CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 15825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la SENTENZA N. 189/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del verbale con il quale la polizia municipale di Siena aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada per aver abusivamente condotto l'autovettura, intestata all'opponente, nonostante la sospensione della patente di guida disposta dalla Motorizzazione civile con provvedimento del 13/7/2017. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello deducendo la falsa applicazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada in luogo dell'art. 128, comma 2, dello stesso codice. 1.3. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello. 1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la conduzione dell'automobile (intestata all'opponente) da parte di [OSCURATO:PERSONA] "nonostante la ... sospensione della ... patente di guida" disposta (quale "sanzione accessoria" "in ragione della violazione al codice della strada") con provvedimento della Motorizzazione civile del 13/7/2017, era stata correttamente sanzionata ai sensi dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, non potendo, per contro, trovare applicazione la norma prevista dall'art. 128, comma 2, del codice della strada, la quale sanziona non la guida senza patente perché "sospesa a tempo indeterminato", come nel caso in esame, ma la guida con patente valida e "non sospesa" senza che il titolare si sia sottoposto agli accertamenti e agli esami disposti dall'autorità amministrativa. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 7/5/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] di Siena e il Comune di Siena sono rimasti intimati. 1.7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Ric. 2021 n. 12160 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 -- \ tribunale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l'art. 128, comma 2, del codice della strada sul rilievo che tale norma non sanziona la guida senza patente perché sospesa, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, la predetta disposizione, al pari dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, sanziona la guida con patente sospesa e che il suo discrimine rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 218, comma 6, cit. è costituito dalla diversa natura del provvedimento di sospensione della patente, del quale, invece, il tribunale ha omesso ogni valutazione. 2.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la sentenza impugnata: la quale, con accertamento in fatto non censurato con la specifica deduzione di fatti decisivi dei quali sia stato omesso l'esame (a partire da quello concernente, in ipotesi, la sospensione della patente di guida del conducente per ragioni riconducibili all'art. 128 del codice della strada), ha ritenuto che la patente di guida di [OSCURATO:PERSONA] era stata sospesa quale "sanzione accessoria" "in ragione della violazione al codice della strada", e, sulla base di tale rilievo, rimasto del tutto incensurato per omesso esame di fatto decisivo emergente dagli atti di causa, che la conduzione da parte dello stesso dell'automobile (intestata all'appellante) era stata correttamente sanzionata ai sensi dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, il quale punisce "chiunque... circola abusivamente ...""durante il periodo di sospensione della validità della patente" disposta, come emerge da quanto previsto dal comma 1, quale "sanzione amministrativa accessoria". 3. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile. 4. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata. Ric. 2021 n. 12160 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] zzi / [OSCURATO:PERSONA]