva, invero, che il neo reggente [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto riorganizzare di “sana pianta” lo strategico settore delle estorsioni nella zona di competenza, non disponendo più del ‘libro mastro’ con l'elenco degli operatori economici sottoposti al giogo mafioso, che era stato poi finalmente ricostruito grazie alla decisiva collaborazione dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da poter essere tramandato in caso di successione al nuovo vertice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] “ore esiste...cent'anni di salute a lui...c’è qualcuno che lo trova”, [OSCURATO:PERSONA] “e va ad un altro...” [OSCURATO:PERSONA] “a chi di dovere...”).

Secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato – e non è oggetto di specifica doglianza - nel prosieguo dell'incontro i due sodali passavano a discutere delle difficoltà incontrate dal reggente [OSCURATO:PERSONA] anche nel sostentamento economico del crescente numero di detenuti mafiosi in ragione della crisi di liquidità del sodalizio, condividendo l’ineluttabilità dell'obbligo associativo di stampo mutualistico, la cui violazione sarebbe stata sanzionata dai vertici del sodalizio anche con l'esilio o la morte (“non ne può fare tramiezzi...qua si muore...ti cancellano a vita... te ne puoi andare all'estero...sono destinati e nati per i carcerati..”).

Di analogo tenore deve ritenersi - si osserva, poi, nel provvedimento impugnato - la conversazione intercettata in occasione dell'incontro tenutosi in data 11/10/2023 sempre presso il luogo di domicilio coatto dell’[OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale l'indagato, discutendo con il reggente [OSCURATO:PERSONA] e con i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'imminente pagamento di una fornitura di sostanza stupefacente, ammoniva i sodali a prestare stretta osservanza al vincolo mutualistico di stampo mafioso ripartendo in parti uguali il debito comune maturato (Allotta “non c'è il mio o il tuo... perché se siamo qua e mangiamo tutti io non devo dire il mio... il nostro!”).

Anche con riferimento alla vicenda dell’incendio di natura dolosa del 24.11.2023, il motivo in scrutinio risulta del tutto aspecifico, limitandosi a prospettare l’apparente inconciliabilità di tale atto, proveniente dalla medesima cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, con l’affermata partecipazione del ricorrente a tale consorteria, laddove il Tribunale nell’illustrare i tratti di tale vicenda ha fornito una ricostruzione ben più precisa che smentisce l’assunto difensivo.

Ha, in particolare, evidenziato il Tribunale - indicando peraltro l’episodio in questione come un ulteriore elemento dell’adesione dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale che va ad aggiungersi agli altri numerosi elementi passati in rassegna - che la vicenda concerne la ‘messa a posto’ dell'esercizio commerciale ‘L'acquolina in bocca 2”, attività imprenditoriale che l'indagato aveva in via individuale aperto sconfinando nel contiguo mandamento di Brancaccio senza richiederne la previa autorizzazione in palese violazione delle regole mafiose di competenza territoriale.

Si è in particolare evidenziato che vertici del mandamento di Brancaccio avevano interessato direttamente il reggente [OSCURATO:PERSONA] della vicenda coinvolgente l'associato mafioso [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di ‘messa a posto’ per l'apertura dell'esercizio commerciale.

Ancora una volta l'[OSCURATO:PERSONA] aveva tergiversato nell'adempiere all'obbligo associativo tanto che il [OSCURATO:PERSONA] al fine di prevenire possibili contrasti con il contiguo mandamento mafioso si decideva ad anticipare la somma dovuta a titolo di ‘messa a posto’ dal sodale (€ 2000 in due tranche da corrispondere in occasione delle festività natalizie e pasquali), con ciò riconoscendone – sottolinea il Tribunale - al contempo la piena e stabile intraneità alla famiglia mafiosa di appartenenza (somma che infine l’[OSCURATO:PERSONA] si decideva a corrispondere dietro consiglio del mentore [OSCURATO:PERSONA]).

La ‘messa a posta’ non era, dunque, stata pretesa dalla consorteria di appartenenza, ma da quella imperante nel mandamento confinante di Brancaccio.

E l’episodio è stato, quindi, ritenuto - stante l’intercessione del [OSCURATO:PERSONA] che aveva corrisposto il denario al poso dell’[OSCURATO:PERSONA] – piuttosto confermativo dell’intraneità del ricorrente.

Sicché rimane destituita di fondamento la dedotta contraddittorietà che la difesa ha inteso evidenziare al riguardo.

In definitiva, il Tribunale non ha affatto fondato la ravvisata gravità indiziaria sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di diverse questioni di rilievo associativo trattate dai presunti sodali, e allo stesso raccontate da altri soggetti, e sulla sua richiesta di intervento per la risoluzione di controversi che lo riguardavano direttamente (circostanza che secondo la difesa sarebbe occasionale e ritaglierebbe in capo al ricorrente al più il ruolo di concorrente esterno trattandosi di richiesta occasionale), ma, saldando gli elementi estrapolati dalle conversazioni intercettate con le altre emergenze indiziarie concernenti anche i reati-fine di cui ai capi 2 e 10, ha concluso che tutti gli indizi emersi assumono portata gravemente indiziante anche in chiave associativa, disvelando il pieno e convinto inserimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, con un eterogeneo ruolo associativo “dinamico-funzionale”, immediatamente subalterno al reggente [OSCURATO:PERSONA] (definito ‘servente’ nel provvedimento impugnato), che si è esplicato anche attraverso la messa a disposizione del proprio luogo di domicilio coatto per l’organizzazione e lo svolgimento di incontri riservati tra esponenti mafiosi anche di vertice.

