CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 17711/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l' ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 16/01/2025 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 16/01/205 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l' ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 04/09/2024, che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo violazione di legge in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato le proprie condizioni di salute, incompatibili con il regime carcerario. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 09/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]. est.