CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntit-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69 bis, comma 3, ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa, in data 16/07/20, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la maggiore detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata speciale, ai sensi del d. I. 23 dicembre 2013, n. 146 sui mesi di espiazione, già positivamente valutati, dal 4.11.11 al 3.5.15, per essere stata avanzata già identica istanza dal detenuto sia al competente Magistrato di sorveglianza sia al Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, su cui, quindi, si era formato giudicato. Rileva il Collegio a quo che il reclamo è infondato e va nuovamente ribadito che nella fattispecie in esame non è concedibile l'integrazione richiesta, in quanto nel periodo cui si riferisce Vinci era in espiazione di pena imputabile a delitti di rapina aggravata, reato compreso tra quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen., per i quali è stato condannato a pena complessiva superiore a 10 anni, evidentemente non ancora espiata nel periodo 2011-2015. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce vizio di motivazione e osserva che i Giudici della sorveglianza non hanno approfondito se il reato di rapina aggravata sia sempre ostativo al beneficio richiesto ovvero sia ostativo solamente nelle ipotesi di collegamenti con criminalità organizzata, come sembrerebbe emergere dal disposto dell'art. 4- bis nella sua interezza. 2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce un'erronea valutazione del casellario giudiziale da parte del Tribunale di sorveglianza di Firenze laddove rileva che, anche sciogliendo il cumulo, Vinci era in espiazione di pena imputabile a delitti di rapina aggravata. La difesa, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere comunque premesso che il reclamante aveva formulato analoga richiesta su cui per il Magistrato di sorveglianza di Pisa si era formato il giudicato esecutivo, ha argomentato il rigetto dell'istanza, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 4 d. I. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in I. 21 febbraio 2014, n. 10, rilevando che nel periodo in relazione al quale è stata richiesta la concessione del beneficio, anche sciogliendo il cumulo, l'interessato era in espiazione di pena imputabile al reato di rapina aggravata, reato ricompreso tra quelli elencati nell'art. 4-bis ord. pen. Ha, quindi, fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui in tema di liberazione anticipata speciale, disciplinata dall'art. 4 sopra indicato, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, sono esclusi dal beneficio i soggetti condannati per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen., anche se collaborino con l'autorità giudiziaria o versino in una situazione equivalente. Di contro, le censure difensive sopra riportate sono generiche e aspecifiche, non confrontandosi neppure con l'affermazione relativa alla formazione del giudicato in punto di liberazione anticipata speciale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso