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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 luglio 2021

Cassazione n. 44727/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] della Francia di [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso il 27 luglio 2021 per i delitti di truffa continuata (commessa a Nizza dal gennaio 2010 al 31 dicembre 2013) e falsificazione di documenti (commesso a Nizza il 28 luglio 2011).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, atteso che le condotte di truffa contestate al ricorrente sono state in parte realizzate in Italia, dove sono state emesse le fatture utilizzate per ottenere dagli istituti di credito francesi l'erogazione dei mutui fondiari. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 7, legge n. 69 del 2005, atteso che uno dei due reati per cui è stata disposta la consegna del ricorrente - il falso in scrittura privata - non è più considerato tale dall'ordinamento italiano.

3. Il Procuratore Generale, nel corso della requisitoria orale, ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e, in accoglimento del secondo motivo, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di accertare la natura del reato di falso per cui è stata chiesta la consegna e la sua eventuale sussumibilità in una delle ipotesi di reato previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato e generico.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69 (oggi previsto dalla medesima norma, ma alla lettera a) a seguito delle modifiche introdotte dal d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10), per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato è necessaria, quantomeno, la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; in termini conformi, sebbene in riferimento al motivo di rifiuto obbligatorio previsto dall'art. 18, lett. p), legge n. 69 del 2005 prima della modifica introdotta con la legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda anche Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544, secondo cui detto motivo è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione).

In senso più restrittivo, Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, Rv. 278197 - 02 ha, invece, richiesto che risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo.

Entrambe le soluzioni ermeneutiche richiedono, comunque, la manifestazione di un minimo interesse da parte dello Stato alla prosecuzione del reato, attraverso l'avvio di indagini o di un procedimento penale.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale, uniformandosi all'esegesi della giurisprudenza di legittimità, ha escluso la sussistenza del motivo di rifiuto facoltativo in esame dal momento che non risulta agli atti che sia stata avviata alcuna indagine in Italia in merito alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivo è infondato.

Occorre, innanzitutto, premettere che anche a seguito della modifica dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il requisito della doppia punibilità costituisce presupposto indispensabile per potersi fare luogo alla consegna, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato.

Ai fini della verifica di tale presupposto, non è, però, necessario che coincidano la qualificazione giuridica ed i singoli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici previste dallo Stato richiedente e da quello richiesto (Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509).

Ciò premesso, quanto alla fattispecie in esame, il mandato di arresto europeo è stato emesso in relazione ai reati di truffa e falso documentale.

In particolare, i fatti per cui si procede a carico del [OSCURATO:PERSONA] consistono nello storno dai conti di clienti dello studio notarile Hermant di fondi in favore di altri clienti (il [OSCURATO:PERSONA] e il socio [OSCURATO:PERSONA]) in pregiudizio delle banche; nel prelevamento indebito di fondi con addebito sui conti dei clienti dello studio notarile in favore di altri clienti ([OSCURATO:PERSONA] e Gallina); in sottoscrizione di prestiti, uno per 620.000 euro a fronte di un acquisto per 395.000 euro e un altro di 480.000 euro a fronte di un acquisto di 30.000 euro, mediante falsificazione di fatture relative a lavori effettuati nelle proprietà immobiliari al fine di indurre le banche a concedere un prestito superiore al valore effettivo dell'acquisto.

Ebbene, rileva il Collegio che, sulla base di tale descrizione delle condotte contenuta nel mandato di arresto europeo, non appaiono fondate le argomentazioni del Procuratore Generale in merito all'eventuale configurabilità di una delle ipotesi criminose previste degli artt. 2 e 8, d.

Igs. n. 74 del 2000, non risultando da alcun elemento una finalizzazione della condotta di falsificazione delle fatture all'evasione dalle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ad avviso del Collegio, invece, la condotta di falsificazione delle fatture, in quanto volta a indurre gli istituti bancari a concedere un prestito, è sussumibile nell'ambito del reato di cui all'art. 137 d.

Igs. 1 settembre 1993, n. 385 (TU. in materia bancaria).

Come chiarito da Sez. 5, n. 38133 del 28/05/2018, Bellabarba, Rv. 273878, la violazione del dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra integra la fattispecie prevista dall'art. 137, comma 1-bis, d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria) e configura un reato di pericolo volto ad assicurare una tutela anticipata della correttezza e lealtà nei rapporti tra agente e banca o istituto di credito, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito e dal fatto che il mendacio riguardi la situazione patrimoniale aziendale complessiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la falsa esposizione di crediti operata a mezzo di reiterata presentazione di fatture solo apparentemente plurime, ed invece relative alla medesima operazione poiché seguite da operazioni di storno).

In ogni caso, la falsificazione delle fatture costituisce, comunque, una condotta penalmente rilevante in quanto elemento costitutivo della condotta truffaldina posta in essere ai danni degli istituti bancari.

A prescindere, dunque, dalla diversa qualificazione giuridica delle condotte operata dalle competenti Autorità dello Stato emittente, deve, pertanto, ritenersi sussistente la condizione della doppia punibilità, trattandosi di condotte penalmente rilevanti anche per l'ordinamento giuridico italiano.

3. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 26 novembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna all'[OSCURATO:PERSONA] della Francia di [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso il 27 luglio 2021 per i delitti di truffa continuata (commessa a Nizza dal gennaio 2010 al 31 dicembre 2013) e falsificazione di documenti (commesso a Nizza il 28 luglio 2011). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del consegnando, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, atteso che le condotte di truffa contestate al ricorrente sono state in parte realizzate in Italia, dove sono state emesse le fatture utilizzate per ottenere dagli istituti di credito francesi l'erogazione dei mutui fondiari. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 7, legge n. 69 del 2005, atteso che uno dei due reati per cui è stata disposta la consegna del ricorrente - il falso in scrittura privata - non è più considerato tale dall'ordinamento italiano. 3. Il Procuratore Generale, nel corso della requisitoria orale, ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e, in accoglimento del secondo motivo, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di accertare la natura del reato di falso per cui è stata chiesta la consegna e la sua eventuale sussumibilità in una delle ipotesi di reato previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato e generico. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69 (oggi previsto dalla medesima norma, ma alla lettera a) a seguito delle modifiche introdotte dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10), per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato è necessaria, quantomeno, la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329; in termini conformi, sebbene in riferimento al motivo di rifiuto obbligatorio previsto dall'art. 18, lett. p), legge n. 69 del 2005 prima della modifica introdotta con la legge 4 ottobre 2019, n. 117, si veda anche Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, Rv. 273544, secondo cui detto motivo è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione). In senso più restrittivo, Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, Rv. 278197 - 02 ha, invece, richiesto che risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto europeo. Entrambe le soluzioni ermeneutiche richiedono, comunque, la manifestazione di un minimo interesse da parte dello Stato alla prosecuzione del reato, attraverso l'avvio di indagini o di un procedimento penale. Correttamente, dunque, la Corte territoriale, uniformandosi all'esegesi della giurisprudenza di legittimità, ha escluso la sussistenza del motivo di rifiuto facoltativo in esame dal momento che non risulta agli atti che sia stata avviata alcuna indagine in Italia in merito alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo è infondato. Occorre, innanzitutto, premettere che anche a seguito della modifica dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il requisito della doppia punibilità costituisce presupposto indispensabile per potersi fare luogo alla consegna, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato. Ai fini della verifica di tale presupposto, non è, però, necessario che coincidano la qualificazione giuridica ed i singoli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici previste dallo Stato richiedente e da quello richiesto (Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). Ciò premesso, quanto alla fattispecie in esame, il mandato di arresto europeo è stato emesso in relazione ai reati di truffa e falso documentale. In particolare, i fatti per cui si procede a carico del [OSCURATO:PERSONA] consistono nello storno dai conti di clienti dello studio notarile Hermant di fondi in favore di altri clienti (il [OSCURATO:PERSONA] e il socio [OSCURATO:PERSONA]) in pregiudizio delle banche; nel prelevamento indebito di fondi con addebito sui conti dei clienti dello studio notarile in favore di altri clienti ([OSCURATO:PERSONA] e Gallina); in sottoscrizione di prestiti, uno per 620.000 euro a fronte di un acquisto per 395.000 euro e un altro di 480.000 euro a fronte di un acquisto di 30.000 euro, mediante falsificazione di fatture relative a lavori effettuati nelle proprietà immobiliari al fine di indurre le banche a concedere un prestito superiore al valore effettivo dell'acquisto. Ebbene, rileva il Collegio che, sulla base di tale descrizione delle condotte contenuta nel mandato di arresto europeo, non appaiono fondate le argomentazioni del Procuratore Generale in merito all'eventuale configurabilità di una delle ipotesi criminose previste degli artt. 2 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000, non risultando da alcun elemento una finalizzazione della condotta di falsificazione delle fatture all'evasione dalle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ad avviso del Collegio, invece, la condotta di falsificazione delle fatture, in quanto volta a indurre gli istituti bancari a concedere un prestito, è sussumibile nell'ambito del reato di cui all'art. 137 d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385 (TU. in materia bancaria). Come chiarito da Sez. 5, n. 38133 del 28/05/2018, Bellabarba, Rv. 273878, la violazione del dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra integra la fattispecie prevista dall'art. 137, comma 1-bis, d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria) e configura un reato di pericolo volto ad assicurare una tutela anticipata della correttezza e lealtà nei rapporti tra agente e banca o istituto di credito, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito e dal fatto che il mendacio riguardi la situazione patrimoniale aziendale complessiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la falsa esposizione di crediti operata a mezzo di reiterata presentazione di fatture solo apparentemente plurime, ed invece relative alla medesima operazione poiché seguite da operazioni di storno). In ogni caso, la falsificazione delle fatture costituisce, comunque, una condotta penalmente rilevante in quanto elemento costitutivo della condotta truffaldina posta in essere ai danni degli istituti bancari. A prescindere, dunque, dalla diversa qualificazione giuridica delle condotte operata dalle competenti Autorità dello Stato emittente, deve, pertanto, ritenersi sussistente la condizione della doppia punibilità, trattandosi di condotte penalmente rilevanti anche per l'ordinamento giuridico italiano. 3. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 26 novembre 2021 Il Consigliere
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