Il motivo, pertanto, si appalesa, nel suo complesso, infondato, non essendo ravvisabili i vizi denunciati, dal momento che i giudici della cautela hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dagli esiti delle osservazioni, dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate, dai quali emerge il ruolo significativo svolto dal ricorrente nel sodalizio, la sua convinta adesione al pactum sceleris di stampo mafioso, la sua conoscenza delle dinamiche della famiglia mafiosa e la piena condivisione degli scopi illeciti perseguiti dal sodalizio (in particolare, nel settore degli stupefacenti ed in quello estorsivo).

3. Il secondo motivo, che contesta genericamente la sussistenza dell’aggravante della disponibilità delle armi, facendo leva su un passaggio argomentativo estrapolato dalla motivazione di una pronuncia di questa Corte, è privo di pregio.

E’ stato più precisamente affermato da questa Corte che in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "[OSCURATO:PERSONA] nostra"), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, Sentenza n. 22899 del 14/12/2022, dep. 25/05/2023, Rv. 284761 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 24/11/2023, dep. 18/01/2024, Rv. 285908 - 05), e rispetto a tale evenienza, in particolare al fatto dell’avvenuto accertamento con sentenze passate in giudicato della disponibilità di armi di siffatta consorteria e della notorietà di tale circostanza, il ricorso in scrutinio non muove critiche specifiche, e in ogni caso non considera che il ruolo ritagliato in capo al ricorrente è quello di una persona in stretti rapporti coi vertici dell’associazione (famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù facente parte della ben più nota organizzazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’).

Laddove, peraltro, il passaggio argomentativo, presente nella pronuncia di questa Corte, riportato in ricorso, inerisce all’aggravante prevista dal comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen.

E la precisazione contenuta nella medesima pronuncia con riferimento all’aggravante della disponibilità delle armi è nel senso che “[a]nche in questo caso si è in presenza di un'aggravante oggettiva, in cui la disponibilità delle armi ridonda sulla maggiore pericolosità del sodalizio; e anche in tal caso, dunque, l'imputazione avviene anche quando l'arma non sia nella disponibilità del singolo associato, purché egli sia a conoscenza della sua presenza o l'abbia ignorata per errore determinato da colpa” e che “[a]nche in tal caso, peraltro, è necessario non soltanto che la presenza di armi sia stata accertata, ma che essa sia riferita al sodalizio di riferimento, non soltanto come dato storico, pur rilevante ai fini di fondare una probabile disponibilità di armi anche nell'attualità, ma anche nell'arco temporale di riferimento dell'imputato cui l'aggravante è stata ascritta”.

In ogni caso, quanto statuito nella pronuncia segnalata dal ricorrente – alla quale hanno comunque fatto seguito quelle sopra riportate che hanno ribadito il principio secondo cui per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, per le cd. mafie "storiche" la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria – afferisce ad una famiglia mafiosa diversa da quella oggetto del presente procedimento e si fonda anche su emergenze differenti.

Si deve piuttosto ribadire che l'accertata normalità e frequenza dell'uso delle armi da parte di un sodalizio di tipo mafioso, quale senz’altro quello riconducibile a ‘[OSCURATO:PERSONA] nostra’, fa sì che ognuno dei partecipanti al sodalizio debba considerarsi al corrente della relativa disponibilità e che di conseguenza sia di regola ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno di essi (cfr. tra tante Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254, nonché Sez. 6, Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 – 02 che ha, a sua volta, ribadito che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino, precisando che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi).

E’ evidente che l’impostazione seguita dal Tribunale in relazione al caso di specie, che non presenta evidenti aporie ed illogicità, non possa, allo stato, essere diversamente considerata nella presente sede di legittimità, tenuto anche conto della genericità delle doglianze formulate al riguardo (che tra l’altro nulla dicono in ordine al rilevante profilo della colpa), rispetto, peraltro, a coacervo probatorio ampio ed articolato, tradotto nel provvedimento impugnato in un’articolata ricostruzione dei fatti, con la quale, come detto, non vi è stato un effettivo confronto da parte dei motivi di ricorso.

4. Il terzo motivo è anch’esso privo di pregio.

Quanto ai rilievi relativi al reato di cui al capo 2 dell’imputazione provvisoria, è solo il caso di osservare che, secondo la puntuale ricostruzione del Tribunale – che ha ripreso quella del G.i.p., che, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, non era stata oggetto di contestazione, in sede di riesame, da parte della difesa - le parti avevano già suggellato l'accordo nell'interesse del sodalizio e, non avendo a disposizione l’intera somma da corrispondere, avevano invano cercato di posticipare le operazioni di consegna della partita di hashish già in transito verso Palermo con un corriere e a loro destinata, destando il fermo disappunto del trafficante albanese che decideva di interrompere bruscamente la conversazione.

L’interruzione della telefonata non equivale tout court a interruzione della commessa che era oramai partita secondo la ricostruzione del Tribunale, che ha pertanto giustamente ritenuto oramai perfezionato l’accordo dell’acquisto di hashish al prezzo pattuito di euro

20.000. Accordo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, suggella la consumazione del reato di acquisto di sostanza stupefacente (cfr. ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 30374 del 16/05/2019, Rv. 276981 – 01, secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo).

Il motivo, peraltro, a ben vedere, mira a sovvertire l’impostazione del Tribunale adducendo una diversa ricostruzione del fatto estrapolando passaggi dal complessivo contesto della conversazione intercettata il 17.4.23 e, sulla base di essi, assume che i venti chili erano stati già acquistati dal solo [OSCURATO:PERSONA] e che l’acquisto non era avvenuto nell’interesse della consorteria.

Tuttavia, in tal modo, la difesa finisce con l’addurre il travisamento probatorio del contenuto dell’intercettazione senza neppure confrontarsi con l’intero contenuto della conversazione, incorrendo in un’operazione, che come precisato in premessa, anche per le caratteristiche con cui è stata sviluppata, non è consentita nella presente sede di legittimità.

Quanto, infine, al reato di estorsione di cui al capo 10 dell’imputazione, il Tribunale, dopo aver precisato che nemmeno in tal caso la ricostruzione del fatto risultava oggetto di specifica contestazione in sede di riesame, ha comunque proceduto ad analizzare la vicenda, ritenuta significativa anche ai fini della dimostrazione della partecipazione associativa del ricorrente.

Questi, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, allorquando suo padre [OSCURATO:PERSONA] lo informava del fatto che il contiguo panificio ‘Pane pizza e fantasia’ gestito da Dell'[OSCURATO:PERSONA], in aperta concorrenza all'esercizio commerciale ‘L'acquolina in bocca’ dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva ampliato l'offerta commerciale al ‘pane con la milza’, interessava immediatamente della questione, direttamente, il reggente mafioso [OSCURATO:PERSONA], sollecitando il suo intervento risolutore a tutela delle ragioni economiche del prossimo congiunto, così da rimuovere, al contempo, la situazione concorrenziale e riaffermare il capillare controllo mafioso sulle attività economiche della zona di competenza.

Dando prontamente seguito alla richiesta di protezione proveniente dall'associato mafioso [OSCURATO:PERSONA] - si argomenta nel provvedimento impugnato - il reggente incaricava il sodale [OSCURATO:PERSONA] di dare immediata esecuzione al mandato estorsivo in danno dell'imprenditore concorrente Dell'[OSCURATO:PERSONA] mediante la spendita del nome e della caratura mafiosa del [OSCURATO:PERSONA].

Mandato che veniva prontamente adempiuto dal [OSCURATO:PERSONA].

Il tutto - precisa al Tribunale - sortiva effetto immediato con la chiusura dell'attività commerciale da parte dell'imprenditore Dell'[OSCURATO:PERSONA], come tempestivamente confermato dall'indagato al padre [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata.

Il Tribunale dà, giustamente, per scontato – allo stato - che la fattispecie in esame dovesse essere inquadrata nell'ambito del reato di estorsione e si sofferma quindi sulla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., oggetto di contestazione provvisoria in relazione al reato in argomento.

Ed invero, risulta evidente che, a differenza di quanto assume la difesa (che peraltro intende escludere la configurazione del reato di estorsione sulla base di un passaggio della conversazione intercettata del 8.1.2024 in cui [OSCURATO:PERSONA] direbbe al figlio “vabbè scusami...ma per me la può vendere perché non è che mi fa niente”, a fronte del contenuto complessivo di tale conversazione e delle altre intercettate parimenti analizzate nel provvedimento impugnato), allo stato delle emergenze processuali, come indicate dal Tribunale, la fattispecie sia da ricondurre al reato di estorsione e non a quello di violenza privata, dal momento che il fine perseguito aveva palese connotazione economica e non si esauriva nell’intento di impedire all’altra parte di svolgere l’attività.

Attività che in quanto avente natura imprenditoriale ben poteva risolversi in un risultato economicamente valutabile.

D’altronde, come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 30016 del 28/03/2024, Rv. 286656 – 01), n tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale, e non in base al criterio civilistico del “più probabile che non” (cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 44230 del 13/11/2024).

Rimane esclusa dall’ambito di applicazione della fattispecie estorsiva ogni situazione che appaia in astratto, o solo genericamente, idonea ad incidere in termini negativi sulla sfera degli interessi economici di una persona.

Non può rientrarvi, dunque, la frustrazione di mere aspettative di fatto, né la perdita di scarse, se non addirittura nulle, possibilità di arricchimento o consolidamento dell'assetto economico-patrimoniale dell'interessato.

Nel caso di specie non possono ritenersi oggetto di un’effettiva critica né la perdita di una “seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile”, quale conseguenza dell’intimidazione posta in essere, né la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento (essendo la chiusura dell’esercizio commerciale, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, la diretta conseguenza della condotta intimidatoria, ed essendosi il ricorso limitato a contestare, con impostazione rivolta a segmenti della ricostruzione, l’assenza di un ingiusto profitto con altrui danno, assumendo che, al più, la condotta - riguardata dalla difesa in maniera parziale - fosse finalizzata a costringere la persona offesa a non vendere i panini con la milza senza “sussistenza di un ingiusto profitto con altrui danno”).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19/9/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel discutere i motivi di ricorso, si è riportato ai propri scritti e ha insistito per l'accoglimento dei motivi esposti nel medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. in data 30.1.2025, applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa armata ‘[OSCURATO:PERSONA]’ (segnatamente alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù da epoca imprecisata e con condotta perdurante, capo 1), per i delitti di cui agli articoli 81, 110, 73 d.p.r. 309/90, in un caso aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., contestati ai capi 2, 3, 5 6, 8, e per il delitto di estorsione aggravata (contestato al capo 10). 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e difetto di motivazione. Il Tribunale ha trascurato i doverosi approfondimenti in ordine agli episodi qualificati come significativi in chiave indiziaria di un coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella compagine mafiosa, non essendo, in particolare, gli incontri dell’[OSCURATO:PERSONA] all'interno della propria abitazione con altri accoliti e le intercettazioni delle conversazioni sufficientemente indicativi di tale posizione (così per le conversazioni intercettate il 12.8.2023 e il 12.10.2023), ovvero del fatto che essi trattavano temi di rilevante interesse associativo. A ciò si aggiunge che i contatti intervenuti telefonicamente erano privi di contenuti operativi essendo limitati alla mera rappresentazione e condivisione di avvenimenti negativi verificatisi ai danni del ricorrente. Non vi sono quindi elementi da cui desumere un qualsivoglia apporto concreto alla vita della associazione né lo stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione dell'associazione mafiosa, denotando piuttosto quelli valorizzati dai giudici una posizione di soggezione del ricorrente all’entourage mafioso. Si cita a sostegno dell’assunto la vicenda dell’incendio di natura dolosa del 24.11.2023, che aveva interessato la paninoteca di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, considerato dagli investigatori come un atto proveniente direttamente dalla cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, ossia da quella stessa cosca di cui avrebbe fatto parte il figlio della vittima, che inspiegabilmente, allora, avrebbe imposto “la messa a posto” per l’apertura di nuovo bar al padre di un suo accolito, che vi aveva invece proceduto senza richiedere l’autorizzazione mafiosa. Né potrebbe assumere la valenza che le è stata attribuita, la conversazione intercettata in data 12/08/2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale si ritiene che il primo avesse confidato al proprio interlocutore di avere prestato giuramento mafioso. Si è in presenza, infatti, di un chiaro e palese travisamento del dato probatorio perché leggendo la trascrizione integrale dell'intercettazione (allegata al ricorso) della durata di tre ore a fronte di tre parole citate in seno all'ordinanza genetica e all'ordinanza impugnata “giuramento quello pesante”, non si comprende né di quale giuramento si parli, né chi ha interessato detto ipotetico giuramento se l'odierno ricorrente o altro soggetto, né il periodo storico, né dove si sarebbe svolto e alla presenza di chi, vieppiù considerando che l’ [OSCURATO:PERSONA] stesso non fa altro che ripetere “fai finta tipo esempio...un esempio... come te lo posso dire...”. D’altra parte, è pacifico che la partecipazione mafiosa non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale, né in un'affermazione di status, richiedendosi invece un'attivazione fattiva a favore della consorteria connotata da dinamicità e concretezza (come affermato anche da Sezioni unite Modaffari del 27.5.2021, Rv. 282889). 1.2.Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione alla affermata sussistenza dell’aggravante dalla disponibilità delle armi. Nel caso di specie, infatti, non sono stati indicati nell'ordinanza genetica, né nell'ordinanza del riesame, elementi concreti o dimostrativi della disponibilità di armi nell’articolazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù nel periodo storico oggetto di contestazione. La motivazione si fonda sul notorio legato alle caratteristiche della cosca, ma tale impostazione deve essere rivista alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (così in particolare alla luce di Sez. 1, n. 18410 del 24.3.2021). Quanto all’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 416-bis, si rileva che la motivazione sul punto è palesemente preconfezionata non essendosi neppure accorto il Tribunale che la stessa non era contestata e che pertanto non andava motivata. 1.3.Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati-fine contestati ai capi 2 e 10 della rubrica. In relazione al capo 2, rileva il ricorrente che l'intercettazione del 17 Aprile 2023 non fornisce la prova dell'esistenza di una trattativa pregressa che lo avrebbe interessato, anzi si evince che egli prendeva cognizione di tale fornitura in quel determinato momento storico e che la stessa riguardava altri soggetti, il che esclude quindi il coinvolgimento del ricorrente nei termini prospettati dal Tribunale del riesame. Nel prosieguo si parla di altro carico avente ad oggetto 50 Kg di fumo per il quale non si raggiunge l’accordo con l’acquirente albanese che interrompe la chiamata non appena apprende la notizia che la somma richiesta per la precedente fornitura non era interamente disponibile. Si tratta di un mero proposito non portato a termine per mancato consenso del venditore. In ogni caso del tutto apodittica appare la motivazione resa sulla sussistenza dell’aggravante mafiosa, dal momento che il tenore del dialogo indicato dal Tribunale lungi dal rappresentare la circostanza che il denaro fosse di provenienza della famiglia mafiosa, denota, anzi, proprio il contrario e cioè che la provvista per pagare il carico non poteva essere attinta dalla cassa mafiosa. Quanto al capo 10 relativo alla vicenda estorsiva che si assume perpetrata in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], ritiene il ricorrente che gli elementi ascritti non rivelino la sussistenza della fattispecie dell'estorsione quanto invece al più una violenza privata, dal momento che le minacce asseritamente profferite nei confronti del titolare del panificio sarebbero state tutt’al più finalizzate a costringere costui a non vendere i panini con la milza, senza sussistenza di un ingiusto profitto con altrui danno. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 c.p.p., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127 c.p.p. – su richiesta della difesa, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso presenta tratti di inammissibilità, ma è, nel suo complesso, infondato. Preliminarmente si osserva che secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in sede di legittimità dei provvedimenti "de libertate" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr, Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 2. Ciò posto, quanto alle conversazioni indicate nel primo motivo di ricorso (quelle del 12.8.2023 e del 12.10.2023), si deve evidenziare che, in realtà, in relazione ad esse, il ricorrente, non eccepisce tanto l'erronea percezione del significante delle frasi captate - il cui contenuto non è in contestazione - bensì il significato probatorio di esse, il che esclude in radice la configurabilità del vizio di motivazione per travisamento, nella sostanza dedotto in ricorso. E, quanto all'interpretazione fornita delle suddette intercettazioni, e alla valutazione delle medesime, va, anzitutto, ribadito che tali attività costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). In tal senso deve, allora, rilevarsi che l'interpretazione del significato di tali conversazioni operata dal giudice è tutt'altro che illogica, mentre l'alternativa lettura che ne propone il ricorso non è, come preteso, logicamente imposta né dal loro contenuto né da quello del complessivo compendio captativo, ed infatti essa trova il suo esclusivo fondamento nella diversa impostazione difensiva, tesa a ridimensionare la portata dei dialoghi, attraverso una lettura, peraltro, parcellizzante e frammentaria che non tiene, peraltro, conto delle ulteriori emergenze processuali in cui si inseriscono le conversazioni intercettate. Il primo motivo di ricorso sollecita un’interpretazione alternativa delle conversazioni indicate, senza peraltro evidenziare effettive manifeste illogicità di quella fornita dai giudici del merito, tanto più che il ricorrente segue un approccio atomistico al contenuto delle singole captazioni valorizzate nel provvedimento impugnato, che ha invece - e tutt'altro che irragionevolmente - tratto la prova, oltre che dal contenuto delle singole conversazioni, dalla loro connessione temporale e tematica (oltre che dalle ulteriori emergenze processuali acquisite). E nell’ambito della medesima conversazione, cosi per quella del giuramento del 12.8.2023, si opera un ulteriore ridimensionamento, limitandosi il motivo in scrutinio ad estrapolare, da essa, parole e frasi a fronte della ben più ampia portata della stessa. Portata che, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, a differenza di quanto si assume in ricorso, dà, invece, pienamente conto anche del luogo (carcere) e dell’uomo di onore al cui cospetto il giuramento sarebbe avvenuto ([OSCURATO:PERSONA]). Non ha mancato di evidenziare, il Tribunale, che la formale affiliazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ha trovato puntuale riscontro nell'accertata ampia conoscenza, da parte del medesimo, di assetti e dinamiche interne alla famiglia mafiosa, oltre che nella sua piena condivisione degli scopi illeciti del sodalizio, resa evidente, a titolo esemplificativo, dalla conversazione del 12/10/2023, intervenuta all'interno dell'abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Durante il dialogo l'indagato si confrontava con il sodale [OSCURATO:PERSONA] in merito alle difficoltà incontrate dal neo-reggente [OSCURATO:PERSONA] nel riassetto dell'attività associativa dopo la recente cattura (31 maggio 2022) di numerosi associati mafiosi di rango. Emergeva, invero, che il neo reggente [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto riorganizzare di “sana pianta” lo strategico settore delle estorsioni nella zona di competenza, non disponendo più del ‘libro mastro’ con l'elenco degli operatori economici sottoposti al giogo mafioso, che era stato poi finalmente ricostruito grazie alla decisiva collaborazione dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così da poter essere tramandato in caso di successione al nuovo vertice del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] “ore esiste...cent'anni di salute a lui...c’è qualcuno che lo trova”, [OSCURATO:PERSONA] “e va ad un altro...” [OSCURATO:PERSONA] “a chi di dovere...”). Secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato – e non è oggetto di specifica doglianza - nel prosieguo dell'incontro i due sodali passavano a discutere delle difficoltà incontrate dal reggente [OSCURATO:PERSONA] anche nel sostentamento economico del crescente numero di detenuti mafiosi in ragione della crisi di liquidità del sodalizio, condividendo l’ineluttabilità dell'obbligo associativo di stampo mutualistico, la cui violazione sarebbe stata sanzionata dai vertici del sodalizio anche con l'esilio o la morte (“non ne può fare tramiezzi...qua si muore...ti cancellano a vita... te ne puoi andare all'estero...sono destinati e nati per i carcerati..”). Di analogo tenore deve ritenersi - si osserva, poi, nel provvedimento impugnato - la conversazione intercettata in occasione dell'incontro tenutosi in data 11/10/2023 sempre presso il luogo di domicilio coatto dell’[OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale l'indagato, discutendo con il reggente [OSCURATO:PERSONA] e con i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'imminente pagamento di una fornitura di sostanza stupefacente, ammoniva i sodali a prestare stretta osservanza al vincolo mutualistico di stampo mafioso ripartendo in parti uguali il debito comune maturato (Allotta “non c'è il mio o il tuo... perché se siamo qua e mangiamo tutti io non devo dire il mio... il nostro!”). Anche con riferimento alla vicenda dell’incendio di natura dolosa del 24.11.2023, il motivo in scrutinio risulta del tutto aspecifico, limitandosi a prospettare l’apparente inconciliabilità di tale atto, proveniente dalla medesima cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, con l’affermata partecipazione del ricorrente a tale consorteria, laddove il Tribunale nell’illustrare i tratti di tale vicenda ha fornito una ricostruzione ben più precisa che smentisce l’assunto difensivo. Ha, in particolare, evidenziato il Tribunale - indicando peraltro l’episodio in questione come un ulteriore elemento dell’adesione dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale che va ad aggiungersi agli altri numerosi elementi passati in rassegna - che la vicenda concerne la ‘messa a posto’ dell'esercizio commerciale ‘L'acquolina in bocca 2”, attività imprenditoriale che l'indagato aveva in via individuale aperto sconfinando nel contiguo mandamento di Brancaccio senza richiederne la previa autorizzazione in palese violazione delle regole mafiose di competenza territoriale. Si è in particolare evidenziato che vertici del mandamento di Brancaccio avevano interessato direttamente il reggente [OSCURATO:PERSONA] della vicenda coinvolgente l'associato mafioso [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di ‘messa a posto’ per l'apertura dell'esercizio commerciale. Ancora una volta l'[OSCURATO:PERSONA] aveva tergiversato nell'adempiere all'obbligo associativo tanto che il [OSCURATO:PERSONA] al fine di prevenire possibili contrasti con il contiguo mandamento mafioso si decideva ad anticipare la somma dovuta a titolo di ‘messa a posto’ dal sodale (€ 2000 in due tranche da corrispondere in occasione delle festività natalizie e pasquali), con ciò riconoscendone – sottolinea il Tribunale - al contempo la piena e stabile intraneità alla famiglia mafiosa di appartenenza (somma che infine l’[OSCURATO:PERSONA] si decideva a corrispondere dietro consiglio del mentore [OSCURATO:PERSONA]). La ‘messa a posta’ non era, dunque, stata pretesa dalla consorteria di appartenenza, ma da quella imperante nel mandamento confinante di Brancaccio. E l’episodio è stato, quindi, ritenuto - stante l’intercessione del [OSCURATO:PERSONA] che aveva corrisposto il denario al poso dell’[OSCURATO:PERSONA] – piuttosto confermativo dell’intraneità del ricorrente. Sicché rimane destituita di fondamento la dedotta contraddittorietà che la difesa ha inteso evidenziare al riguardo. In definitiva, il Tribunale non ha affatto fondato la ravvisata gravità indiziaria sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di diverse questioni di rilievo associativo trattate dai presunti sodali, e allo stesso raccontate da altri soggetti, e sulla sua richiesta di intervento per la risoluzione di controversi che lo riguardavano direttamente (circostanza che secondo la difesa sarebbe occasionale e ritaglierebbe in capo al ricorrente al più il ruolo di concorrente esterno trattandosi di richiesta occasionale), ma, saldando gli elementi estrapolati dalle conversazioni intercettate con le altre emergenze indiziarie concernenti anche i reati-fine di cui ai capi 2 e 10, ha concluso che tutti gli indizi emersi assumono portata gravemente indiziante anche in chiave associativa, disvelando il pieno e convinto inserimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, con un eterogeneo ruolo associativo “dinamico-funzionale”, immediatamente subalterno al reggente [OSCURATO:PERSONA] (definito ‘servente’ nel provvedimento impugnato), che si è esplicato anche attraverso la messa a disposizione del proprio luogo di domicilio coatto per l’organizzazione e lo svolgimento di incontri riservati tra esponenti mafiosi anche di vertice. Il motivo, pertanto, si appalesa, nel suo complesso, infondato, non essendo ravvisabili i vizi denunciati, dal momento che i giudici della cautela hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dagli esiti delle osservazioni, dalle numerose conversazioni telefoniche intercettate, dai quali emerge il ruolo significativo svolto dal ricorrente nel sodalizio, la sua convinta adesione al pactum sceleris di stampo mafioso, la sua conoscenza delle dinamiche della famiglia mafiosa e la piena condivisione degli scopi illeciti perseguiti dal sodalizio (in particolare, nel settore degli stupefacenti ed in quello estorsivo). 3. Il secondo motivo, che contesta genericamente la sussistenza dell’aggravante della disponibilità delle armi, facendo leva su un passaggio argomentativo estrapolato dalla motivazione di una pronuncia di questa Corte, è privo di pregio. E’ stato più precisamente affermato da questa Corte che in tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "[OSCURATO:PERSONA] nostra"), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (Sez. 2, Sentenza n. 22899 del 14/12/2022, dep. 25/05/2023, Rv. 284761 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 24/11/2023, dep. 18/01/2024, Rv. 285908 - 05), e rispetto a tale evenienza, in particolare al fatto dell’avvenuto accertamento con sentenze passate in giudicato della disponibilità di armi di siffatta consorteria e della notorietà di tale circostanza, il ricorso in scrutinio non muove critiche specifiche, e in ogni caso non considera che il ruolo ritagliato in capo al ricorrente è quello di una persona in stretti rapporti coi vertici dell’associazione (famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù facente parte della ben più nota organizzazione ‘[OSCURATO:PERSONA]’). Laddove, peraltro, il passaggio argomentativo, presente nella pronuncia di questa Corte, riportato in ricorso, inerisce all’aggravante prevista dal comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. E la precisazione contenuta nella medesima pronuncia con riferimento all’aggravante della disponibilità delle armi è nel senso che “[a]nche in questo caso si è in presenza di un'aggravante oggettiva, in cui la disponibilità delle armi ridonda sulla maggiore pericolosità del sodalizio; e anche in tal caso, dunque, l'imputazione avviene anche quando l'arma non sia nella disponibilità del singolo associato, purché egli sia a conoscenza della sua presenza o l'abbia ignorata per errore determinato da colpa” e che “[a]nche in tal caso, peraltro, è necessario non soltanto che la presenza di armi sia stata accertata, ma che essa sia riferita al sodalizio di riferimento, non soltanto come dato storico, pur rilevante ai fini di fondare una probabile disponibilità di armi anche nell'attualità, ma anche nell'arco temporale di riferimento dell'imputato cui l'aggravante è stata ascritta”. In ogni caso, quanto statuito nella pronuncia segnalata dal ricorrente – alla quale hanno comunque fatto seguito quelle sopra riportate che hanno ribadito il principio secondo cui per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, per le cd. mafie "storiche" la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria – afferisce ad una famiglia mafiosa diversa da quella oggetto del presente procedimento e si fonda anche su emergenze differenti. Si deve piuttosto ribadire che l'accertata normalità e frequenza dell'uso delle armi da parte di un sodalizio di tipo mafioso, quale senz’altro quello riconducibile a ‘[OSCURATO:PERSONA] nostra’, fa sì che ognuno dei partecipanti al sodalizio debba considerarsi al corrente della relativa disponibilità e che di conseguenza sia di regola ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno di essi (cfr. tra tante Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254, nonché Sez. 6, Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 – 02 che ha, a sua volta, ribadito che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino, precisando che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi). E’ evidente che l’impostazione seguita dal Tribunale in relazione al caso di specie, che non presenta evidenti aporie ed illogicità, non possa, allo stato, essere diversamente considerata nella presente sede di legittimità, tenuto anche conto della genericità delle doglianze formulate al riguardo (che tra l’altro nulla dicono in ordine al rilevante profilo della colpa), rispetto, peraltro, a coacervo probatorio ampio ed articolato, tradotto nel provvedimento impugnato in un’articolata ricostruzione dei fatti, con la quale, come detto, non vi è stato un effettivo confronto da parte dei motivi di ricorso. 4. Il terzo motivo è anch’esso privo di pregio. Quanto ai rilievi relativi al reato di cui al capo 2 dell’imputazione provvisoria, è solo il caso di osservare che, secondo la puntuale ricostruzione del Tribunale – che ha ripreso quella del G.i.p., che, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, non era stata oggetto di contestazione, in sede di riesame, da parte della difesa - le parti avevano già suggellato l'accordo nell'interesse del sodalizio e, non avendo a disposizione l’intera somma da corrispondere, avevano invano cercato di posticipare le operazioni di consegna della partita di hashish già in transito verso Palermo con un corriere e a loro destinata, destando il fermo disappunto del trafficante albanese che decideva di interrompere bruscamente la conversazione. L’interruzione della telefonata non equivale tout court a interruzione della commessa che era oramai partita secondo la ricostruzione del Tribunale, che ha pertanto giustamente ritenuto oramai perfezionato l’accordo dell’acquisto di hashish al prezzo pattuito di euro 20.000. Accordo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, suggella la consumazione del reato di acquisto di sostanza stupefacente (cfr. ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 30374 del 16/05/2019, Rv. 276981 – 01, secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo). Il motivo, peraltro, a ben vedere, mira a sovvertire l’impostazione del Tribunale adducendo una diversa ricostruzione del fatto estrapolando passaggi dal complessivo contesto della conversazione intercettata il 17.4.23 e, sulla base di essi, assume che i venti chili erano stati già acquistati dal solo [OSCURATO:PERSONA] e che l’acquisto non era avvenuto nell’interesse della consorteria. Tuttavia, in tal modo, la difesa finisce con l’addurre il travisamento probatorio del contenuto dell’intercettazione senza neppure confrontarsi con l’intero contenuto della conversazione, incorrendo in un’operazione, che come precisato in premessa, anche per le caratteristiche con cui è stata sviluppata, non è consentita nella presente sede di legittimità. Quanto, infine, al reato di estorsione di cui al capo 10 dell’imputazione, il Tribunale, dopo aver precisato che nemmeno in tal caso la ricostruzione del fatto risultava oggetto di specifica contestazione in sede di riesame, ha comunque proceduto ad analizzare la vicenda, ritenuta significativa anche ai fini della dimostrazione della partecipazione associativa del ricorrente. Questi, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, allorquando suo padre [OSCURATO:PERSONA] lo informava del fatto che il contiguo panificio ‘Pane pizza e fantasia’ gestito da Dell'[OSCURATO:PERSONA], in aperta concorrenza all'esercizio commerciale ‘L'acquolina in bocca’ dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva ampliato l'offerta commerciale al ‘pane con la milza’, interessava immediatamente della questione, direttamente, il reggente mafioso [OSCURATO:PERSONA], sollecitando il suo intervento risolutore a tutela delle ragioni economiche del prossimo congiunto, così da rimuovere, al contempo, la situazione concorrenziale e riaffermare il capillare controllo mafioso sulle attività economiche della zona di competenza. Dando prontamente seguito alla richiesta di protezione proveniente dall'associato mafioso [OSCURATO:PERSONA] - si argomenta nel provvedimento impugnato - il reggente incaricava il sodale [OSCURATO:PERSONA] di dare immediata esecuzione al mandato estorsivo in danno dell'imprenditore concorrente Dell'[OSCURATO:PERSONA] mediante la spendita del nome e della caratura mafiosa del [OSCURATO:PERSONA]. Mandato che veniva prontamente adempiuto dal [OSCURATO:PERSONA]. Il tutto - precisa al Tribunale - sortiva effetto immediato con la chiusura dell'attività commerciale da parte dell'imprenditore Dell'[OSCURATO:PERSONA], come tempestivamente confermato dall'indagato al padre [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata. Il Tribunale dà, giustamente, per scontato – allo stato - che la fattispecie in esame dovesse essere inquadrata nell'ambito del reato di estorsione e si sofferma quindi sulla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., oggetto di contestazione provvisoria in relazione al reato in argomento. Ed invero, risulta evidente che, a differenza di quanto assume la difesa (che peraltro intende escludere la configurazione del reato di estorsione sulla base di un passaggio della conversazione intercettata del 8.1.2024 in cui [OSCURATO:PERSONA] direbbe al figlio “vabbè scusami...ma per me la può vendere perché non è che mi fa niente”, a fronte del contenuto complessivo di tale conversazione e delle altre intercettate parimenti analizzate nel provvedimento impugnato), allo stato delle emergenze processuali, come indicate dal Tribunale, la fattispecie sia da ricondurre al reato di estorsione e non a quello di violenza privata, dal momento che il fine perseguito aveva palese connotazione economica e non si esauriva nell’intento di impedire all’altra parte di svolgere l’attività. Attività che in quanto avente natura imprenditoriale ben poteva risolversi in un risultato economicamente valutabile. D’altronde, come hanno avuto modo di affermare le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Rv. 286656 – 01), n tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale, e non in base al criterio civilistico del “più probabile che non” (cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 44230 del 13/11/2024). Rimane esclusa dall’ambito di applicazione della fattispecie estorsiva ogni situazione che appaia in astratto, o solo genericamente, idonea ad incidere in termini negativi sulla sfera degli interessi economici di una persona. Non può rientrarvi, dunque, la frustrazione di mere aspettative di fatto, né la perdita di scarse, se non addirittura nulle, possibilità di arricchimento o consolidamento dell'assetto economico-patrimoniale dell'interessato. Nel caso di specie non possono ritenersi oggetto di un’effettiva critica né la perdita di una “seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile”, quale conseguenza dell’intimidazione posta in essere, né la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento (essendo la chiusura dell’esercizio commerciale, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, la diretta conseguenza della condotta intimidatoria, ed essendosi il ricorso limitato a contestare, con impostazione rivolta a segmenti della ricostruzione, l’assenza di un ingiusto profitto con altrui danno, assumendo che, al più, la condotta - riguardata dalla difesa in maniera parziale - fosse finalizzata a costringere la persona offesa a non vendere i panini con la milza senza “sussistenza di un ingiusto profitto con altrui danno”). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/9/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33768/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris