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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 05041/2026

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29993/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 816/2020 depositata il 30/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l'accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti nel periodo 5 novembre 2002/20 ottobre 2010 e, comunque, del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato alla luce del giudizio di idoneità espresso all'esito della procedura concorsuale indetta per l’assunzione di un baritono con bando del 28 luglio 2012.

Il ricorrente, in via subordinata, aveva domandato il risarcimento del danno derivato dal mancato rispetto del diritto di precedenza riconosciuto, oltre che dal legislatore, dall’art. 1, comma 5, del CCNL per il personale dipendente dalle fondazioni. 2.La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha rigettato l'eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di primo grado della Fondazione e ha rilevato che quest'ultima aveva prodotto la delibera n. 7 del 2018, con la quale era stato motivatamente autorizzato il ricorso al patrocinio di avvocati del libero foro nelle controversie di lavoro, richiedenti una conoscenza approfondita e specialistica di discipline speciali.

Ha precisato al riguardo che l’art. 43 del r.d. n. 1611/1933 non impone che l’autorizzazione debba intervenire «nei singoli casi e dunque di volta in volta». 3.Quanto al merito il giudice d'appello ha premesso che si era formato giudicato sul capo della sentenza che aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dalla impugnazione dei contratti a termine intercorsi con la Fondazione e ha ritenuto, condividendo le conclusioni del Tribunale, infondate le ulteriori domande, perché il diritto all’assunzione a tempo determinato non poteva derivare dalla sola asserita vacanza del posto di baritono.

Infatti la procedura concorsuale, indetta per un unico posto, si era conclusa con la nomina del vincitore e con il bando la Fondazione non aveva assunto alcun obbligo nei confronti degli idonei non vincitori, avendo previsto solo la facoltà di scorrimento della graduatoria.

Infondata è stata ritenuta, in ragione della sua genericità, anche la domanda risarcitoria per asserita lesione del diritto di precedenza, atteso che il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non aveva precisato quali lavoratori erano stati assunti ed adibiti alle mansioni espletate dall’appellante durante il rapporto a termine.

Ha escluso che potesse essere accolta la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto meramente esplorativa. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ai quali ha opposto difese , con tempestivo controricorso,l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 5.L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso dell’udienza pubblica, concludendo per il rigetto del ricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 nonché dell’art. 19 del d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 perché ha errato la Corte territoriale nell'escludere l’eccepita nullità, assoluta ed insanabile, degli atti processuali della Fondazione e nel valorizzare la delibera n. 7 del 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione aveva deciso di ricorrere ad avvocati del libero foro in tutte le controversie in materia di lavoro ed in quelle che «richiedono una conoscenza approfondita e specialistica delle discipline speciali che regolano il funzionamento del comparto delle fondazioni liriche e sinfoniche».

Deduce che l'autorizzazione deve riguardare «casi speciali» e, quindi, non può essere rilasciata valorizzando la sola materia oggetto di contenzioso, richiedendo invece un vaglio da compiersi in relazione alla singola fattispecie.

Aggiunge che la delibera in parola non era stata sottoposta al controllo della Corte dei Conti e del Ministero competente a vigilare sul corretto esercizio delle attività delle Fondazioni lirico- sinfoniche. 2.La seconda critica, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., addebita alla Corte distrettuale di avere violato gli artt. 416 e 182, comma 2, c.p.c. perché l’adozione della delibera n. 7 del 2018, avvenuta in pendenza del giudizio di appello, non poteva sanare la nullità verificatasi nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, andava ritenuta maturata in danno dell’Accademia la decadenza prevista dall’art.416 c.p.c. 3.I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità e sono per il resto infondati.

Quanto alla prima censura, sulla quale, peraltro, la difesa del ricorrente non ha insistito nel corso della discussione orale, va detto che il motivo prospetta un’interpretazione dell’art. 43 del R.d. n. 1611/1933 che questa Corte ha già disatteso, rilevando che la norma citata, nel prescrivere che in caso di patrocinio autorizzato ove gli enti e le amministrazioni «intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza», non esclude che l’atto in parola possa riguardare una pluralità di casi «collettivamente individuati per “categorie”, ad esempio con riferimento alla materia coinvolta», perché il legislatore ha richiesto a giustificazione della deroga solo la «specialità», che non necessariamente è circoscritta alla singola controversia o al singolo rapporto oggetto della stessa ( cfr. Cass. 10 settembre 2024 n. 24240).

3.1. Parimenti infondata è la censura nella parte in cui asserisce che la delibera in parola doveva essere sottoposta al controllo dell’autorità di Governo competente in materia di spettacoli e della Corte dei Conti.

Da tempo questa Corte ha interpretato l’art. 43 del citato R.d. nel senso che «gli organi di vigilanza» sono quelli ai quali compete il controllo sugli atti di amministrazione secondo l’organizzazione del singolo ente ammesso al patrocinio (cfr. con riferimento alle [OSCURATO:PERSONA].

S.U. 20 ottobre 2017 n. 24876 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione) e, quindi, nella specie del Collegio dei revisori il quale, a norma dell’art. 14 d.lgs. n. 367/1996, «esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro.».

3.2. Erra, poi, il ricorrente nel sostenere che la procura rilasciata all’avvocato del libero foro in assenza di previa deliberazione sarebbe inesistente, non nulla, con conseguente impossibilità di applicazione, nel giudizio di merito, dell’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile alla fattispecie, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Al riguardo basterà richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata pronuncia n. 24876/2017, al quale è stata data continuità dalla recente Cass. 7 novembre 2025 n. 29455, principio secondo cui, laddove il mandato all'avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell'organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un conflitto di interessi, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria nei giudizi di merito, non anche in quello di cassazione (punto 23 della motivazione).

3.3. Una volta qualificato il vizio in termini di nullità e non di inesistenza della procura, trova applicazione l’orientamento alla stregua del quale «la nullità dellaprocura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d'ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l'atto d'appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale. » (Cass. 23 marzo 2021 n. 8104, in tema di nullità della procura rilasciata dal rettore ad avvocato del libero foro; cfr. anche Cass. 17 ottobre 2024 n. 26996).

Ne discende l’inammissibilità del secondo motivo di impugnazione e delle considerazioni svolte sul punto dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., poiché risulta dalla sentenza impugnata che l’appellante non aveva formulato uno specifico motivo di impugnazione e solo all’udienza del 5 aprile 2019 aveva tardivamente eccepito il difetto dello ius postulandi anche in relazione al giudizio di primo grado.

4. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 c.c. nonché dell’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 e, premessa la natura privatistica delle fondazioni lirico- sinfoniche, addebita al giudice d’appello di avere erroneamente richiamato, per escludere il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato, principi che valgono per il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni indicate dal citato decreto legislativo.

5. La quarta critica deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1336, 1362, 1355, 1370, 1324 c.c.

Il ricorrente richiama il principio secondo cui il bando di concorso costituisce una promessa al pubblico e deve essere interpretato nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali.

Aggiunge, poi, che ha errato la Corte territoriale nel fare leva, per escludere il diritto soggettivo all’assunzione, sulla clausola 7 del bando citato, con la quale la Fondazione si era riservata la facoltà di provvedere alla copertura di ulteriori vacanze mediante scorrimento della graduatoria, perché della clausola in parola avrebbe dovuto dichiarare la nullità, in quanto integrante una condizione meramente potestativa.

6. Il quinto motivo denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, richiamati i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza C- 331/17, Sciotto, assume che dal reiterato ricorso alle assunzioni a tempo determinato doveva essere desunta la volontà della Fondazione di coprire il posto e, di conseguenza, l’obbligo della stessa di eliminare la vacanza mediante l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.

Sostiene che in appello era stata articolata prova testimoniale volta a dimostrare che altro baritono dopo il giugno 2013 era «entrato stabilmente nel coro della convenuta quale lavoratore a tempo indeterminato» e addebita alla Corte territoriale di non essersi pronunciata sull’istanza istruttoria.

7. Infine la sesta critica, nel denunciare la «violazione del principio della vicinanza della prova, in combinato disposto dell’art. 2697 c.c., dell’art. 47 Carta di Nizza ed art. 111 Cost. con violazione e falsa applicazione dell’art.421 c.p.c. ( sul rigetto della domanda di prelazione ex art. 1 del CCNL e quanto all’accertamento di copertura con contratti a termine del ruolo resosi vacante)», si duole del rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che solo l’imprenditore è in possesso della documentazione inerente all’organizzazione aziendale e, pertanto, una volta allegata dal lavoratore la circostanza del continuo ricorso al rapporto a tempo determinato, l’istanza istruttoria doveva essere ammessa, anche, eventualmente, esercitando i poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art.421 c.p.c.

8. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che censurano per ragioni diverse il capo della decisione con il quale è stato escluso il preteso diritto all’assunzione a tempo indeterminato, possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati.

L’evoluzione della complessa normativa che nel tempo ha interessato le fondazioni lirico–sinfoniche è stata ricostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 5542 e 5546 del 22 febbraio 2023 che, nel risolvere il contrasto sorto nella Sezione Lavoro quanto alla convertibilità dei rapporti a termine affetti da nullità in rapporti a tempo indeterminato in presenza di norme imperative che limitano le facoltà assunzionali del datore di lavoro ed impongono il previo esperimento di procedure concorsuali o selettive, hanno evidenziato che «gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni lirico- sinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate.

La trasformazione dell’ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell’impiego di capitale in prevalenza pubblico.

Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l’intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all’esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nell’inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all’epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153).

Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema (cfr. fra le tante Cass.

S.U. n. 29078/2019, Cass.

S.U. n. 21299/2017, Cass.

S.U. n. 7759/2017, Cass.

S.U. n. 26591/2016)».

Nello sviluppo argomentativo quelle pronunce, analizzati i limiti posti alle facoltà assunzionali delle Fondazioni, hanno osservato che «gli stringenti obblighi fissati in tema di determinazione delle dotazioni organiche disvelano un approccio di tipo pubblicistico alla questione del contenimento della spesa per il personale, reso necessario dalla situazione deficitaria delle fondazioni, tanto che i commentatori della normativa snodatasi nel tempo non hanno esitato nel definire anomala la disciplina che, pur a fronte dell’intervenuta attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, assegna al Ministero vigilante un penetrante potere di intervento, anche attraverso la riserva a quest’ultimo del potere di autorizzazione, in deroga, di nuove assunzioni.» e, fra l’altro, hanno richiamato anche l’art. 3, comma 5, del d.l. 30 aprile 2010 n. 64, convertito dalla legge 29 giugno 2010 n. 100 e poi abrogato dal d.l. 28 giugno 2019 n. 59 (applicabile, quindi, ratione temporis alla fattispecie) secondo cui A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia.

A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente.

In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione….

In questo contesto normativo, dunque, pur a fronte della mutata natura degli enti lirici e della sottrazione degli stessi dall’ambito delle pubbliche amministrazioni elencate nel d.lgs. n. 165/2001, quanto alle condizioni che devono ricorrere per la stabile instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato valgono i medesimi principi costantemente affermati da questa Corte in relazione agli enti pubblici e, pertanto, non ha errato il giudice d’appello nel richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di scorrimento delle graduatorie, scorrimento che presuppone, oltre alla volontà dell’ente di coprire il posto vacante mediante l’instaurazione di uno stabile rapporto di impiego, anche il rispetto delle ulteriori condizioni che il legislatore per quell’instaurazione richiede.

Del tutto destituita di fondamento è, pertanto, la pretesa del ricorrente, risultato idoneo ma non vincitore all’esito della procedura indetta con bando del 28 luglio 2012, di essere assunto a tempo indeterminato in ragione della sola vacanza del posto, ed a prescindere dalla sussistenza o meno delle ulteriori condizioni richieste dalla normativa vigente ratione temporis.

8.1. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve poi aggiungere che, anche a voler valorizzare la natura privatistica della fondazione e del bando di concorso, in nessun caso potrebbe essere affermato il diritto soggettivo all’assunzione, perché il datore di lavoro privato, che agisce nell’esercizio del potere di autonomia costituzionalmente garantito dall’art. 41 Cost., può essere obbligato all’instaurazione di rapporti di impiego nei soli casi in cui la legge preveda l’obbligo dell’assunzione oppure allorquando quell’obbligazione egli abbia assunto, limitando contrattualmente la propria discrezionalità.

Nella fattispecie è incontestato fra le parti, ed è stato accertato dalla Corte territoriale, che l’offerta al pubblico riguardava un’unica posizione vacante, attribuita al vincitore della procedura concorsuale, e nessuna obbligazione l’Accademia aveva assunto nei confronti degli idonei non vincitori, sicché anche l’eventuale nullità della clausola con la quale la stessa si era riservata la facoltà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria non potrebbe giovare alla tesi del ricorrente, poiché il diritto all’assunzione restava e resta circoscritto al solo vincitore.

8.2. Manifestamente infondato è il ricorso nella parte in cui sostiene che quel diritto deriverebbe dall’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Anche la pronuncia della Corte di Giustizia invocata dal ricorrente 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, ha ribadito, ai punti 59 e 60 della motivazione, l’interpretazione consolidata secondo cui «la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato.

Da ciò discende che l’accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo determinato (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo ea., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 80, nonché ordinanza dell’11 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C-86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 47). ….

Tuttavia, affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all’accordo quadro, l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché del 7 marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 34).».

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le pronunce già citate nn. 5542 e 5546 del 22 febbraio 2023, hanno esteso alle fondazioni lirico sinfoniche i medesimi principi già affermati da Cass.

S.U. n. 5072 del 15 marzo 2016 in tema di «danno comunitario», sicché è da escludere che nel settore di interesse l’abuso nella reiterazione del contratto a termine resti privo di sanzione effettiva e proporzionata.

Si tratta, peraltro, di un tema, quello del risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione del contratto a termine, che non può venire in rilievo nella fattispecie, in ragione del giudicato interno formatosi sul capo della sentenza del Tribunale che ha ritenuto maturata la decadenza in relazione all’impugnazione dei rapporti a tempo determinato.

8.3. Dalle considerazioni esposte nei punti che precedono deriva l’irrilevanza delle deduzioni svolte nel quinto motivo in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale, deduzioni comunque inammissibili perché la censura è formulata senza il necessario rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (il ricorso non riporta i capitoli di prova non ammessi né localizza ed indica specificamente gli atti processuali posti a fondamento del motivo) e senza la specifica e corretta deduzione dell’error in procedendonel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa.

9. Inammissibile, poi, è il sesto motivo che, nel fare leva sul principio della vicinanza della prova, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e svolge considerazioni prive di specifica attinenza al decisum, fondato sulla genericità delle circostanze di fatto, e quindi delle allegazioni, poste a fondamento della domanda.

Si deve aggiungere che è ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso percassazione, per violazione di norma di diritto ( cfr. fra le tante Cass. 3 novembre 2021 n. 31251).

Analogamente, quanto al mancato esercizio dei poteri officiosi, trova applicazione il principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il potere di cui agli artt. 421 e 437, comma 2, c.p.c. non può sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (cfr. fra le tante Cass. n. 14923 del 28 maggio 2024)

10. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29993/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 816/2020 depositata il 30/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere l'accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti nel periodo 5 novembre 2002/20 ottobre 2010 e, comunque, del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato alla luce del giudizio di idoneità espresso all'esito della procedura concorsuale indetta per l’assunzione di un baritono con bando del 28 luglio 2012. Il ricorrente, in via subordinata, aveva domandato il risarcimento del danno derivato dal mancato rispetto del diritto di precedenza riconosciuto, oltre che dal legislatore, dall’art. 1, comma 5, del CCNL per il personale dipendente dalle fondazioni. 2.La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, ha rigettato l'eccezione di nullità della costituzione nel giudizio di primo grado della Fondazione e ha rilevato che quest'ultima aveva prodotto la delibera n. 7 del 2018, con la quale era stato motivatamente autorizzato il ricorso al patrocinio di avvocati del libero foro nelle controversie di lavoro, richiedenti una conoscenza approfondita e specialistica di discipline speciali. Ha precisato al riguardo che l’art. 43 del r.d. n. 1611/1933 non impone che l’autorizzazione debba intervenire «nei singoli casi e dunque di volta in volta». 3.Quanto al merito il giudice d'appello ha premesso che si era formato giudicato sul capo della sentenza che aveva dichiarato la decadenza del ricorrente dalla impugnazione dei contratti a termine intercorsi con la Fondazione e ha ritenuto, condividendo le conclusioni del Tribunale, infondate le ulteriori domande, perché il diritto all’assunzione a tempo determinato non poteva derivare dalla sola asserita vacanza del posto di baritono. Infatti la procedura concorsuale, indetta per un unico posto, si era conclusa con la nomina del vincitore e con il bando la Fondazione non aveva assunto alcun obbligo nei confronti degli idonei non vincitori, avendo previsto solo la facoltà di scorrimento della graduatoria. Infondata è stata ritenuta, in ragione della sua genericità, anche la domanda risarcitoria per asserita lesione del diritto di precedenza, atteso che il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non aveva precisato quali lavoratori erano stati assunti ed adibiti alle mansioni espletate dall’appellante durante il rapporto a termine. Ha escluso che potesse essere accolta la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto meramente esplorativa. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ai quali ha opposto difese , con tempestivo controricorso,l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 5.L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, ulteriormente illustrata nel corso dell’udienza pubblica, concludendo per il rigetto del ricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 nonché dell’art. 19 del d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 perché ha errato la Corte territoriale nell'escludere l’eccepita nullità, assoluta ed insanabile, degli atti processuali della Fondazione e nel valorizzare la delibera n. 7 del 2018, con la quale il Consiglio di amministrazione aveva deciso di ricorrere ad avvocati del libero foro in tutte le controversie in materia di lavoro ed in quelle che «richiedono una conoscenza approfondita e specialistica delle discipline speciali che regolano il funzionamento del comparto delle fondazioni liriche e sinfoniche». Deduce che l'autorizzazione deve riguardare «casi speciali» e, quindi, non può essere rilasciata valorizzando la sola materia oggetto di contenzioso, richiedendo invece un vaglio da compiersi in relazione alla singola fattispecie. Aggiunge che la delibera in parola non era stata sottoposta al controllo della Corte dei Conti e del Ministero competente a vigilare sul corretto esercizio delle attività delle Fondazioni lirico- sinfoniche. 2.La seconda critica, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., addebita alla Corte distrettuale di avere violato gli artt. 416 e 182, comma 2, c.p.c. perché l’adozione della delibera n. 7 del 2018, avvenuta in pendenza del giudizio di appello, non poteva sanare la nullità verificatasi nel giudizio di primo grado e, conseguentemente, andava ritenuta maturata in danno dell’Accademia la decadenza prevista dall’art.416 c.p.c. 3.I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità e sono per il resto infondati. Quanto alla prima censura, sulla quale, peraltro, la difesa del ricorrente non ha insistito nel corso della discussione orale, va detto che il motivo prospetta un’interpretazione dell’art. 43 del R.d. n. 1611/1933 che questa Corte ha già disatteso, rilevando che la norma citata, nel prescrivere che in caso di patrocinio autorizzato ove gli enti e le amministrazioni «intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza», non esclude che l’atto in parola possa riguardare una pluralità di casi «collettivamente individuati per “categorie”, ad esempio con riferimento alla materia coinvolta», perché il legislatore ha richiesto a giustificazione della deroga solo la «specialità», che non necessariamente è circoscritta alla singola controversia o al singolo rapporto oggetto della stessa ( cfr. Cass. 10 settembre 2024 n. 24240). 3.1. Parimenti infondata è la censura nella parte in cui asserisce che la delibera in parola doveva essere sottoposta al controllo dell’autorità di Governo competente in materia di spettacoli e della Corte dei Conti. Da tempo questa Corte ha interpretato l’art. 43 del citato R.d. nel senso che «gli organi di vigilanza» sono quelli ai quali compete il controllo sugli atti di amministrazione secondo l’organizzazione del singolo ente ammesso al patrocinio (cfr. con riferimento alle [OSCURATO:PERSONA]. S.U. 20 ottobre 2017 n. 24876 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione) e, quindi, nella specie del Collegio dei revisori il quale, a norma dell’art. 14 d.lgs. n. 367/1996, «esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro.». 3.2. Erra, poi, il ricorrente nel sostenere che la procura rilasciata all’avvocato del libero foro in assenza di previa deliberazione sarebbe inesistente, non nulla, con conseguente impossibilità di applicazione, nel giudizio di merito, dell’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile alla fattispecie, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022. Al riguardo basterà richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la citata pronuncia n. 24876/2017, al quale è stata data continuità dalla recente Cass. 7 novembre 2025 n. 29455, principio secondo cui, laddove il mandato all'avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell'organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un conflitto di interessi, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria nei giudizi di merito, non anche in quello di cassazione (punto 23 della motivazione). 3.3. Una volta qualificato il vizio in termini di nullità e non di inesistenza della procura, trova applicazione l’orientamento alla stregua del quale «la nullità dellaprocura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile sicché, qualora essa non venga rilevata d'ufficio in primo grado, ne discende la nullità della sentenza che definisce il relativo giudizio, che si converte in motivo di gravame ex art. 161 c.p.c., da far valere tempestivamente con l'atto d'appello, non potendo essere dedotta in detta sede solo con la comparsa conclusionale. » (Cass. 23 marzo 2021 n. 8104, in tema di nullità della procura rilasciata dal rettore ad avvocato del libero foro; cfr. anche Cass. 17 ottobre 2024 n. 26996). Ne discende l’inammissibilità del secondo motivo di impugnazione e delle considerazioni svolte sul punto dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., poiché risulta dalla sentenza impugnata che l’appellante non aveva formulato uno specifico motivo di impugnazione e solo all’udienza del 5 aprile 2019 aveva tardivamente eccepito il difetto dello ius postulandi anche in relazione al giudizio di primo grado. 4. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 c.c. nonché dell’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 e, premessa la natura privatistica delle fondazioni lirico- sinfoniche, addebita al giudice d’appello di avere erroneamente richiamato, per escludere il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato, principi che valgono per il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni indicate dal citato decreto legislativo. 5. La quarta critica deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1336, 1362, 1355, 1370, 1324 c.c. Il ricorrente richiama il principio secondo cui il bando di concorso costituisce una promessa al pubblico e deve essere interpretato nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali. Aggiunge, poi, che ha errato la Corte territoriale nel fare leva, per escludere il diritto soggettivo all’assunzione, sulla clausola 7 del bando citato, con la quale la Fondazione si era riservata la facoltà di provvedere alla copertura di ulteriori vacanze mediante scorrimento della graduatoria, perché della clausola in parola avrebbe dovuto dichiarare la nullità, in quanto integrante una condizione meramente potestativa. 6. Il quinto motivo denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e, richiamati i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza C- 331/17, Sciotto, assume che dal reiterato ricorso alle assunzioni a tempo determinato doveva essere desunta la volontà della Fondazione di coprire il posto e, di conseguenza, l’obbligo della stessa di eliminare la vacanza mediante l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato. Sostiene che in appello era stata articolata prova testimoniale volta a dimostrare che altro baritono dopo il giugno 2013 era «entrato stabilmente nel coro della convenuta quale lavoratore a tempo indeterminato» e addebita alla Corte territoriale di non essersi pronunciata sull’istanza istruttoria. 7. Infine la sesta critica, nel denunciare la «violazione del principio della vicinanza della prova, in combinato disposto dell’art. 2697 c.c., dell’art. 47 Carta di Nizza ed art. 111 Cost. con violazione e falsa applicazione dell’art.421 c.p.c. ( sul rigetto della domanda di prelazione ex art. 1 del CCNL e quanto all’accertamento di copertura con contratti a termine del ruolo resosi vacante)», si duole del rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che solo l’imprenditore è in possesso della documentazione inerente all’organizzazione aziendale e, pertanto, una volta allegata dal lavoratore la circostanza del continuo ricorso al rapporto a tempo determinato, l’istanza istruttoria doveva essere ammessa, anche, eventualmente, esercitando i poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art.421 c.p.c. 8. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che censurano per ragioni diverse il capo della decisione con il quale è stato escluso il preteso diritto all’assunzione a tempo indeterminato, possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati. L’evoluzione della complessa normativa che nel tempo ha interessato le fondazioni lirico–sinfoniche è stata ricostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 5542 e 5546 del 22 febbraio 2023 che, nel risolvere il contrasto sorto nella Sezione Lavoro quanto alla convertibilità dei rapporti a termine affetti da nullità in rapporti a tempo indeterminato in presenza di norme imperative che limitano le facoltà assunzionali del datore di lavoro ed impongono il previo esperimento di procedure concorsuali o selettive, hanno evidenziato che «gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni lirico- sinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate. La trasformazione dell’ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell’impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l’intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all’esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nell’inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all’epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153). Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)». Nello sviluppo argomentativo quelle pronunce, analizzati i limiti posti alle facoltà assunzionali delle Fondazioni, hanno osservato che «gli stringenti obblighi fissati in tema di determinazione delle dotazioni organiche disvelano un approccio di tipo pubblicistico alla questione del contenimento della spesa per il personale, reso necessario dalla situazione deficitaria delle fondazioni, tanto che i commentatori della normativa snodatasi nel tempo non hanno esitato nel definire anomala la disciplina che, pur a fronte dell’intervenuta attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, assegna al Ministero vigilante un penetrante potere di intervento, anche attraverso la riserva a quest’ultimo del potere di autorizzazione, in deroga, di nuove assunzioni.» e, fra l’altro, hanno richiamato anche l’art. 3, comma 5, del d.l. 30 aprile 2010 n. 64, convertito dalla legge 29 giugno 2010 n. 100 e poi abrogato dal d.l. 28 giugno 2019 n. 59 (applicabile, quindi, ratione temporis alla fattispecie) secondo cui A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione…. In questo contesto normativo, dunque, pur a fronte della mutata natura degli enti lirici e della sottrazione degli stessi dall’ambito delle pubbliche amministrazioni elencate nel d.lgs. n. 165/2001, quanto alle condizioni che devono ricorrere per la stabile instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato valgono i medesimi principi costantemente affermati da questa Corte in relazione agli enti pubblici e, pertanto, non ha errato il giudice d’appello nel richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di scorrimento delle graduatorie, scorrimento che presuppone, oltre alla volontà dell’ente di coprire il posto vacante mediante l’instaurazione di uno stabile rapporto di impiego, anche il rispetto delle ulteriori condizioni che il legislatore per quell’instaurazione richiede. Del tutto destituita di fondamento è, pertanto, la pretesa del ricorrente, risultato idoneo ma non vincitore all’esito della procedura indetta con bando del 28 luglio 2012, di essere assunto a tempo indeterminato in ragione della sola vacanza del posto, ed a prescindere dalla sussistenza o meno delle ulteriori condizioni richieste dalla normativa vigente ratione temporis. 8.1. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve poi aggiungere che, anche a voler valorizzare la natura privatistica della fondazione e del bando di concorso, in nessun caso potrebbe essere affermato il diritto soggettivo all’assunzione, perché il datore di lavoro privato, che agisce nell’esercizio del potere di autonomia costituzionalmente garantito dall’art. 41 Cost., può essere obbligato all’instaurazione di rapporti di impiego nei soli casi in cui la legge preveda l’obbligo dell’assunzione oppure allorquando quell’obbligazione egli abbia assunto, limitando contrattualmente la propria discrezionalità. Nella fattispecie è incontestato fra le parti, ed è stato accertato dalla Corte territoriale, che l’offerta al pubblico riguardava un’unica posizione vacante, attribuita al vincitore della procedura concorsuale, e nessuna obbligazione l’Accademia aveva assunto nei confronti degli idonei non vincitori, sicché anche l’eventuale nullità della clausola con la quale la stessa si era riservata la facoltà di ricorrere allo scorrimento della graduatoria non potrebbe giovare alla tesi del ricorrente, poiché il diritto all’assunzione restava e resta circoscritto al solo vincitore. 8.2. Manifestamente infondato è il ricorso nella parte in cui sostiene che quel diritto deriverebbe dall’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE. Anche la pronuncia della Corte di Giustizia invocata dal ricorrente 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, ha ribadito, ai punti 59 e 60 della motivazione, l’interpretazione consolidata secondo cui «la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro lascia, in linea di principio, agli Stati membri la cura di determinare a quali condizioni i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato vadano considerati come conclusi a tempo indeterminato. Da ciò discende che l’accordo quadro non prescrive le condizioni in presenza delle quali si può fare uso dei contratti a tempo determinato (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo ea., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 80, nonché ordinanza dell’11 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], C-86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 47). …. Tuttavia, affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all’accordo quadro, l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché del 7 marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, punto 34).». Le Sezioni Unite di questa Corte, con le pronunce già citate nn. 5542 e 5546 del 22 febbraio 2023, hanno esteso alle fondazioni lirico sinfoniche i medesimi principi già affermati da Cass. S.U. n. 5072 del 15 marzo 2016 in tema di «danno comunitario», sicché è da escludere che nel settore di interesse l’abuso nella reiterazione del contratto a termine resti privo di sanzione effettiva e proporzionata. Si tratta, peraltro, di un tema, quello del risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione del contratto a termine, che non può venire in rilievo nella fattispecie, in ragione del giudicato interno formatosi sul capo della sentenza del Tribunale che ha ritenuto maturata la decadenza in relazione all’impugnazione dei rapporti a tempo determinato. 8.3. Dalle considerazioni esposte nei punti che precedono deriva l’irrilevanza delle deduzioni svolte nel quinto motivo in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale, deduzioni comunque inammissibili perché la censura è formulata senza il necessario rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (il ricorso non riporta i capitoli di prova non ammessi né localizza ed indica specificamente gli atti processuali posti a fondamento del motivo) e senza la specifica e corretta deduzione dell’error in procedendonel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa. 9. Inammissibile, poi, è il sesto motivo che, nel fare leva sul principio della vicinanza della prova, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e svolge considerazioni prive di specifica attinenza al decisum, fondato sulla genericità delle circostanze di fatto, e quindi delle allegazioni, poste a fondamento della domanda. Si deve aggiungere che è ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso percassazione, per violazione di norma di diritto ( cfr. fra le tante Cass. 3 novembre 2021 n. 31251). Analogamente, quanto al mancato esercizio dei poteri officiosi, trova applicazione il principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il potere di cui agli artt. 421 e 437, comma 2, c.p.c. non può sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (cfr. fra le tante Cass. n. 14923 del 28 maggio 2024) 10. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i
Sentenza Cassazione n. 05041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris