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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47096/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Rieti per il reato di cui all' art. 624,625 n.8 bis cod. pen.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il secondo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, sono entrambi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi (p.2 della sentenza impugnata sia in relazione all'art.131 bis cod. pen. sia in relazione alla mancata esclusione della recidiva).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Rieti per il reato di cui all' art. 624,625 n.8 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di procedibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il secondo motivo con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, sono entrambi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione immune da vizi (p.2 della sentenza impugnata sia in relazione all'art.131 bis cod. pen. sia in relazione alla mancata esclusione della recidiva). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 novem
Sentenza Cassazione n. 47096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris