Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18383/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29709-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] PER I [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo aver assistito come difensore d’ufficio la madre di un minore in un procedimento di adottabilità di quest’ultimo, ed aver infruttuosamente esperito il tentativo di recupero del suo credito professionale nei confronti della parte assistita, chiedeva al Tribunale dei Minorenni di Potenza la liquidazione dei compensi maturati a fronte dell’attività svolta.

Avverso il provvedimento di rigetto, la Santoro interponeva opposizione, che veniva rigettata con il provvedimento oggi impugnato, sul presupposto che quanto previsto per la difesa di ufficio in ambito penale non potesse estendersi anche alla difesa di ufficio svolta in un procedimento di adottabilità di un minore.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi questa stessa sezione, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 30036/2023, per essere trattato in udienza pubblica.

In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte.

E’ comparso all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore insolvente nei processi di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.

Con il primo motivo , la parte ricor rente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe chiarito i motivi per cui, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 2002, non ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame i principi affermati dalla predetta Corte, con la sentenza n. 135 del 2019, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità della disposizione di cui al prefato art. 143 del T.U. sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei casi previsti dalla legge n. 184 del 1983, le spese e gli onorari del difensore d’ufficio del genitore irreperibile possano essere poste a carico dell’Erario.

Ad avviso della ricorrente, infatti, la soluzione adottata dal Tribunale di Potenza, secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità della norma non estende i suoi effetti in favore del difensore d’ufficio del genitore non irreperibile, ma comunque insolvente, si risolve nel trattamento irragionevolmente differenziato di due situazioni analoghe.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole invece dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al sopra richiamato art. 143 del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di porre a carico dell’Erario le spese ed il compenso dovuto al difensore di ufficio del genitore del minore che, pur non essendo irreperibile, sia comunque insolvente.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, propongono alla Corte di rivalutare la questione della legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 143 del T.U. delle spese di giustizia, nella parte in cui essa non prevede il diritto del difensore di ufficio del genitore insolvente, che abbia svolto la sua opera nell’ambito di un procedimento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, di porre a carico dell’Erario le spese ed il compenso dovuto a fronte dell’opera prestata.

Il Tribunale ha ritenuto che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma di cui al richiamato art. 143 nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di ufficio del genitore irreperibile a rivalersi sull’Erario, non potessero essere estesi alla diversa ipotesi del genitore reperibile, ma insolvente, in quanto in questo caso l’avvocato avrebbe dovuto presentare istanza di ammissione del proprio assistito d’ufficio al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soggetto privo di reddito.

L’argomento utilizzato dal Tribunale, ad avviso del Collegio,non ha fondamento, posto che la difesa di ufficio ha presupposti e finalità diversi dal patrocinio a spese dello Stato: la prima, infatti, è diretta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti che siano destinatari di un procedimento penale, o coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l’indefettibilità di una difesa tecnica (tra cui anche i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983); il secondo, invece, è diretto ad assicurare ai non abbienti, in tutti i procedimenti, il diritto di azione e difesa in giudizio, in funzione di garanzia della previsione di cui all’art. 24 Cost.

I due istituti, pertanto, non sono confondibili né sovrapponibili, onde laddove il legislatore abbia previsto la difesa di ufficio, non v’è spazio per ipotizzare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e viceversa.

La questione posta dalla Santoro, dunque, rimane irrisolta e si riassume nella irragionevole applicazione di un trattamento differenziato a due ipotesi tra loro del tutto analoghe con dubbi di legittimità costituzionale in relazione al parametro di cui all’art. 3 Cost.: mentre infatti il difensore d’ufficio del genitore irreperibile, che abbia prestato la sua opera nell’ambito di un procedimento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, può chiedere che le spese sostenute ed il compenso per l’opera svolta siano poste a carico dell’Erario, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2019, analogo diritto non è riconosciuto al difensore d’ufficio del genitore reperibile, ma insolvente, nei cui confronti sia stato esperito un infruttuoso tentativo di recupero del credito.

La questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte ricorrente, in sostanza, si pone in termini analoghi a quella risolta dalla precedente pronuncia della Corte Costituzionale n. 135 del 2019, dianzi richiamata.

Occorre infatti partire dal rilievo che La versione originaria dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva testualmente che: «Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte» La norma, dunque, prevedeva che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (specifica disciplina che non è stata sinora emanata), gli onorari e le spese spettanti al difensore nell'ambito dei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 fossero pagati dall'erario solo se l'assistito, difeso di fiducia, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Poiché detta condizione non era conseguibile dal difensore d'ufficio di persona irreperibile, in ragione dell'impossibilità di costui, proprio in ragione dell’irreperibilità del suo assistito, sia di ricevere da esso una nomina fiduciaria, sia di comprovare la sussistenza, in capo al medesimo, dei requisiti economici che ne potrebbero consentire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e tenuto conto che, invece, nel processo penale la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore d'ufficio, anche quando si tratti di assistito irreperibile, è prevista dall'art. 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale dei Minorenni di Bari ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedeva che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, la possibilità di porre a carico dell’erario il pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore di ufficio del genitore irreperibile al quale venga contestato lo stato di abbandono del minore.

Ad avviso del giudice remittente, infatti, il quadro normativo determinava una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore d'ufficio di soggetto irreperibile nominato nell'ambito del procedimento penale e quello d'ufficio di soggetto irreperibile nominato nell'ambito dei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Detta disparità appariva ingiustificata, trattandosi di situazioni omogenee, posto che in ambedue i casi si tratta di difesa obbligatoria per legge, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Con la sentenza n. 135 del 2019 la Corte Costituzionale ha ravvisato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, ritenendo assorbiti i restanti rilievi sollevati dal giudice remittente. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, evidenziato “l’esistenza di significativi profili di omogeneità” tra la difesa d’ufficio in sede penale e quella svolta nell’ambito del procedimento di adottabilità del minore, “… in relazione sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela”.

Ed ha affermato che “La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella … di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori –ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia– per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento.

Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali”.

A tali decisive considerazioni la Corte Costituzionale ha aggiunto la considerazione che “… la mancata previsione della liquidabilità, a carico dell’erario, degli onorari spettanti al difensore d’ufficio dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del legislatore del 2002 – che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad una successiva specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184– ed è, quindi, solo conseguenza dell’inerzia del legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt’oggi”.

Non dissimili considerazioni valgono per il caso oggetto del presente ricorso, nel quale il soggetto assistito d’ufficio nell’ambito di un giudizio di adottabilità non è irreperibile, ma è risultato insolvente.

Le due fattispecie –soggetto irreperibile e soggetto insolvente–sono infatti assimilate dal fatto che il difensore d’ufficio non può trovare soddisfazione del suo credito dal proprio cliente, in ambo i casi per motivi non dipendenti dalla sua volontà.

Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza, valorizzata dal Tribunale per i Minorenni di Potenza nell’ordinanza impugnata, che il difensore d’ufficio avrebbe potuto farsi rilasciare una nomina di fiducia.

Il legislatore ha infatti previsto l’obbligatorietà della difesa proprio per evitare il rischio che soggetti economicamente, o socialmente, deboli, potessero ricevere tutela deteriore nell’ambito di un giudizio nel quale vengono in rilievo interessi di primaria rilevanza, quali quelli connessi al rapporto tra genitori e figli e di protezione dei diritti della famiglia e della prole.

Ipotizzare che, a fronte di tali esigenze, il difensore d’ufficio dell’incapiente sia costretto, per tutelare il proprio credito, a perdere tale qualifica, divenendo di fiducia, finisce per riportare la questione ai suoi blocchi di partenza, vanificando la stessa ratio della scelta legislativa, come sopra ricostruita.

Anche il difensore d’ufficio dell’imputato, o indagato, insolvente, del resto, ha diritto di rivalersi sull’erario, una volta esperite senza esito le procedure di recupero del suo credito professionale, senza necessità di assumere la diversa qualifica di difensore di fiducia.

Il che riconduce l’odierna questione ai medesimi termini di quella già decisa dalla Corte Costituzionale con la più volte richiamata sentenza n. 135 del 2019, ovverosia dell’irragionevole diversità di trattamento di fattispecie analoghe, quali sono quelle del difensore d’ufficio di soggetto insolvente, rispettivamente in sede penale ed in sede minorile.

Neppure assume rilevanza il fatto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 270 del 28 novembre 2012, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparitàdi trattamento esistente tra avvocati i quali, in difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, abbiano esercitato laloro attività di fronte agli organi della giustizia penale ovvero in sede civile, amministrativa, contabile e tributaria, abbi a dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che l’intrinseca diversità dei modelli del processo penale e di quello civile giustificasse una diversa disciplina della liquidazione degli onorari avvocati impegnati in essi .

Il dubbio di costituzionalità, infatti, era stato, in quell’occasione, sollevato in relazione alla norma di cui all’art. 130 del già richiamato D.P.R. n. 115 del 2002, che prevede la dimidiazione delle competenze spettanti al difensore soltanto in relazione al giudizio civile, amministrativo, contabile e tributario, e non invece a quello penale.

Nella fattispecie oggetto della presente ordinanza, invece, non si discute solo del quantum del compenso, ma del suo stesso an, poiché –ove fosse mantenuta la diversità di trattamento della cui legittimità costituzionale questo collegio dubita – si verrebbe a configurare un vero e proprio cortocircuito logico, poiché, di fatto, l’effettività della tutela del diritto del difensore d’ufficio sarebbe subordinata alla perdita, da parte di quest’ultimo, della qualifica in base alla quale egli ha svolto la sua opera, maturando il diritto al compenso.

Quanto sopra, per inciso, a tacer del fatto che, nell’ambito del procedimento finalizzato alla dichiarazione di adottabilit à di un minore, sono coinvolti – come e più di quanto accade nel procedimento penale: cfr. ancora Corte Cost. n. 135 del 2019, in motivazione– interessi e diritti fondamentali della persona, e precisamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 30 della Costituzione, nonché il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, tutelato dall'art. 18 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sui diritti del fanciullo, che assume r ilievo costituzionale per il tramite del l'art. 117 della Costituzione.

Diritti ed interessi, questi ultimi, per la tutela dei quali il legislatore ordinario ha ritenuto opportuno rendere obbligatoria la nomina di un difensore d'ufficio da parte delgiudice.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 20 02 , oltre a non apparire manifestamente infondata, è rilevante ai fini della decisione sul presente ricorso, in quanto la parte ricorrente ha dimostrato – come confermato dal provvedimento impugnato: cfr. pag. 2–di aver tentato vanamente il recupero del proprio credito, conseguendo un titolo esecutivo e ponendolo in esecuzione mediante pignoramento mobiliare, tentato, con esito negativo, il 20.6.2018.

La condizione di insolvenza dell’assistito, dunque, è stata nella specie debitamente allegata dalla Santoro, e riscontrata dal giudice di merito.

L’odierna ricorrente, dunque, aveva assolto a tutti gli adempimenti richiesti dal legislatore affinché il difensore d’ufficio di un soggetto insolvente che abbia svolto la propria opera professionale nell’ambito di un procedimento penale possa ottenere il pagamento delle proprie spettanze a carico dell’erario.

Di conseguenza, ove fosse ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata con la presente ordinanza, la richiesta di liquidazione del detto compenso professionale a carico dello Stato, formulata dal difensore e rigettata dal Tribunale dei Minorenni di Potenza, con il provvedimento oggetto del presente ricorso, dovrebbe essere accolta.

Viceversa, nella vigenza del l'attuale quadro normativo, che non prevede il diritto del difensore d’ufficio del soggetto insolvente che abbia svolto la sua opera nell’ambito di un giudizio di cui alla legge n. 184 del 1983, di ottenere dall’erario il pagamento del suo compenso, la predetta richiesta dovrebbe essere rigettata.

Né, per concludere, può ritenersi superabile, la prospettata questione, mediante l’applicazione analogica dell'art. 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, dettato per i l difensore d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale, ostandovi la sua natura di norma eccezionale.

Si tratta, infatti, di disposizione che, unitamente a quelle previste dagli articoli 115, 116 e 118 del predetto decreto, costituisce eccezione al principio generale secondo il quale soltanto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'onere, per quest’ultimo, di corrispondere al difensore le somme dovutegli a titolo di onorari e spese.

Il presente giudizio di legittimità va quindi sospeso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 87 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con contestuale trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale e remissione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente, per l’opera professionale dal predetto svolta nell’ambito dei processi di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.

La cancelleria di questa Corte curerà la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

PQM La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. artt. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nei termini di cui in motivazione; ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; dispone che, a cura della canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29709-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] PER I [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo aver assistito come difensore d’ufficio la madre di un minore in un procedimento di adottabilità di quest’ultimo, ed aver infruttuosamente esperito il tentativo di recupero del suo credito professionale nei confronti della parte assistita, chiedeva al Tribunale dei Minorenni di Potenza la liquidazione dei compensi maturati a fronte dell’attività svolta. Avverso il provvedimento di rigetto, la Santoro interponeva opposizione, che veniva rigettata con il provvedimento oggi impugnato, sul presupposto che quanto previsto per la difesa di ufficio in ambito penale non potesse estendersi anche alla difesa di ufficio svolta in un procedimento di adottabilità di un minore. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi questa stessa sezione, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 30036/2023, per essere trattato in udienza pubblica. In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte. E’ comparso all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore insolvente nei processi di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983. Con il primo motivo , la parte ricor rente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe chiarito i motivi per cui, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 2002, non ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame i principi affermati dalla predetta Corte, con la sentenza n. 135 del 2019, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità della disposizione di cui al prefato art. 143 del T.U. sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei casi previsti dalla legge n. 184 del 1983, le spese e gli onorari del difensore d’ufficio del genitore irreperibile possano essere poste a carico dell’Erario. Ad avviso della ricorrente, infatti, la soluzione adottata dal Tribunale di Potenza, secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità della norma non estende i suoi effetti in favore del difensore d’ufficio del genitore non irreperibile, ma comunque insolvente, si risolve nel trattamento irragionevolmente differenziato di due situazioni analoghe. Con il secondo motivo, la parte ricorrente si duole invece dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al sopra richiamato art. 143 del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di porre a carico dell’Erario le spese ed il compenso dovuto al difensore di ufficio del genitore del minore che, pur non essendo irreperibile, sia comunque insolvente. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, propongono alla Corte di rivalutare la questione della legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 143 del T.U. delle spese di giustizia, nella parte in cui essa non prevede il diritto del difensore di ufficio del genitore insolvente, che abbia svolto la sua opera nell’ambito di un procedimento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, di porre a carico dell’Erario le spese ed il compenso dovuto a fronte dell’opera prestata. Il Tribunale ha ritenuto che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma di cui al richiamato art. 143 nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di ufficio del genitore irreperibile a rivalersi sull’Erario, non potessero essere estesi alla diversa ipotesi del genitore reperibile, ma insolvente, in quanto in questo caso l’avvocato avrebbe dovuto presentare istanza di ammissione del proprio assistito d’ufficio al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soggetto privo di reddito. L’argomento utilizzato dal Tribunale, ad avviso del Collegio,non ha fondamento, posto che la difesa di ufficio ha presupposti e finalità diversi dal patrocinio a spese dello Stato: la prima, infatti, è diretta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti che siano destinatari di un procedimento penale, o coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l’indefettibilità di una difesa tecnica (tra cui anche i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983); il secondo, invece, è diretto ad assicurare ai non abbienti, in tutti i procedimenti, il diritto di azione e difesa in giudizio, in funzione di garanzia della previsione di cui all’art. 24 Cost. I due istituti, pertanto, non sono confondibili né sovrapponibili, onde laddove il legislatore abbia previsto la difesa di ufficio, non v’è spazio per ipotizzare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e viceversa. La questione posta dalla Santoro, dunque, rimane irrisolta e si riassume nella irragionevole applicazione di un trattamento differenziato a due ipotesi tra loro del tutto analoghe con dubbi di legittimità costituzionale in relazione al parametro di cui all’art. 3 Cost.: mentre infatti il difensore d’ufficio del genitore irreperibile, che abbia prestato la sua opera nell’ambito di un procedimento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, può chiedere che le spese sostenute ed il compenso per l’opera svolta siano poste a carico dell’Erario, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 2019, analogo diritto non è riconosciuto al difensore d’ufficio del genitore reperibile, ma insolvente, nei cui confronti sia stato esperito un infruttuoso tentativo di recupero del credito. La questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte ricorrente, in sostanza, si pone in termini analoghi a quella risolta dalla precedente pronuncia della Corte Costituzionale n. 135 del 2019, dianzi richiamata. Occorre infatti partire dal rilievo che La versione originaria dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevedeva testualmente che: «Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai; d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte» La norma, dunque, prevedeva che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (specifica disciplina che non è stata sinora emanata), gli onorari e le spese spettanti al difensore nell'ambito dei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 fossero pagati dall'erario solo se l'assistito, difeso di fiducia, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Poiché detta condizione non era conseguibile dal difensore d'ufficio di persona irreperibile, in ragione dell'impossibilità di costui, proprio in ragione dell’irreperibilità del suo assistito, sia di ricevere da esso una nomina fiduciaria, sia di comprovare la sussistenza, in capo al medesimo, dei requisiti economici che ne potrebbero consentire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e tenuto conto che, invece, nel processo penale la liquidazione dell'onorario e delle spese in favore del difensore d'ufficio, anche quando si tratti di assistito irreperibile, è prevista dall'art. 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale dei Minorenni di Bari ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedeva che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, la possibilità di porre a carico dell’erario il pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore di ufficio del genitore irreperibile al quale venga contestato lo stato di abbandono del minore. Ad avviso del giudice remittente, infatti, il quadro normativo determinava una irragionevole disparità di trattamento tra il difensore d'ufficio di soggetto irreperibile nominato nell'ambito del procedimento penale e quello d'ufficio di soggetto irreperibile nominato nell'ambito dei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Detta disparità appariva ingiustificata, trattandosi di situazioni omogenee, posto che in ambedue i casi si tratta di difesa obbligatoria per legge, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione. Con la sentenza n. 135 del 2019 la Corte Costituzionale ha ravvisato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, ritenendo assorbiti i restanti rilievi sollevati dal giudice remittente. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, evidenziato “l’esistenza di significativi profili di omogeneità” tra la difesa d’ufficio in sede penale e quella svolta nell’ambito del procedimento di adottabilità del minore, “… in relazione sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela”. Ed ha affermato che “La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella … di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori –ai quali è appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia– per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali”. A tali decisive considerazioni la Corte Costituzionale ha aggiunto la considerazione che “… la mancata previsione della liquidabilità, a carico dell’erario, degli onorari spettanti al difensore d’ufficio dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del legislatore del 2002 – che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad una successiva specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184– ed è, quindi, solo conseguenza dell’inerzia del legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt’oggi”. Non dissimili considerazioni valgono per il caso oggetto del presente ricorso, nel quale il soggetto assistito d’ufficio nell’ambito di un giudizio di adottabilità non è irreperibile, ma è risultato insolvente. Le due fattispecie –soggetto irreperibile e soggetto insolvente–sono infatti assimilate dal fatto che il difensore d’ufficio non può trovare soddisfazione del suo credito dal proprio cliente, in ambo i casi per motivi non dipendenti dalla sua volontà. Né può assumere alcuna rilevanza la circostanza, valorizzata dal Tribunale per i Minorenni di Potenza nell’ordinanza impugnata, che il difensore d’ufficio avrebbe potuto farsi rilasciare una nomina di fiducia. Il legislatore ha infatti previsto l’obbligatorietà della difesa proprio per evitare il rischio che soggetti economicamente, o socialmente, deboli, potessero ricevere tutela deteriore nell’ambito di un giudizio nel quale vengono in rilievo interessi di primaria rilevanza, quali quelli connessi al rapporto tra genitori e figli e di protezione dei diritti della famiglia e della prole. Ipotizzare che, a fronte di tali esigenze, il difensore d’ufficio dell’incapiente sia costretto, per tutelare il proprio credito, a perdere tale qualifica, divenendo di fiducia, finisce per riportare la questione ai suoi blocchi di partenza, vanificando la stessa ratio della scelta legislativa, come sopra ricostruita. Anche il difensore d’ufficio dell’imputato, o indagato, insolvente, del resto, ha diritto di rivalersi sull’erario, una volta esperite senza esito le procedure di recupero del suo credito professionale, senza necessità di assumere la diversa qualifica di difensore di fiducia. Il che riconduce l’odierna questione ai medesimi termini di quella già decisa dalla Corte Costituzionale con la più volte richiamata sentenza n. 135 del 2019, ovverosia dell’irragionevole diversità di trattamento di fattispecie analoghe, quali sono quelle del difensore d’ufficio di soggetto insolvente, rispettivamente in sede penale ed in sede minorile. Neppure assume rilevanza il fatto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 270 del 28 novembre 2012, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparitàdi trattamento esistente tra avvocati i quali, in difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, abbiano esercitato laloro attività di fronte agli organi della giustizia penale ovvero in sede civile, amministrativa, contabile e tributaria, abbi a dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che l’intrinseca diversità dei modelli del processo penale e di quello civile giustificasse una diversa disciplina della liquidazione degli onorari avvocati impegnati in essi . Il dubbio di costituzionalità, infatti, era stato, in quell’occasione, sollevato in relazione alla norma di cui all’art. 130 del già richiamato D.P.R. n. 115 del 2002, che prevede la dimidiazione delle competenze spettanti al difensore soltanto in relazione al giudizio civile, amministrativo, contabile e tributario, e non invece a quello penale. Nella fattispecie oggetto della presente ordinanza, invece, non si discute solo del quantum del compenso, ma del suo stesso an, poiché –ove fosse mantenuta la diversità di trattamento della cui legittimità costituzionale questo collegio dubita – si verrebbe a configurare un vero e proprio cortocircuito logico, poiché, di fatto, l’effettività della tutela del diritto del difensore d’ufficio sarebbe subordinata alla perdita, da parte di quest’ultimo, della qualifica in base alla quale egli ha svolto la sua opera, maturando il diritto al compenso. Quanto sopra, per inciso, a tacer del fatto che, nell’ambito del procedimento finalizzato alla dichiarazione di adottabilit à di un minore, sono coinvolti – come e più di quanto accade nel procedimento penale: cfr. ancora Corte Cost. n. 135 del 2019, in motivazione– interessi e diritti fondamentali della persona, e precisamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 30 della Costituzione, nonché il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, tutelato dall'art. 18 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sui diritti del fanciullo, che assume r ilievo costituzionale per il tramite del l'art. 117 della Costituzione. Diritti ed interessi, questi ultimi, per la tutela dei quali il legislatore ordinario ha ritenuto opportuno rendere obbligatoria la nomina di un difensore d'ufficio da parte delgiudice. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 20 02 , oltre a non apparire manifestamente infondata, è rilevante ai fini della decisione sul presente ricorso, in quanto la parte ricorrente ha dimostrato – come confermato dal provvedimento impugnato: cfr. pag. 2–di aver tentato vanamente il recupero del proprio credito, conseguendo un titolo esecutivo e ponendolo in esecuzione mediante pignoramento mobiliare, tentato, con esito negativo, il 20.6.2018. La condizione di insolvenza dell’assistito, dunque, è stata nella specie debitamente allegata dalla Santoro, e riscontrata dal giudice di merito. L’odierna ricorrente, dunque, aveva assolto a tutti gli adempimenti richiesti dal legislatore affinché il difensore d’ufficio di un soggetto insolvente che abbia svolto la propria opera professionale nell’ambito di un procedimento penale possa ottenere il pagamento delle proprie spettanze a carico dell’erario. Di conseguenza, ove fosse ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata con la presente ordinanza, la richiesta di liquidazione del detto compenso professionale a carico dello Stato, formulata dal difensore e rigettata dal Tribunale dei Minorenni di Potenza, con il provvedimento oggetto del presente ricorso, dovrebbe essere accolta. Viceversa, nella vigenza del l'attuale quadro normativo, che non prevede il diritto del difensore d’ufficio del soggetto insolvente che abbia svolto la sua opera nell’ambito di un giudizio di cui alla legge n. 184 del 1983, di ottenere dall’erario il pagamento del suo compenso, la predetta richiesta dovrebbe essere rigettata. Né, per concludere, può ritenersi superabile, la prospettata questione, mediante l’applicazione analogica dell'art. 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, dettato per i l difensore d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale, ostandovi la sua natura di norma eccezionale. Si tratta, infatti, di disposizione che, unitamente a quelle previste dagli articoli 115, 116 e 118 del predetto decreto, costituisce eccezione al principio generale secondo il quale soltanto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'onere, per quest’ultimo, di corrispondere al difensore le somme dovutegli a titolo di onorari e spese. Il presente giudizio di legittimità va quindi sospeso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 87 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con contestuale trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale e remissione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente, per l’opera professionale dal predetto svolta nell’ambito dei processi di cui alla Legge n. 184 del 4 maggio 1983. La cancelleria di questa Corte curerà la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. PQM La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. artt. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nei termini di cui in motivazione; ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; dispone che, a cura della canc